Cassazione Penale, Sentenza n. 7853/2024 del 22/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia (17/01/2023) limitatamente al capo relativo alla detenzione di tre fucili (capo 2). Il ricorrente ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione sostenendo che non sussisterebbe prova della sua detenzione delle armi: i fucili erano di proprietà del padre, rinvenuti chiusi in un armadio nella camera del figlio o in una casetta usata per lavoro; non era stato accertato il possesso materiale e le spiegazioni della Corte d'appello sarebbero illogiche. Il ricorrente ha inoltre censurato l'uso, in chiave accusatoria, della sua ammissione generica in sede di convalida dell'arresto, affermando di aver poi reso chiarimenti utili a escludere la sua disponibilità effettiva delle armi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente chiedessero in sostanza una rivalutazione delle prove e degli indizi, operazione non consentita in sede di legittimità. La motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta priva di vizi manifesti: i fucili erano stati rinvenuti nella camera da letto dell'imputato (in armadio) e in un locale ad uso dell'imputato, in presenza di altri oggetti e munizioni riferibili a Zanotti; da ciò risultano indizi precisi di detenzione/condetenzione. È stato richiamato inoltre il fatto che l'imputato, in sede di convalida, aveva ammesso gli addebiti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Cassazione, Sez. 6, n. 5465
04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601
Principio secondo cui la Corte di cassazione non può rileggere gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata né adottare autonomi parametri di ricostruzione dei fatti; è preclusa la rivalutazione dell'attendibilità e del peso delle prove.
Cassazione, Sez. 2, n. 9106
12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747
Conferma il principio che in cassazione non sono deducibili censure che richiedano una diversa valutazione del materiale probatorio, salvo vizi della motivazione quali mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà su punti essenziali.
Cassazione, Sez. 6, n. 13809
17/03/2015, O., Rv. 262965
Richiama la giurisprudenza sul limite della sindacabilità in cassazione delle valutazioni di merito, ribadendo che non è ammissibile sollecitare una diversa comparazione del significato probatorio degli elementi acquisiti.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186
Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, salvo elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa la rivalutazione del materiale probatorio: i motivi che chiedono una diversa lettura degli indizi o della credibilità delle prove risultano inammissibili se non fondati su palesi vizi di motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà).
- La detenzione di armi può essere ricavata anche indiziariamente dalla disponibilità dei luoghi in cui le armi sono rinvenute (es. camera da letto, locali a uso esclusivo) e dalla presenza di altri elementi riferibili all'imputato (munizioni, oggetti personali).
- Una ammissione generica in sede di convalida dell'arresto può essere valorizzata come elemento indiziario, salvo che il ricorrente indichi e documenti in modo specifico elementi controfattuali che ne annullino il valore probatorio.
- Per contestare utilmente in sede di legittimità la ricostruzione della detenzione è necessario dedurre vizi della motivazione essenziali e concreti (manifestamente illogici o contraddittori), o produrre elementi che dimostrino l'estraneità o l'assenza di conoscenza e disponibilità delle cose rinvenute.
- Chi impugna deve evitare doglianze di merito generiche: occorre mirare a vizi che rientrino nelle poche categorie sindacabili dalla Corte di Cassazione.
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