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Sentenza

Sentenza n. 1316/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento adottato dal Direttore Generale della Formazione del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in data 13 aprile 2026 notificato in data 14 aprile 2026 con il quale venivano disposte le dimissioni del ricorrente dal 186° corso di formazione per Allievi Agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria; nonché di ogni altro atto presupposto, collegato e consequenziale a quello impugnato;

Giustizia amministrativa202600726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di dimissione dal 186° corso di formazione per allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (allievo agente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, vincitore del concorso per allievi agenti della Polizia Penitenziaria e ammesso al 186° corso di formazione, ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione ne ha disposto le dimissioni. Ha dedotto: violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e lesione della partecipazione procedimentale; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per carenza assoluta o apparente di motivazione, difetto di istruttoria e mancata ostensione dell’atto presupposto; violazione del legittimo affidamento e contraddittorietà tra la precedente ammissione con riserva al secondo ciclo formativo e le successive dimissioni; violazione dell’art. 6 e dell’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 443/1992; violazione del progetto formativo, per inversione della sequenza valutativa e snaturamento della verifica intermedia; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Il ricorrente aveva dapprima ottenuto l’ammissione con riserva al secondo ciclo per il recupero della verifica dell’apprendimento, ma pochi giorni dopo era stato dimesso per mancato superamento del primo ciclo. L’Amministrazione non ha prodotto l’atto presupposto richiamato nel provvedimento né ha fornito i chiarimenti richiesti dal giudice.

La decisione

Il TAR ha deciso la causa con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Sono stati esaminati congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo, ritenuti fondati. Il giudice ha ravvisato un difetto di motivazione particolarmente rilevante perché il provvedimento di dimissione interveniva dopo una precedente determinazione, adottata pochi giorni prima, con cui il ricorrente era stato ammesso, sia pure con riserva, al secondo ciclo del corso. L’Amministrazione non ha spiegato le ragioni del mutamento valutativo né ha ricostruito adeguatamente i presupposti di fatto e di diritto della decisione. Il richiamo alla proposta di dimissione contenuta nella nota del Direttore dell’Istituto di istruzione non è stato ritenuto sufficiente: la nota non era stata comunicata al ricorrente, non è stata prodotta in giudizio e l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti nonostante la richiesta istruttoria del Tribunale. Il giudice ha precisato che, in astratto, la motivazione per relationem non è illegittima per il solo fatto di rinviare a un altro atto, ma nel caso concreto il rinvio non era verificabile né idoneo a colmare la carenza argomentativa. Sono stati quindi accolti i motivi secondo, terzo e quarto; le ulteriori censure sono state assorbite perché non avrebbero attribuito al ricorrente ulteriori utilità. Il provvedimento di dimissione è stato annullato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio nella camera di consiglio fissata per la decisione cautelare, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione effettiva e verificabile sulle ragioni di fatto e di diritto della decisione; nel caso concreto non è stata ritenuta sufficiente una motivazione apparente o un rinvio non verificabile a un atto presupposto.

  • artt. 7 e ss. l. 241/1990

    comunicazione di avvio del procedimento

    Norme richiamate dal ricorrente per contestare la mancata partecipazione procedimentale; la sentenza non esamina nel merito tale censura, assorbita.

  • art. 6 d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443

    Norma richiamata dal ricorrente per contestare lo snaturamento del giudizio globale di idoneità; la censura è stata assorbita.

  • art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443

    Norma richiamata dal ricorrente per contestare la contraddizione tra ammissione al secondo ciclo e mancato superamento del primo; la censura è stata assorbita.

  • principio di tutela del legittimo affidamento

    Il giudice ha ritenuto rilevante la contraddittorietà tra la precedente ammissione con riserva al secondo ciclo e la successiva dimissione, valorizzandola ai fini della necessità di una motivazione rafforzata e coerente.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione adotta un provvedimento sfavorevole in contrasto con una propria precedente determinazione favorevole, anche se adottata con riserva e a breve distanza di tempo, deve esplicitare in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto del mutamento decisionale.
  • Il richiamo per relationem a un atto presupposto può essere legittimo solo se l’atto richiamato è conoscibile dall’interessato e concretamente disponibile per la verifica giudiziale; un rinvio a un atto non comunicato, non prodotto in giudizio e non illustrato dall’amministrazione non è sufficiente a integrare la motivazione del provvedimento.
  • L’omessa produzione dell’atto presupposto e la mancata risposta dell’amministrazione a una specifica richiesta istruttoria del giudice impediscono di ricostruire le ragioni della decisione e confermano il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
  • La precedente ammissione con riserva a una fase successiva di un percorso formativo non preclude in assoluto una successiva dimissione, ma impone all’amministrazione di spiegare la sopravvenuta o diversa valutazione e di rendere coerente la sequenza degli atti adottati.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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