Regolamento (UE) 2017/836
Regolamento delegato (UE) 2017/836 della Commissione, dell'11 gennaio 2017, che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato modifica l’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 per aggiungere lo Sri Lanka tra i paesi beneficiari dell’SPG+, a seguito della domanda presentata e dell’accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità. La misura consente allo Sri Lanka di beneficiare delle preferenze tariffarie supplementari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. La Commissione conserva il potere di monitorare successivamente ratifica, attuazione delle convenzioni e cooperazione con gli organi di controllo competenti.
Modifica dell'allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 per includere lo Sri Lanka tra i paesi beneficiari del regime speciale SPG+ del sistema di preferenze tariffarie generalizzate.
Ambito di applicazione
Si applica al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) nell’ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione. Riguarda, in concreto, l’inserimento dello Sri Lanka nell’elenco dei paesi beneficiari SPG+ di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; la concessione opera dalla data di entrata in vigore del regolamento. Restano fermi il monitoraggio della ratifica e dell’attuazione delle convenzioni pertinenti previsto dall’articolo 13 del regolamento base.
Modifica dell’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 per l’inclusione dello Sri Lanka nello SPG+
Il regolamento delegato (UE) 2017/836 interviene sul sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione, e in particolare sul regime speciale SPG+ destinato ai paesi vulnerabili che rispettano specifici standard internazionali in materia di sviluppo sostenibile, diritti umani e buon governo. La Commissione, constatata la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 978/2012, inserisce lo Sri Lanka nell’elenco dei paesi beneficiari di cui all’allegato III.
Contesto normativo e base giuridica
L’atto è adottato dalla Commissione in forza dell’articolo 207 TFUE e dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 978/2012, che consente l’adozione di atti delegati per modificare l’elenco dei paesi beneficiari SPG+. Nei considerando si chiarisce che il regime SPG+ è accessibile ai paesi SPG che presentano domanda e dimostrano di soddisfare i criteri di ammissibilità dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento base.
Requisiti per l’accesso allo SPG+
Il regolamento richiama i presupposti sostanziali per l’ammissione al regime speciale:
- il paese richiedente deve essere vulnerabile, in ragione di una scarsa diversificazione economica e di una limitata integrazione nel commercio internazionale;
- deve aver ratificato tutte le convenzioni elencate nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 978/2012;
- le più recenti conclusioni degli organi di controllo competenti non devono evidenziare gravi carenze nell’attuazione effettiva di tali convenzioni;
- non devono risultare riserve vietate o, ai fini dell’articolo 9, incompatibili con l’oggetto e lo scopo delle convenzioni;
- il paese deve accettare senza riserve gli obblighi di rendicontazione previsti da ciascuna convenzione e assumere gli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) ed f).
Esame della domanda dello Sri Lanka
La Commissione ha ricevuto il 12 luglio 2016 la domanda di ammissione all’SPG+ presentata dalla Repubblica democratica socialista di Sri Lanka. In esito all’esame svolto conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012, la Commissione ha ritenuto che lo Sri Lanka soddisfi i criteri di ammissibilità e che debba quindi essere incluso nell’allegato III.
Modifica dell’allegato III e effetto pratico
L’articolo 1 del regolamento aggiunge lo Sri Lanka e il codice alfabetico "LK" all’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012, nelle colonne B e A. La conseguenza pratica è l’attribuzione allo Sri Lanka delle preferenze tariffarie supplementari previste dal regime SPG+ a decorrere dall’entrata in vigore dell’atto.
Monitoraggio successivo e controllo dell’attuazione
Il regolamento richiama l’articolo 13 del regolamento (UE) n. 978/2012, che impone alla Commissione di monitorare nel tempo:
- lo stato di avanzamento della ratifica delle convenzioni pertinenti;
- l’attuazione effettiva delle stesse;
- la cooperazione del governo dello Sri Lanka con gli organi di controllo competenti. Questo conferma che l’ammissione allo SPG+ non esaurisce i controlli, ma si inserisce in un regime di sorveglianza continuativa.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Inserimento dello Sri Lanka nell’elenco SPG+
L’articolo 1 modifica l’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 aggiungendo, nelle colonne B e A, lo Sri Lanka e il relativo codice alfabetico "LK". L’effetto è l’ammissione del paese al regime SPG+.
Data di efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La concessione dell’SPG+ allo Sri Lanka decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Base giuridica e potere delegato
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 207 TFUE e dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 978/2012, che conferisce il potere di modificare l’allegato III mediante atti delegati per concedere l’SPG+ ai paesi richiedenti.
Verifica dei criteri di ammissibilità
Nei considerando si richiamano i requisiti dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012: vulnerabilità del paese, ratifica di tutte le convenzioni dell’allegato VIII, assenza di gravi carenze nell’attuazione, assenza di riserve vietate o incompatibili, accettazione degli obblighi di rendicontazione e assunzione degli impegni vincolanti previsti.
Monitoraggio successivo
È richiamato l’articolo 13 del regolamento (UE) n. 978/2012, ai sensi del quale la Commissione deve seguire lo stato di avanzamento della ratifica delle convenzioni pertinenti, controllarne l’attuazione effettiva e monitorare la cooperazione del governo dello Sri Lanka con gli organi di controllo competenti.
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