Cassazione Penale, Sentenza n. 25834/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 13/07/2022 principalmente per vizi di motivazione e valutazione probatoria. Vargas denunciava carenza e contraddittorietà della motivazione (art. 606 c.p.p.), contestando in particolare: la presunta inesistenza di prove sull'acquisto di cocaina per €.129.000 (capo 9-bis) e sull'operazione da 15 kg per €.450.000, la mancata derubricazione ai fini di lieve entità (art.73 DPR 309/1990, comma 5) e la dosimetria della pena (non applicazione piena delle attenuanti). Bisi censurava la mancata autonoma valutazione della motivazione di primo grado (art.125 e 546 c.p.p.) e l'errata ricostruzione temporale del fatto (collocazione tra set.2016-feb.2017). Zafarana sosteneva che l'identificazione si basasse solo su un soprannome ("Luchino") e mancassero riscontri certi, nonché errori nella determinazione della pena. Tutti i ricorrenti contestavano, in sostanza, la fondatezza e la logica delle conclusioni probatorie della corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse fornito una motivazione esaustiva e logicamente coerente, integrando quella del primo grado in una "doppia conforme"; le censure proposte si risolvevano nella mera richiesta di diversa valutazione del fatto storico e della prova (ambito di merito e non sindacabile in cassazione). In particolare: per Vargas la Corte ha confermato la correttezza della valutazione delle conversazioni intercettate (riferimento al soprannome "Coco" e alla somma di €.129.000) e la ricostruzione della rete di spaccio, respingendo la richiesta di applicazione della lieve entità e ritenendo fondata la discrezionalità in sede di dosimetria (attenuanti non concesse nella massima estensione per gravità degli addebiti e precedenti). Per Bisi è stata esclusa la nullità per mancata autonoma motivazione e ritenuta fondata la ricostruzione di rapporti di credito pregresse dalle intercettazioni. Per Zafarana è stata ritenuta adeguata l'identificazione (utenza, clienti, uso dello scooter per consegne) e congrua la dosimetria. Conseguenze pratiche: i provvedimenti di merito restano in vigore (la sentenza d'appello aveva ridotto la pena di Vargas a 4 anni e 6 mesi e €15.000 di multa; confermate le posizioni di Bisi e Zafarana come decise in appello), e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 73
comma 1; comma 5 (V comma)
Art.73 comma 1 contestato per cessione/acquisto e detenzione a fini di spaccio; comma 5 (ipotesi di lieve entità) è stato ritenuto inapplicabile in presenza di indici di struttura criminale, quantità e modalità che evidenziano pericolosità sociale.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. d) ed e)
Le censure di motivazione dedotte in cassazione devono evidenziare un vizio rilevante di motivazione; qui la Corte ha ritenuto che le doglianze ricadessero nella mera critica di merito e non in un effettivo vizio formale o logicamente insanabile.
Codice di procedura penale, art. 125 e art. 546
Art.125/546 investono la motivazione della sentenza di primo grado e il confronto con l'ordinanza cautelare; la Corte ha ritenuto che la mera sovrapposizione di parti della motivazione cautelare non configuri nullità se la motivazione è giustificata nel contraddittorio e la corte di merito ha dato adeguata spiegazione.
Codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha valorizzato la discrezionalità del giudice nella dosimetria, ritenendo congrua la scelta basata sulla pericolosità, precedenti e gravità dell'offesa, non essendo obbligatoria la concessione delle attenuanti nella massima estensione.
Costituzione, art. 27
Richiamato come principio di individualizzazione e proporzionalità della pena; la Corte ha ritenuto che la pena risultasse rispettosa delle esigenze di individualizzazione nonostante la limitata applicazione delle attenuanti.
Massime di principio
- In caso di "doppia conforme" (sentenza di appello che riprende e conferma motivazioni del primo grado) la Cassazione controlla l'unitario corpo argomentativo e limita il sindacato alle eventuali carenze logiche od omissioni gravi: la mera divergenza nella valutazione delle prove non è sufficiente per cassazione.
- Le interpretazioni del linguaggio cifrato o dei soprannomi nelle intercettazioni sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se manifestamente illogiche o contraddittorie.
- La mancata applicazione dell'ipotesi di lieve entità (art.73, comma 5 DPR 309/1990) richiede una valutazione complessiva degli indici di pericolosità (quantitativi, modalità, ruolo nell'organizzazione): la presenza di elementi che delineano struttura criminale legittima la non applicazione.
- La sovrapposizione testuale tra motivazione dell'ordinanza cautelare e della sentenza di primo grado non è di per sé causa di nullità se la corte di merito dimostra che è stata effettuata un'adeguata valutazione delle prove emerse in contraddittorio.
- Sulle attenuanti generiche: il giudice non è obbligato a concederle nella massima estensione; può limitarle valutando la gravità del fatto e la personalità del reo (precedenti), motivando congruamente la scelta.
- Il ricorso in Cassazione per vizio di motivazione deve evidenziare specifici e rilevanti profili di illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione; le censure che propongono una diversa ricostruzione dei fatti piuttosto che dimostrare un vizio logico non sono ammesse.
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