Regolamento (UE) 2017/69
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/69 della Commissione, del 12 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione per specifiche categorie di ortofrutticoli, da utilizzare nel calcolo del prezzo di entrata. Tali valori sono fissati in allegato per combinazioni di codice NC e paese terzo, sulla base della procedura prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Poiché il valore forfettario è aggiornato giornalmente in funzione di dati variabili, il regolamento produce effetti immediati dalla sua pubblicazione.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata nell'Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, classificati per codice NC e per paese terzo di origine. I valori forfettari sono rilevanti ai fini del calcolo del "prezzo di entrata" previsto dalla disciplina UE sui settori degli ortofrutticoli. Il regolamento ha efficacia in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/69 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Il provvedimento si inserisce nel quadro della disciplina dell'OCM unica e della normativa di attuazione del regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede un aggiornamento giornaliero di tali valori sulla base di dati variabili.
Finalità e base normativa
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, quale base per la fissazione dei valori forfettari. Nei considerando si precisa che il sistema risponde ai criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di prodotti ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato. Per ciascuna voce sono indicati uno o più paesi terzi di origine e il corrispondente valore forfettario all'importazione, espresso in EUR/100 kg. Le combinazioni riportate comprendono, tra le altre, le voci 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con origini specifiche come IL, MA, SN, TR, EG, JM, CN, US, CL e il codice ZZ per "altre origini".
Contenuto precettivo
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione applicabili sono quelli fissati nell'allegato del regolamento. Tali valori costituiscono il parametro operativo per determinare il prezzo di entrata dei prodotti interessati ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Entrata in vigore e efficacia
L'articolo 2 dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento, ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Allegato: struttura dei valori
L'allegato contiene una tabella con i valori forfettari all'importazione per ciascuna combinazione di codice NC e paese terzo. Gli importi sono espressi in EUR/100 kg e variano in funzione dell'origine del prodotto; per alcune voci è previsto un valore per il codice "ZZ", corrispondente alle "altre origini" ai sensi della nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta gli importi in EUR/100 kg per singoli codici NC e per specifici paesi terzi di origine, tra cui, per alcune voci, il codice "ZZ" corrispondente ad "altre origini".
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e contesto applicativo
Il provvedimento è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando ricordano che i valori forfettari sono fissati in attuazione dei criteri derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sono calcolati ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili.
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