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Sentenza

Sentenza n. 6400/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento del 10 giugno 2025 con cui la Sottocommissione per la visita medica di revisione dichiara il ricorrente NON IDONEO all'accertamento dell'idoneità psico-fisica e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale compresa l'eventuale graduatoria dei vincitori del concorso gravato, stilata per i posti riservati al contingente ordinario/volontario in ferma prefissate delle forze armate/senza specializzazione, nella parte in cui non prevede l'inclusione del ricorrente tra i concorrenti idonei al reclutamento;

Giustizia amministrativa202507724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Sottocommissione per la visita medica di revisione che ha dichiarato il ricorrente non idoneo all'accertamento dell'idoneità psico-fisica, con conseguente esclusione dal concorso per allievi finanzieri

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità psico-fisica fondato sull'ipoacusia bilaterale, quantificata dall'Amministrazione in una perdita uditiva del 23%, ritenuta superiore alla soglia prevista dalla disciplina concorsuale. Ha dedotto eccesso di potere per erroneità del presupposto, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti applicativi dell'esclusione e difetto di istruttoria, nonché violazione e omessa applicazione dell'art. 13, comma 11, del bando. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione medica, la cui relazione, depositata il 23 febbraio 2026, ha confermato la sussistenza della causa di inidoneità. Le Amministrazioni resistenti hanno eccepito, oltre all'infondatezza del ricorso, la sopravvenuta improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria finale, pubblicata il 12 novembre 2025, e l'inammissibilità per omessa notifica ai controinteressati. Il ricorrente ha sostenuto che la graduatoria fosse stata già impugnata con la formula relativa a ogni atto consequenziale e ha contestato la validità della verificazione.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ritenendo completi il contraddittorio e l'istruttoria. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure contro il giudizio di non idoneità. La graduatoria finale del concorso, pubblicata il 12 novembre 2025, non era stata tempestivamente impugnata. Secondo il Collegio, l'approvazione della graduatoria costituisce l'esito di ulteriori valutazioni e gli eventuali vizi degli atti preparatori, compreso il provvedimento di esclusione, si riflettono sulla graduatoria con invalidità viziante, non caducante. Pertanto, l'annullamento dell'esclusione non avrebbe potuto travolgere automaticamente la graduatoria non impugnata, nella quale sono coinvolte le posizioni dei concorrenti utilmente collocati, che devono poter partecipare al giudizio. La clausola del ricorso riferita anche alla graduatoria eventualmente adottata non ha costituito valida impugnazione, poiché al momento della proposizione del ricorso la graduatoria non esisteva ancora; una simile impugnazione preventiva è stata ritenuta priva di oggetto, interesse attuale e concreto e incompatibile con il regime decadenziale. Le spese di lite sono state compensate, mentre le spese della verificazione, liquidate in 400 euro, sono state poste definitivamente a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, quando il contraddittorio e l'istruttoria sono completi e le parti sono state sentite.

  • art. 13, comma 11, del bando di concorso

    Norma del bando invocata dal ricorrente in relazione alla valutazione dell'idoneità psico-fisica; il giudice non ne ha esaminato il merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 19, comma 8, del bando di concorso

    “le graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza … Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11”

    La pubblicazione della graduatoria sul portale previsto dal bando costituisce forma di conoscenza legale e fa decorrere il termine per impugnarla.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato quale parametro per individuare l'interesse a ricorrere, che deve consistere nella prospettazione di una lesione concreta e attuale e nell'utilità derivante dall'eventuale annullamento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati personali relativi alla salute e all'oscuramento nella diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • In una procedura concorsuale, la graduatoria finale deve essere autonomamente impugnata anche quando siano già stati impugnati il bando o un provvedimento di esclusione, poiché gli eventuali vizi degli atti preparatori si riflettono sull'atto finale con invalidità viziante e non con effetto caducante automatico.
  • L'annullamento di un bando o di un provvedimento di esclusione non travolge automaticamente la graduatoria finale non impugnata, poiché l'atto conclusivo coinvolge le posizioni dei concorrenti utilmente graduati, i quali devono essere posti in condizione di partecipare al giudizio.
  • Una domanda di annullamento riferita a un atto meramente eventuale o futuro, non ancora esistente al momento della proposizione del ricorso, non costituisce rituale impugnazione: manca l'oggetto attuale dell'azione, non sussiste una lesione concreta e attuale e la domanda non può eludere il termine decadenziale per impugnare l'atto una volta adottato.
  • La mancata impugnazione tempestiva della graduatoria finale determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro l'esclusione, quando dall'eventuale annullamento dell'atto preparatorio non potrebbe derivare un'utilità concreta per il ricorrente perché la graduatoria si è ormai consolidata.
  • Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere richiede una lesione personale, concreta e attuale e l'individuazione di una specifica utilità conseguibile dall'annullamento; non è sufficiente l'interesse astratto alla legittimità dell'azione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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