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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/48

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/48 della Commissione, dell'11 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per un determinato giorno, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione adottato in base alla disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e alle modalità applicative del regime ortofrutticolo. I valori sono riportati in allegato per specifici codici NC e paesi d'origine, con applicazione immediata dalla data di pubblicazione.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, per i codici NC e per le origini/paesi terzi ivi elencati. I valori sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE del settore ortofrutticolo. Il regolamento ha efficacia immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/48 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione applicabili a specifici prodotti ortofrutticoli, ai fini del calcolo del prezzo di entrata nel quadro della disciplina UE dei mercati agricoli. L'atto richiama il regime previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dalle modalità applicative del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la determinazione giornaliera dei valori sulla base di dati variabili.

Base giuridica e contesto

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare dell'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i criteri di fissazione derivano dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che il valore forfettario all'importazione viene calcolato ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili.

Ambito materiale di applicazione

L'atto riguarda esclusivamente taluni ortofrutticoli freschi individuati mediante codici NC nell'allegato. I valori sono differenziati per origine del prodotto, con riferimento a specifici paesi terzi e al codice "ZZ", che indica "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012.

Contenuto dell'allegato

L'allegato riporta, in EUR/100 kg, i valori forfettari all'importazione per ciascun codice NC interessato e per le diverse origini. Tra i codici elencati figurano, a titolo esemplificativo, 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 20 10, 0805 20 30/50/70/90, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. I valori variano in funzione del paese di provenienza, con differenziazione puntuale per ciascuna combinazione prodotto/origine.

Entrata in vigore ed effetti

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione dei valori forfettari

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare sull'articolo 136, paragrafo 1. I valori forfettari all'importazione servono a determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.

Fissazione dei valori nell'allegato

I valori forfettari all'importazione sono quelli indicati nell'allegato, espresso in EUR/100 kg, per i codici NC elencati e per le corrispondenti origini (tra cui IL, MA, SN, TR, EG, JM, CN, US, CL e il codice ZZ per "altre origini").

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercato internocommercio internazionaledazi doganali

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