Cassazione Penale, Sentenza n. 14983/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma di condanna per concorso nel reato di frode informatica (art. 640 ter c.p.). Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la condanna si fonda esclusivamente sulla titolarità del conto corrente su cui era confluita la somma sottratta alla vittima e che tale compendio probatorio non sarebbe idoneo a dimostrare la consapevolezza della provenienza illecita. Viene inoltre richiamata una presunta sentenza di assoluzione per fatti coevi rubricati ai sensi dell'art. 648 bis c.p., denunciando un contrasto tra giudicati per fatti similari.
La decisione
Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile. La Corte osserva l'aspecificità del motivo proposto e ritiene che la motivazione dei giudici di merito sia logicamente argomentata e abbia dimostrato la consapevolezza dell'imputato circa la provenienza illecita delle somme: il conto era di titolarità esclusiva e abitualmente usato, sono stati registrati accrediti anomali (circa 6000 euro nella stessa giornata) provenienti da soggetti estranei all'ambiente lavorativo del ricorrente, il ricorrente non denunciò gli accrediti e nei giorni successivi effettuò cinque prelievi da 1000 euro ciascuno (uno direttamente in filiale). Tali elementi, valutati con ordine logico, hanno costituito prova indiziaria della consapevolezza. Quanto al presunto contrasto con altra sentenza, la Corte rileva la mancanza di specificità e la diversità del reato, dei fatti e del tempo della contestazione, non configurando inconciliabilità fra giudicati. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ravvisandosi profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 640 ter cod. pen.
Norma che disciplina la frode informatica; la Corte ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita) e l'elemento oggettivo in relazione ai fatti contestati.
art. 648 bis cod. pen.
Norma relativa al riciclaggio/ricettazione; la sentenza citata dal ricorrente (assoluzione) riguarda reati diversi e fatti differenti, per cui non integra automaticamente inconciliabilità con la condanna per frode informatica.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alle deduzioni in cassazione; il ricorso doveva rispettare i limiti formali e di specificità richiesti dalla norma.
art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Criterio di inconciliabilità tra giudicati: la Corte interpreta l'inconciliabilità come oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui si fondano le decisioni, non come mera divergenza di esito.
art. 616 cod. proc. pen.
Disciplina delle spese e delle sanzioni in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000 (giurisprudenza citata)
Richiamata in relazione alla possibilità di sanzionare impugnazioni infondate o manifestamente inammissibili; supporta la valutazione di colpa dell'impugnante.
Massime di principio
- La semplice titolarità di un conto corrente non esclude, ma di per sé può non essere sufficiente a provare la consapevolezza dell'origine illecita dei fondi; tuttavia l'insieme di elementi indiziari (uso abituale del conto, accrediti anomali da soggetti estranei, mancata denuncia, prelievi rapidi e ripetuti) può essere valutato in modo unitario per fondare la responsabilità.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e focalizzati su errori di diritto o vizio di motivazione ben delimitati; doglianze generiche o ridondanti sono generalmente dichiarate inammissibili.
- Un presunto contrasto tra sentenze necessita di prova e di confrontabilità oggettiva dei fatti: non basta l'esistenza di approdi diversi se le fattispecie concrete, i reati o i tempi sono diversi.
- I giudici di merito possono ordinare e integrare elementi indiziari eterogenei in una ricostruzione logica coerente; la Corte di cassazione controlla la correttezza logico-giuridica della motivazione ma non sostituisce la valutazione probatoria dei fatti, salvo profili di manifesta illogicità.
- Impugnazioni manifestamente infondate o formulate senza la necessaria specificità possono comportare condanne alle spese e sanzioni (anche verso la Cassa delle ammende) per colpa nella proposizione del ricorso.
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