Cassazione Civile, Ordinanza n. 02871/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
Una società, subentrata quale locatrice in un contratto di locazione di immobile ad uso diverso, aveva promosso avanti al Tribunale di Latina un procedimento di sfratto per morosità con contestuale citazione per convalida contro due conduttrici. Le intimate si erano costituite eccependo, tra l'altro, la pendenza di un separato giudizio promosso dalla originaria locatrice per la risoluzione del medesimo rapporto. Nel corso del giudizio, ormai in fase di cognizione piena, il Tribunale ha sospeso il processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. in attesa della definizione dell'appello avverso la sentenza che aveva dichiarato la risoluzione del contratto nel giudizio separato. La società ha proposto regolamento di competenza deducendo l'insussistenza dei presupposti della sospensione facoltativa e la nullità del provvedimento per difetto di motivazione, sostenendo che il giudice non aveva svolto alcuna prognosi sulla plausibile controvertibilità della sentenza pregiudicante e si era limitato ad affermarne astrattamente l'incidenza sulla legittimazione attiva della società, ove confermata in appello.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento. Ha ritenuto illegittima la sospensione perché il Tribunale non aveva motivato sulla plausibile controvertibilità della sentenza pregiudicante né aveva espresso alcuna valutazione critica sull'appello avverso quella decisione. Il giudice di merito si era limitato a considerare astrattamente l'eventuale effetto della conferma della sentenza sulla legittimazione attiva della società, ragionando in termini più vicini alla sospensione ex art. 295 c.p.c. che non a quella facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. È stata quindi disposta la prosecuzione del processo davanti al Tribunale di Latina, con termine di tre mesi per la riassunzione dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza. Le spese sono state rimesse al giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 337, comma 2, c.p.c.
La sospensione facoltativa del processo è legittima solo se il giudice effettua un'espressa valutazione della plausibile controvertibilità della decisione pregiudicante e motiva sulle ragioni per cui non ne riconosce immediata autorità nel processo pendente.
art. 295 c.p.c.
La Corte contrappone il criterio dell'art. 295 c.p.c., che presuppone un diverso ragionamento sulla necessità della sospensione, al diverso e più rigoroso onere motivazionale richiesto per la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
art. 1458 c.c.
La sentenza richiamata dal Tribunale era stata ritenuta potenzialmente idonea a produrre effetti retroattivi sulla posizione della società, ma la Corte afferma che tale possibile incidenza non basta, da sola, a giustificare la sospensione facoltativa senza la necessaria prognosi sull'esito dell'appello.
Massime di principio
- La sospensione facoltativa del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. richiede una motivazione specifica sulla plausibile controvertibilità della sentenza invocata come pregiudicante, non essendo sufficiente il mero richiamo alla sua astratta idoneità a incidere sul giudizio pendente.
- Il giudice che sospende il processo ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. deve confrontarsi con le ragioni di impugnazione della decisione pregiudicante e spiegare perché ritenga non meritevole di immediata applicazione la sua autorità nel processo dipendente.
- Non è legittimo usare la sospensione facoltativa come strumento per attendere semplicemente il passaggio in giudicato di una sentenza potenzialmente rilevante: occorre una valutazione prognostica positiva sulla possibile riforma o controvertibilità della decisione appellata.
- La mera prospettazione che la conferma della sentenza pregiudicante possa incidere sulla legittimazione o sulla posizione sostanziale di una parte non integra di per sé il presupposto della sospensione facoltativa, se manca la motivazione sul rapporto tra decisione pregiudicante e critica impugnatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02795/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_civile · 5 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02796/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_civile · 5 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02797/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_civile · 5 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02798/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_civile · 5 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02799/2025 del 05/02/2025
- ordinanza_civile · 5 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 02800/2025 del 05/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →