Regolamento (UE) 2017/119
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/119 della Commissione, del 13 gennaio 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Speck Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Speck Alto Adige"/"Südtiroler Markenspeck"/"Südtiroler Speck". La Commissione ha esaminato la domanda presentata dall’Italia, l’ha pubblicata secondo la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e, in assenza di opposizioni, ha adottato l’approvazione. Il regolamento si limita quindi a rendere efficace la modifica del disciplinare e a fissarne l’entrata in vigore.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Speck Alto Adige"/"Südtiroler Markenspeck"/"Südtiroler Speck".
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione geografica protetta "Speck Alto Adige"/"Südtiroler Markenspeck"/"Südtiroler Speck" e, in concreto, alla modifica del relativo disciplinare di produzione registrato nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Riguarda quindi il sistema delle indicazioni geografiche protette e, per effetto dell’approvazione, gli operatori che producono o commercializzano il prodotto conforme al disciplinare aggiornato. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea dalla sua entrata in vigore, senza prevedere esclusioni territoriali specifiche.
Approvazione di una modifica del disciplinare della IGP "Speck Alto Adige"/"Südtiroler Markenspeck"/"Südtiroler Speck"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/119 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione geografica protetta "Speck Alto Adige"/"Südtiroler Markenspeck"/"Südtiroler Speck". L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, richiamato come base giuridica per la procedura di modifica.
Contesto procedurale
La Commissione indica di aver esaminato la domanda presentata dall’Italia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La modifica è stata qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, con conseguente pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento.
Assenza di opposizioni
Nel periodo di pubblicazione non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. In mancanza di opposizioni, la Commissione procede quindi all’approvazione della modifica del disciplinare.
Effetti dell’atto
L’articolo 1 approva formalmente la modifica del disciplinare pubblicata in Gazzetta ufficiale relativa alla IGP in questione. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilevanza pratica
Per gli operatori del settore agroalimentare interessati alla produzione e commercializzazione del prodotto tutelato, il regolamento ha rilievo in quanto rende applicabile il disciplinare modificato della IGP, che costituisce il parametro di conformità per l’uso della denominazione protetta all’interno del mercato unionale.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione "Speck Alto Adige"/"Südtiroler Markenspeck"/"Südtiroler Speck" (IGP). L’approvazione interviene ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, richiamato in particolare l’articolo 52, paragrafo 2.
Procedura seguita e assenza di opposizioni
La Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa alla modifica del disciplinare, qualificata come modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la modifica è stata approvata.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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