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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25834/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello del 13/07/2022 principalmente per vizi di motivazione e valutazione probatoria. Vargas denunciava carenza e contraddittorietà della motivazione (art. 606 c.p.p.), contestando in particolare: la presunta inesistenza di prove sull'acquisto di cocaina per €.129.000 (capo 9-bis) e sull'operazione da 15 kg per €.450.000, la mancata derubricazione ai fini di lieve entità (art.73 DPR 309/1990, comma 5) e la dosimetria della pena (non applicazione piena delle attenuanti). Bisi censurava la mancata autonoma valutazione della motivazione di primo grado (art.125 e 546 c.p.p.) e l'errata ricostruzione temporale del fatto (collocazione tra set.2016-feb.2017). Zafarana sosteneva che l'identificazione si basasse solo su un soprannome ("Luchino") e mancassero riscontri certi, nonché errori nella determinazione della pena. Tutti i ricorrenti contestavano, in sostanza, la fondatezza e la logica delle conclusioni probatorie della corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse fornito una motivazione esaustiva e logicamente coerente, integrando quella del primo grado in una "doppia conforme"; le censure proposte si risolvevano nella mera richiesta di diversa valutazione del fatto storico e della prova (ambito di merito e non sindacabile in cassazione). In particolare: per Vargas la Corte ha confermato la correttezza della valutazione delle conversazioni intercettate (riferimento al soprannome "Coco" e alla somma di €.129.000) e la ricostruzione della rete di spaccio, respingendo la richiesta di applicazione della lieve entità e ritenendo fondata la discrezionalità in sede di dosimetria (attenuanti non concesse nella massima estensione per gravità degli addebiti e precedenti). Per Bisi è stata esclusa la nullità per mancata autonoma motivazione e ritenuta fondata la ricostruzione di rapporti di credito pregresse dalle intercettazioni. Per Zafarana è stata ritenuta adeguata l'identificazione (utenza, clienti, uso dello scooter per consegne) e congrua la dosimetria. Conseguenze pratiche: i provvedimenti di merito restano in vigore (la sentenza d'appello aveva ridotto la pena di Vargas a 4 anni e 6 mesi e €15.000 di multa; confermate le posizioni di Bisi e Zafarana come decise in appello), e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 73

    comma 1; comma 5 (V comma)

    Art.73 comma 1 contestato per cessione/acquisto e detenzione a fini di spaccio; comma 5 (ipotesi di lieve entità) è stato ritenuto inapplicabile in presenza di indici di struttura criminale, quantità e modalità che evidenziano pericolosità sociale.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. d) ed e)

    Le censure di motivazione dedotte in cassazione devono evidenziare un vizio rilevante di motivazione; qui la Corte ha ritenuto che le doglianze ricadessero nella mera critica di merito e non in un effettivo vizio formale o logicamente insanabile.

  • Codice di procedura penale, art. 125 e art. 546

    Art.125/546 investono la motivazione della sentenza di primo grado e il confronto con l'ordinanza cautelare; la Corte ha ritenuto che la mera sovrapposizione di parti della motivazione cautelare non configuri nullità se la motivazione è giustificata nel contraddittorio e la corte di merito ha dato adeguata spiegazione.

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha valorizzato la discrezionalità del giudice nella dosimetria, ritenendo congrua la scelta basata sulla pericolosità, precedenti e gravità dell'offesa, non essendo obbligatoria la concessione delle attenuanti nella massima estensione.

  • Costituzione, art. 27

    Richiamato come principio di individualizzazione e proporzionalità della pena; la Corte ha ritenuto che la pena risultasse rispettosa delle esigenze di individualizzazione nonostante la limitata applicazione delle attenuanti.

Massime di principio

  • In caso di "doppia conforme" (sentenza di appello che riprende e conferma motivazioni del primo grado) la Cassazione controlla l'unitario corpo argomentativo e limita il sindacato alle eventuali carenze logiche od omissioni gravi: la mera divergenza nella valutazione delle prove non è sufficiente per cassazione.
  • Le interpretazioni del linguaggio cifrato o dei soprannomi nelle intercettazioni sono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se manifestamente illogiche o contraddittorie.
  • La mancata applicazione dell'ipotesi di lieve entità (art.73, comma 5 DPR 309/1990) richiede una valutazione complessiva degli indici di pericolosità (quantitativi, modalità, ruolo nell'organizzazione): la presenza di elementi che delineano struttura criminale legittima la non applicazione.
  • La sovrapposizione testuale tra motivazione dell'ordinanza cautelare e della sentenza di primo grado non è di per sé causa di nullità se la corte di merito dimostra che è stata effettuata un'adeguata valutazione delle prove emerse in contraddittorio.
  • Sulle attenuanti generiche: il giudice non è obbligato a concederle nella massima estensione; può limitarle valutando la gravità del fatto e la personalità del reo (precedenti), motivando congruamente la scelta.
  • Il ricorso in Cassazione per vizio di motivazione deve evidenziare specifici e rilevanti profili di illogicità, contraddittorietà o insufficienza della motivazione; le censure che propongono una diversa ricostruzione dei fatti piuttosto che dimostrare un vizio logico non sono ammesse.

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