Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/73

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/73 della Commissione, del 13 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione fissa i valori forfettari all'importazione per una serie di ortofrutticoli, secondo quanto previsto dalla disciplina UE sul prezzo di entrata. Tali valori, aggiornati sulla base di dati giornalieri variabili, servono come parametro per determinare il prezzo di entrata dei prodotti interessati provenienti da specifiche origini terze. L'atto è di applicazione immediata e produce effetti dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi identificati nell'allegato mediante codice NC, con riferimento a specifiche origini/paesi terzi indicati con il relativo codice paese. I valori sono utilizzati ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla normativa dell'OCM agricola; il regolamento opera direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione di taluni ortofrutticoli

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione necessari per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi. Si tratta di un atto di esecuzione della disciplina dell'OCM agricola, che aggiorna quotidianamente tali valori sulla base di dati variabili.

Base giuridica e contesto

L'atto richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando spiegano che la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011, in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Ambito materiale di applicazione

Il provvedimento riguarda i soli prodotti ortofrutticoli elencati nell'allegato, individuati tramite codici della nomenclatura combinata. Per ciascun codice NC sono indicati i relativi valori forfettari e le origini interessate, identificate da codici paese terzo specifici; il codice "ZZ" indica le altre origini, secondo la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 rinvia all'allegato per la determinazione dei valori forfettari all'importazione da applicare ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per diversi prodotti, con differenziazione per paese di origine, ad esempio Israele, Marocco, Senegal, Turchia, Egitto, Giamaica, Cina, Stati Uniti e Cile, oltre alla categoria delle altre origini.

Entrata in vigore e natura dell'atto

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore nel giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base normativa e finalità

Il regolamento dà attuazione all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, in applicazione dei risultati dell'Uruguay Round.

Fissazione dei valori forfettari

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento, espressi in EUR/100 kg e distinti per codice NC e codice del paese terzo di origine, inclusi i codici per paesi specifici e il codice ZZ per le altre origini.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato tecnico con i valori

L'allegato contiene la tabella dei valori per diversi codici NC di ortofrutticoli, con indicazione delle origini ammesse e dei corrispondenti importi forfettari, tra cui ad esempio codici per prodotti 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiimportazionicommercio con paesi terzi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.