Regolamento (UE) 2017/49
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/49 della Commissione, dell'11 gennaio 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° gennaio 2017 al 6 gennaio 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 per taluni cereali originari dell'Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione presentate per il contingente tariffario n. 09.4308 relativo a taluni cereali originari dell'Ucraina. Poiché i quantitativi richiesti nel primo intervallo di presentazione superano le disponibilità, la Commissione fissa un coefficiente dell'8,332851 % e sospende nuove domande per il periodo contingentale in corso. Il regolamento si applica immediatamente dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione del coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione relative al contingente tariffario n. 09.4308 per taluni cereali originari dell'Ucraina e sospensione di nuove domande per il periodo in corso.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di titoli di importazione presentate nell'ambito del contingente tariffario dell'Unione recante il numero d'ordine 09.4308, aperto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 per l'importazione di taluni cereali originari dell'Ucraina. Riguarda le domande presentate dal 1° gennaio 2017 al 6 gennaio 2017 alle ore 13, ora di Bruxelles, e determina la misura in cui i quantitativi richiesti possono essere soddisfatti. Per il periodo contingentale in corso, esclude la presentazione di nuove domande a partire dal 6 gennaio 2017 alle ore 13, ora di Bruxelles.
Coefficiente di attribuzione per il contingente tariffario n. 09.4308 per cereali originari dell'Ucraina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/49 interviene nell'ambito della gestione di un contingente tariffario dell'Unione aperto per l'importazione di taluni cereali originari dell'Ucraina dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081. La misura è adottata perché, nel periodo iniziale di presentazione delle domande, i quantitativi richiesti hanno superato le disponibilità del contingente.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente le domande di titoli di importazione relative al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4308. Le domande considerate sono quelle presentate dal 1° gennaio 2017 al 6 gennaio 2017, fino alle ore 13, ora di Bruxelles. Il testo precisa inoltre che, per il periodo contingentale in corso, non possono essere presentate nuove domande a decorrere dal 6 gennaio 2017 alle ore 13, ora di Bruxelles.
Coefficiente di attribuzione
Poiché i quantitativi richiesti eccedevano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione pari all'8,332851 % per le domande presentate nel periodo indicato. Il richiamo all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 evidenzia che il coefficiente è lo strumento tecnico con cui si ripartisce proporzionalmente la disponibilità residua del contingente tra gli operatori richiedenti.
Sospensione delle nuove domande
Per evitare ulteriori richieste su un contingente già esaurito, il regolamento dispone la sospensione della presentazione di nuove domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente n. 09.4308 per il periodo contingentale in corso. La sospensione opera dal 6 gennaio 2017 alle ore 13, ora di Bruxelles.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Coefficiente di attribuzione
Per le domande di titoli d'importazione presentate dal 1° gennaio 2017 al 6 gennaio 2017 alle ore 13, ora di Bruxelles, nell'ambito del contingente tariffario n. 09.4308, è applicato un coefficiente di attribuzione pari all'8,332851 %. Il coefficiente è determinato poiché i quantitativi domandati superano i quantitativi disponibili, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Sospensione di nuove domande
La presentazione di nuove domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente n. 09.4308 è sospesa a partire dal 6 gennaio 2017 alle ore 13, ora di Bruxelles, per il periodo contingentale in corso.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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