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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06880/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente assunto con apprendistato presso una società ferroviaria. La Corte d'appello aveva confermato la nullità di alcune clausole collettive che escludevano dal computo, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, l'intero periodo di apprendistato svolto dal lavoratore; aveva quindi riconosciuto il diritto al pieno computo dell'anzianità di servizio maturata in quel periodo e condannato la società al pagamento delle differenze retributive conseguenti, respingendo l'eccezione di prescrizione dei crediti maturati in costanza di rapporto. In cassazione la società ha proposto quattro motivi; successivamente ha rinunciato ai primi tre, relativi al merito, chiedendone l'estinzione, e ha mantenuto un quarto motivo con cui denunciava violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. in combinato con l'art. 18 l. n. 300/1970, come modificato dalla l. n. 92/2012, sostenendo che la riforma non avrebbe mutato il concetto di stabilità del rapporto e che la prescrizione dei crediti del lavoratore avrebbe dovuto decorrere anche durante il rapporto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente alla rinuncia parziale agli atti, rilevando che la rinuncia in cassazione produce effetti senza necessità di accettazione della controparte e determina il passaggio in giudicato della decisione su quei capi. Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha rigettato, aderendo al principio già affermato in giurisprudenza secondo cui, dopo la l. n. 92/2012 e il d.lgs. n. 23/2015, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è assistito da un regime di stabilità tale da far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto; per i crediti non già prescritti al momento dell'entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto. La società è stata inoltre condannata alle spese, alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., alla somma in favore della cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    rinuncia parziale agli atti

    la rinuncia parziale ai motivi in cassazione è atto unilaterale recettizio che produce effetti processuali senza accettazione della controparte.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la definizione accelerata consente la decisione del ricorso per manifesta infondatezza e, nei casi di conformità tra proposta e decisione, rileva ai fini della responsabilità aggravata.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    per i crediti retributivi dei lavoratori il termine di prescrizione è discusso in relazione alla stabilità del rapporto; nel caso deciso, decorre dalla cessazione del rapporto se manca un regime di stabilità reale.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel rapporto di lavoro senza stabilità reale ciò avviene alla cessazione del rapporto.

  • art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300/1970

    la riforma del 2012 ha introdotto un sistema di tutele articolate che non assicura più, in modo generale e certo, il ripristino del rapporto, escludendo la stabilità reale piena.

  • L. n. 92/2012

    la riforma è considerata decisiva per escludere la stabilità del rapporto di lavoro ai fini della decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto.

  • d.lgs. n. 23/2015

    contribuisce al nuovo quadro delle tutele dei licenziamenti, confermando il venir meno della stabilità reale generalizzata.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    la conformità tra proposta di definizione accelerata e decisione finale integra una valutazione legale tipica di abuso del processo e giustifica la condanna aggravata e la somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    il rigetto del ricorso comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il quarto motivo è stato articolato come censura di violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • La rinuncia parziale ai motivi di ricorso per cassazione determina l'inammissibilità sopravvenuta dei motivi rinunciati per carenza di interesse, senza necessità di accettazione della controparte.
  • Nel regime del lavoro subordinato a tempo indeterminato successivo alla riforma del 2012, la prescrizione dei crediti retributivi non decorre automaticamente in costanza di rapporto se manca una stabilità reale del posto di lavoro; per i crediti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della riforma, il termine decorre dalla cessazione del rapporto.
  • Ai fini della prescrizione dei crediti di lavoro occorre verificare se, nel concreto assetto normativo, il lavoratore sia effettivamente tutelato da un regime di stabilità idoneo a consentirgli l'esercizio del diritto senza timore di ritorsioni espulsive.
  • La decisione del ricorso in conformità alla proposta di definizione accelerata può legittimare la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c., poiché il legislatore collega a tale conformità una valutazione legale tipica di possibile abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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