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Sentenza

Sentenza n. 626/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Ginosa sull'istanza formulata dal ricorrente di adozione dei provvedimenti ritenuti necessari ad interdire l'utilizzazione del ponte realizzato dalla Bluserena s.p.a. senza collaudo statico, e per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere sull'istanza del ricorrente con determinazione espressa e motivata.

Giustizia amministrativa202501036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio inadempimento del Comune sull’istanza volta a ottenere l’immediata interdizione dell’utilizzazione di un ponte in cemento privo, secondo il ricorrente, di collaudo statico e certificato di agibilità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore turistico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto al Comune, con istanza del 4 luglio 2025, di adottare i provvedimenti necessari a impedire l’utilizzazione di un ponte realizzato dalla controinteressata per consentire l’accesso al litorale, assumendo che il manufatto fosse privo di titolo, collaudo statico e certificato di agibilità. Il Comune aveva già emanato un’ordinanza di demolizione, la cui efficacia risultava tuttavia sospesa in sede giudiziale. Il ricorrente ha quindi dedotto la violazione dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, ritenendo satisfattiva l’ordinanza di demolizione, nonché la genericità dei motivi e ha sostenuto l’infondatezza della pretesa. La società controinteressata ha eccepito il difetto di legittimazione del ricorrente e ha dedotto l’infondatezza dell’istanza, evidenziando l’esistenza del collaudo statico. Il ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio dell’udienza per esaminare la documentazione depositata dalla società, richiesta respinta dal Collegio perché la documentazione era stata tempestivamente prodotta ed era stato garantito il contraddittorio.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio, ritenendo insussistenti ragioni per differire la decisione. Ha respinto l’eccezione di difetto di interesse perché l’ordinanza di demolizione non aveva lo stesso oggetto né produceva gli stessi effetti dell’immediata interdizione del passaggio e, inoltre, la sua efficacia era stata sospesa, sicché l’utilizzazione del ponte era ancora possibile. Ha respinto anche l’eccezione di genericità, poiché il ricorso individuava chiaramente sia l’oggetto della domanda sia la violazione dell’obbligo di provvedere. Nel merito, ha ritenuto l’istanza circostanziata e non manifestamente infondata o pretestuosa, in quanto diretta a sollecitare una verifica amministrativa sull’agibilità del ponte e l’adozione delle conseguenti misure. Il Comune era pertanto tenuto a concludere il procedimento con un atto espresso; le difese sull’infondatezza sostanziale della richiesta riguardavano il possibile contenuto del provvedimento e non eliminavano l’obbligo di provvedere. È stata respinta anche l’eccezione di difetto di legittimazione, poiché la questione circa la legittimazione sostanziale e l’ammissibilità dell’istanza incide sul contenuto dell’atto finale, non sull’obbligo dell’amministrazione di rispondere, salvo il caso di istanza palesemente pretestuosa. Il ricorso è stato accolto: il Comune è stato condannato ad adottare, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, un atto espresso senza vincolo di contenuto. È stata riservata, previa istanza dell’interessato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, l. 241/1990

    se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo

    L’amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga l’istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo il limite delle istanze manifestamente pretestuose. L’eventuale infondatezza riguarda il contenuto della decisione finale e non legittima il silenzio.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Il giudice amministrativo può accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento e ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine, senza imporre uno specifico contenuto quando residua discrezionalità amministrativa.

Massime di principio

  • A fronte di un’istanza circostanziata, diretta a sollecitare l’esercizio di un’attività amministrativa e non manifestamente pretestuosa, la pubblica amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche se ritiene la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
  • L’obbligo di provvedere può sussistere anche quando non vi sia una specifica disposizione che tipizzi il potere del privato di presentare l’istanza, qualora ragioni di giustizia ed equità o i doveri di correttezza e buona amministrazione facciano sorgere un’aspettativa qualificata a conoscere la determinazione dell’amministrazione.
  • Un provvedimento amministrativo già adottato non rende improcedibile o priva di interesse l’azione avverso il silenzio quando abbia oggetto ed effetti diversi dalla misura richiesta e non assicuri concretamente il risultato perseguito dall’istante.
  • Nel giudizio sul silenzio, le contestazioni relative all’infondatezza sostanziale dell’istanza o alla legittimazione sostanziale del richiedente non escludono, di per sé, l’obbligo dell’amministrazione di rispondere; tali questioni possono riflettersi sul contenuto dell’atto espresso, salvo la manifesta pretestuosità della domanda.
  • Quando l’amministrazione conserva discrezionalità sul contenuto della decisione, l’accoglimento dell’azione avverso il silenzio comporta l’ordine di adottare un provvedimento espresso entro un termine, senza vincolare previamente il contenuto della determinazione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioLegittimazione e interesse a ricorrereGiudizio di ottemperanza
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneBuona fede e correttezza della PALegittimazione e interesse a ricorrereOttemperanza e commissario ad acta

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