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Sentenza

Sentenza del 26/02/2020 n. 541 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

ACCERTAMENTO - Irpef - Impresa familiare - Maggiori ricavi - Imputabilità in capo all'imprenditore - Sussiste - Riconducibilità dei maggiori ricavi ai collaboratori - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Accertamento IRPEF relativo al periodo d'imposta 2010 per maggiori ricavi emersi in sede di verifica (importo variato di €178.050) e recupero di perdite fiscali riportate erroneamente (€91.567). L'Ufficio aveva ricalcolato il reddito d'impresa includendo i maggiori ricavi e aveva attribuito ai collaboratori familiari una quota pari al 24% del reddito così determinato; i contribuenti contestavano l'imputazione dei maggiori ricavi a loro carico sostenendo che, in quanto collaboratori familiari nell'impresa familiare, non sono titolari giuridici dell'impresa e i loro redditi sono di lavoro.

La decisione

La IV Commissione Regionale di Bari ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza della CTP che aveva imputato a ciascuno dei due collaboratori familiari un reddito imponibile di €48.873 (quota del 24% sul reddito dichiarato dal titolare come ridefinito in primo grado). La Corte ha ritenuto che i maggiori ricavi accertati spettino al titolare dell'impresa in virtù della natura individuale dell'impresa familiare e che i familiari siano titolari solo di diritti di credito e percepiscano redditi di lavoro. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio (€3.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 230-bis Codice Civile

    L'impresa familiare è ricostruita fiscalmente come impresa individuale: titolare dell'impresa e della titolarità giuridica dei redditi è l'imprenditore; i familiari collaboratori non sono contitolari ma hanno diritti di credito.

  • Principio del presupposto IRPEF

    Il presupposto dell'IRPEF è il 'possesso' del reddito inteso come titolarità giuridica della fonte; pertanto il reddito d'impresa è imputabile al soggetto giuridicamente titolare (l'imprenditore) e non automaticamente ai familiari collaboratori.

Massime di principio

  • In un'impresa familiare, salvo prova contraria di partecipazione societaria o di titolarità giuridica, i maggiori redditi d'impresa rilevati in verifica sono imputabili al titolare dell'impresa, non ai familiari collaboratori.
  • I familiari collaboratori, se non risultano contitolari, percepiscono redditi di lavoro e non quote di reddito d'impresa; per attribuire loro utili occorre prova di una reale partecipazione alla titolarità o a un accordo che disponga diversamente.
  • Per contestare un accertamento che ricollega maggiori ricavi ai collaboratori, il contribuente deve documentare la titolarità giuridica alternativa (es. contratti, atti costitutivi, scritture che dimostrino partecipazione agli utili come co-proprietari) oppure dimostrare che l'ufficio ha errato nel calcolo (es. riporto perdite).
  • In presenza di errori contabili (es. riporto di perdite non spettanti) è utile utilizzare l'istituto dell'adesione o produrre documentazione integrativa in sede amministrativa e, se necessario, introdurre il giudizio dimostrando la natura e la titolarità dei redditi.
  • Ogni riallocazione di reddito da parte dell'Amministrazione finanziaria deve rispettare la titolarità giuridica delle fonti; diversamente, la riallocazione può essere impugnata con successo davanti alle commissioni tributarie.

Testo integrale

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