Cassazione Penale, Ordinanza n. 02513/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la censura sulla recidiva non era specifica e che la motivazione della Corte territoriale resisteva al vaglio di legittimità, perché fondava in modo congruo il giudizio di perdurante inclinazione al delitto. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso proposto nell'interesse di un'imputata contro la sentenza della Corte di appello di Catania pronunciata in sede di rinvio, dopo un precedente annullamento limitato dalla Corte di cassazione alla recidiva e alle circostanze attenuanti generiche. L'unico motivo dedotto censurava la mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo privo di specificità e comunque manifestamente infondato, perché la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta logica, coerente e puntuale nel valorizzare i precedenti penali, temporalmente ravvicinati al reato commesso nel 2014, le modalità della condotta e il comportamento successivo dell'imputata, che aveva fornito una spiegazione ritenuta del tutto inverosimile, mostrando così inclinazione al mendacio e spregio delle regole.
Norme richiamate
recidiva
La recidiva è stata ritenuta legittimamente affermata sulla base di precedenti penali ravvicinati, delle modalità della condotta e del comportamento successivo dell'imputata, indici da cui desumere una perdurante inclinazione al delitto.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura sulla recidiva deve essere specifica e puntualmente confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La recidiva può essere affermata quando il giudice valorizzi in modo logico e coerente i precedenti penali, la loro prossimità temporale al fatto, le modalità concrete della condotta e il comportamento successivo dell'imputato, quali indici di una perdurante inclinazione al delitto.
- La manifestamente infondata doglianza sulla recidiva non supera il vaglio di legittimità se la sentenza impugnata offre una motivazione congrua e non illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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