Regolamento (UE) 2017/44
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/44 della Commissione, del 10 gennaio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna il regime sanzionatorio UE nei confronti dell’Iraq previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003. In seguito alla decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU del 28 dicembre 2016, la Commissione elimina due voci dall’allegato III, con conseguente esclusione di tali entità dall’elenco soggetto a congelamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 per cancellare due voci dall’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche relative all’Iraq.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure restrittive dell’Unione connesse all’Iraq, in particolare al congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dall’Iraq al 22 maggio 2003 nei confronti degli enti, organismi, persone fisiche e giuridiche elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003. L’intervento riguarda esclusivamente la revisione dell’elenco nominativo: con il presente regolamento vengono espunte due specifiche entità, con effetto generale e diretto in tutti gli Stati membri. Non disciplina ulteriori categorie di soggetti né introduce nuove misure sostanziali diverse dall’aggiornamento dell’allegato.
Modifica dell’elenco sanzionatorio relativo all’Iraq
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/44 della Commissione interviene sul regime di restrizioni economiche e finanziarie dell’Unione nei confronti dell’Iraq, modificando il regolamento (CE) n. 1210/2003. La base normativa richiamata è l’articolo 11, lettera b), di tale regolamento, e l’intervento è motivato dall’aggiornamento dell’elenco contenuto nell’allegato III.
Contesto e finalità della modifica
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 individua gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell’ex governo iracheno cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dall’Iraq al 22 maggio 2003. Il 28 dicembre 2016 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di rimuovere due voci dall’elenco delle persone o entità soggette a congelamento; la Commissione recepisce tale aggiornamento nel diritto UE.
Contenuto normativo
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 secondo l’allegato al regolamento di esecuzione. In concreto, vengono cancellate due iscrizioni:
- MEDICAL CITY ESTABLISHMENT, Baghdad, Iraq;
- STATE COMPANY FOR DRUGS AND MEDICAL APPLIANCES, nota anche come GENERAL ESTABLISHMENT FOR DRUGS & MEDICAL APPLICANCES e KIMADIA, con indirizzo a Mansour City, P.O. Box 6138, Baghdad, Iraq.
Effetti pratici per gli operatori
La cancellazione dall’elenco comporta che le due entità indicate non risultano più incluse nel perimetro soggettivo del congelamento previsto dal regolamento (CE) n. 1210/2003. Per gli operatori che gestiscono rapporti bancari, pagamenti, compliance sanzionatoria o operazioni con controparti irachene, la modifica rileva ai fini delle verifiche su liste sanzionatorie e degli obblighi di blocco eventualmente applicabili.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella cancellazione di due voci dall’elenco delle persone ed entità soggette a congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
Voci cancellate dall’elenco sanzionatorio
Sono espunte dall’allegato III: 1) MEDICAL CITY ESTABLISHMENT, Baghdad, Iraq; 2) STATE COMPANY FOR DRUGS AND MEDICAL APPLIANCES, con gli alias GENERAL ESTABLISHMENT FOR DRUGS & MEDICAL APPLICANCES e KIMADIA, con indirizzo Mansour City, P.O. Box 6138, Baghdad, Iraq.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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