Sentenza n. 8149/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento e la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione sulla domanda n. 45639 inoltrata dalla ricorrente in data 30/06/2025 per il riconoscimento del titolo di formazione professionale nonché per l'accertamento e la condanna all'obbligo di provvedere sulla domanda n. 45639 presentata dalla ricorrente in data 30/06/2025 per il riconoscimento del titolo di formazione professionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento, presentata il 30 giugno 2025, del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'esercizio della professione docente. Ha dedotto che l'Amministrazione non aveva concluso il procedimento entro il termine applicabile, individuato nel termine generale previsto dall'art. 2 l. n. 241/1990 e nei termini specifici dell'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, pari complessivamente, nella prospettazione accolta dal giudice, al massimo a quattro mesi ove fossero state richieste integrazioni documentali. I Ministeri si sono costituiti, ma il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha depositato un atto di mera forma e non risultava adottato alcun provvedimento espresso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine per provvedere senza adozione di un provvedimento espresso. Ha individuato il Ministero dell'Istruzione e del Merito quale autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Ha ordinato al Ministero di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto della natura seriale e dell'elevato numero delle richieste. Per l'eventuale persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Costituiscono la base processuale dell'azione avverso il silenzio, diretta all'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere.
art. 2 l. 241/1990
Impone all'Amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto e concorre a fondare l'obbligo di provvedere.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Prevede il termine iniziale per la verifica della completezza documentale e l'eventuale richiesta di integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Impone l'adozione del provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; insieme al termine per la verifica e le integrazioni, conduce a un termine massimo complessivo di quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, già individuato nell'art. 5 d.lgs. 206/2007 come Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione docente conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'Amministrazione competente è tenuta ad adottare un provvedimento espresso a seguito della presentazione di una formale istanza.
- Ai fini dell'azione avverso il silenzio, è sufficiente dimostrare la presentazione dell'istanza e la scadenza del termine applicabile senza l'adozione di un provvedimento espresso; non è necessario che il procedimento debba necessariamente concludersi con un esito favorevole per l'istante.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, il termine per provvedere comprende trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione e tre mesi per l'adozione del provvedimento dalla presentazione della documentazione completa; ove siano richieste integrazioni, il termine complessivo può raggiungere quattro mesi.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
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