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Sentenza

Sentenza n. 4740/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza in relazione alla sentenza esecutiva numero 1054/2023, r.g. 5584/2022, pubblicata in data 03.10.2023 dal Tribunale di Velletri (sezione lavoro), Giudice dott. Falcione, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202508325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione lavoro, n. 1054/2023, relativa al riconoscimento del beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022 e aveva condannato il Ministero a riconoscerle euro 2.500, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti previsti dall’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, mediante accredito sulla Carta del docente oppure, alternativamente, mediante pagamento ordinario. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero, pur costituitosi, non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine all’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non avesse fornito elementi idonei a dimostrare la corretta esecuzione della sentenza. Applicando i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha riconosciuto il diritto della ricorrente a conseguire quanto stabilito dal titolo giudiziale, precisando che i presupposti della pretesa già accertati con la sentenza passata in giudicato non sono nuovamente sindacabili in sede di ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso al Ministero e previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio della Carta elettronica del docente

    La norma costituisce il fondamento del beneficio riconosciuto alla docente dal giudicato del Tribunale di Velletri, la cui esecuzione è stata chiesta in sede di ottemperanza.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all’art. 16, 6° comma L. n. 412/1991

    La disposizione delimita il riconoscimento degli accessori economici dovuti sulla somma oggetto della condanna, secondo quanto stabilito dal giudicato da eseguire.

  • art. 59 c.p.a.

    La sentenza applica il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione, da parte dell’Amministrazione, di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario; il riferimento normativo non è espressamente riportato nel testo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve dare esecuzione al contenuto di un giudicato già formatosi, senza poter rimettere in discussione i presupposti della pretesa definitivamente accertati dal giudice della cognizione.
  • Quando il ricorrente deduce l’inadempimento di un obbligo risultante da un titolo giudiziale esecutivo e l’Amministrazione non fornisce chiarimenti o elementi sulla corretta esecuzione, la domanda di ottemperanza può essere accolta sulla base dei principi in tema di onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo le modalità e il termine per l’intervento sostitutivo.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente dell’Amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso, e può essere attivato previa richiesta del ricorrente dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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