Sentenza n. 446/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento della determinazione INPS datata 16.08.2020, numero pratica -OMISSIS-, avente ad oggetto la liquidazione del trattamento di fine servizio in favore del ricorrente; per l'accertamento del diritto alla riliquidazione della suddetta provvidenza economica con inclusione, nella relativa base di calcolo, dell'incremento stipendiale disciplinato - per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile - dall'art. 6 bis D.L. n. 387 del 21 settembre 1987, convertito in legge 472/1987 e del conseguente obbligo - a carico dell'Istituto Previdenziale - di corrispondere in suo favore gli importi differenziali sulla somma già riconosciuta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione INPS di liquidazione del trattamento di fine servizio, nella parte in cui non includeva nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cessato dal servizio a domanda il 27 maggio 2018 all'età di 57 anni, con 42 anni di anzianità contributiva utile a pensione, ha contestato la liquidazione del trattamento di fine servizio chiedendo l'inclusione nella base di calcolo dell'incremento stipendiale previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per il personale delle Forze di polizia. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione della disposizione, sostenendo che il beneficio spetta anche al personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. L'INPS ha eccepito che il beneficio sarebbe riconoscibile soltanto in caso di cessazione per età, invalidità o decesso, richiamando la natura previdenziale dell'indennità di buonuscita, il necessario nesso tra contribuzione e prestazione e l'assenza di una puntuale base legislativa per l'estensione. L'Istituto ha inoltre dedotto la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti. Il Ministero della Giustizia si è costituito formalmente senza articolare specifiche difese.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che la Polizia Penitenziaria rientri nell'ambito delle Forze di polizia cui si applica l'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, in base all'art. 16 l. n. 121/1981. Ha richiamato l'orientamento del giudice amministrativo secondo cui la disposizione che limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso deve ritenersi abrogata e non rivive per effetto dell'abrogazione della successiva novella. La nozione di Forze di polizia è stata interpretata in senso ampio e comprensivo delle diverse forze di polizia, senza distinzione rilevante ai fini del beneficio tra ordinamento civile e militare. Il richiamo dell'INPS all'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 è stato respinto, poiché tale disposizione disciplina i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987. È stata inoltre esclusa la decadenza, poiché il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento a riposo non è qualificato dalla legge come perentorio e non è collegato a una specifica sanzione decadenziale. Poiché il ricorrente aveva 57 anni e 42 anni di servizio utile, il TAR ha accertato il suo diritto al beneficio e ha condannato l'INPS a riliquidare il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti stipendiali e a corrispondere le somme dovute, maggiorate dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori; spese compensate nei confronti del Ministero della Giustizia.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito nella l. n. 472/1987
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile.
Il beneficio dei sei scatti stipendiali rileva anche ai fini della riliquidazione del trattamento di fine servizio del personale delle Forze di polizia collocato a riposo a domanda, quando siano maturati i requisiti anagrafici e contributivi previsti.
art. 16 l. n. 121/1981
La disposizione individua le Forze di polizia in termini comprensivi della Polizia Penitenziaria, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987
La disposizione, nella parte in cui limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, è stata ritenuta abrogata a seguito dell'abrogazione della novella che l'aveva introdotta o modificata; l'abrogazione della novella non determina la reviviscenza della disciplina precedente.
art. 11 l. n. 231/1990
L'abrogazione della novella collegata all'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987 comporta il venir meno della limitazione del beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
La norma attribuisce i sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non incide sul distinto regime di calcolo del trattamento di fine servizio disciplinato dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Sulle somme dovute a titolo di riliquidazione spettano gli interessi legali secondo il regime applicabile alle prestazioni previdenziali.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Gli interessi legali non sono cumulabili con la rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute a titolo di prestazione previdenziale.
Massime di principio
- Il personale della Polizia Penitenziaria rientra nella nozione di Forze di polizia rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, in quanto incluso nell'ambito soggettivo individuato dall'art. 16 l. n. 121/1981.
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 può essere riconosciuto, ai fini del trattamento di fine servizio, anche al dipendente delle Forze di polizia cessato dal servizio a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- L'abrogazione di una disposizione novellatrice non determina, di regola, la reviviscenza della disciplina anteriormente modificata; pertanto, la limitazione del beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso non può essere ripristinata mediante il semplice venir meno della novella.
- La disciplina dei sei aumenti periodici prevista dall'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 opera ai fini della base pensionabile e non esclude né sostituisce il beneficio previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio.
- Il termine previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non produce decadenza quando la legge non lo qualifica come perentorio e non collega al suo superamento una specifica sanzione decadenziale.
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