Cassazione Penale, Sentenza n. 9148/2025 del 05/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (somme e beni) disposto per il reato previsto dall'art. 11 d.lgs. 74/2000. La ricorrente deduceva carenza e illogicità della motivazione, omissione di valutazione di elementi probatori rilevanti (stato di operatività della società, adesione a programma di rateazione del debito tributario antecedente al sequestro, debito poi integralmente saldato) e chiedeva la riduzione del sequestro in ragione delle rate versate; inoltre lamentava il sequestro di una somma in contanti eccedente l'importo dovuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto inammissibili le censure che sostanzialmente impugnavano la valutazione di merito circa il periculum in mora (censure di fatto non ammesse in cassazione), ma ha accolto la doglianza relativa alla mancata riduzione del sequestro in presenza di un accordo di rateazione e di rate già versate. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Firenze per un nuovo giudizio, indicando che il sequestro deve essere ridotto nella misura corrispondente ai ratei già versati in virtù della convenzione con l'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
d.lgs. 74/2000, art. 11
Norma penale tributaria cui il sequestro preventivo era finalizzato (confisca diretta o di valore) per il profitto derivante dall'evasione; utilizzata come riferimento al tipo di misura ablativa disposta.
Cass. Sez. 3, n. 9355 del 26/01/2021
Sez.3, n. 9355 del 26/01/2021, Rv.281480 - 01
Principio consolidato secondo cui, se è stato perfezionato un accordo di rateazione tra contribuente e amministrazione finanziaria, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non può essere mantenuto sull'intero ammontare del profitto ma deve essere ridotto in proporzione ai ratei già versati.
Cass. Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (Ivanov) e giurisprudenza correlata
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, nonché Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013
Criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro: ammesso solo per violazione di legge o per vizi della motivazione così gravi da rendere incomprensibile l'itinerario logico del giudice; le censure meramente di fatto o di apprezzamento probabilistico delle prove sono inammissibili in cassazione.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili censure che consistono in rilievi di merito o in contestazioni della valutazione del periculum in mora se tali rilievi si risolvono in questioni di fatto o di valutazione probatoria.
- Se, prima del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o di valore, il contribuente ha perfezionato un accordo di rateazione con l'Amministrazione finanziaria e ha versato rate, il sequestro deve essere ridotto nella misura corrispondente ai ratei già versati.
- La documentazione comprovante l'adesione a un piano di rateazione e i pagamenti effettuati è elemento decisivo per ottenere la riduzione del sequestro e va puntualmente valutata dal giudice di merito; in cassazione si può censurare solo la violazione di legge relativa al mancato rispetto del principio sopra indicato.
- Se sono stati sequestrati importi eccedenti rispetto a quanto dovuto, il difensore deve chiedere lo svincolo e produrre prove documentali dell'eccedenza; tali questioni possono condurre allo sblocco di somme non dovute anche nella fase cautelare.
- In caso di rinvio la corte di merito dovrà riesaminare la misura alla luce del principio di riduzione per i ratei versati e motivare compiutamente la propria decisione, tenendo conto della documentazione prodotta.
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