Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32678/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva confermato la responsabilità per importazione e detenzione di cocaina; il ricorso censura l'applicazione della circostanza aggravante della "transnazionalità" (art.4 legge 16/03/2006 n.146, oggi art.61-bis c.p.), sostenendo mancata prova dell'esistenza e della composizione di un gruppo criminale organizzato transnazionale, l'assenza di prove sui soggetti e sui territori coinvolti e l'assenza di un apporto causale concreto del presunto gruppo. La difesa richiamava anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Adami) per sostenere che l'aggravante richiederebbe, nella pratica, l'esistenza di un'associazione o di un gruppo distinto e identificabile.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'aggravante della transnazionalità fosse correttamente applicata: i giudici di merito avevano valorizzato numerosi contatti fra l'imputata e soggetti in Brasile e la complessità dell'operazione (reperimento, confezionamento, occultamento in lastre di granito e spedizione via mare di oltre 300 kg di cocaina) come elementi idonei a provare l'esistenza di una pluralità di persone operanti in almeno due Stati e dotate di struttura organizzativa. La Corte ha chiarito che l'aggravante richiede un apporto causalmente rilevante (determinante o agevolante) di un gruppo criminale organizzato transnazionale alla commissione del reato, non l'identificazione puntuale dei singoli membri né la prova di una stabile associazione secondo l'art.74 T.U. Stup. Inoltre è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art.61-bis cod. pen.

    La norma aggravante è stata interpretata come applicabile a qualsiasi reato punito con pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni quando la sua commissione sia stata determinata o agevolata, anche in parte, dall'apporto causale di un gruppo criminale organizzato transnazionale; non richiede il mero "coinvolgimento" né l'esistenza di un reato associativo contestato.

  • legge 16 marzo 2006, n.146, art.4

    Disposizione originaria che introduceva la circostanza aggravante collegata alla transnazionalità; la Corte distingue la fattispecie aggravante dal reato transnazionale (art.3) e ne conferma l'applicabilità anche senza contestazione del reato associativo.

  • legge 16 marzo 2006, n.146, art.3

    Norma che definisce il reato transnazionale: la Corte ha distinto tale fattispecie dal concetto di circostanza aggravante, rilevando che i requisiti del reato transnazionale non sono necessari per l'applicazione dell'aggravante.

  • art.73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (T.U. stupefacenti)

    Norme substantive che regolano i reati di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti; la condotta contestata (importazione e detenzione di cocaina) è stata punita in base a queste disposizioni.

  • art.74 T.U. stupefacenti

    Delitto associativo in materia di stupefacenti: la Corte ha chiarito che la sussistenza dell'aggravante transnazionale non richiede necessariamente che sia contestato l'art.74 né che esista una associazione a delinquere formale con ruoli e stabilità.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che permette la condanna alle spese processuali in Cassazione: è stata applicata alla ricorrente.

  • Sez. U., n.18374/2013 (Adami)

    Giurisprudenza richiamata dalla difesa: le Sezioni Unite erano state invocate per sostenere limiti all'estensione dell'aggravante; la Corte di Cassazione ha però precisato che la sentenza Adami non impone la necessità che il reato aggravato sia un reato associativo, e non preclude l'applicazione dell'aggravante sulla base di prove indiziarie.

Massime di principio

  • L'aggravante della transnazionalità (art.61-bis c.p.) può essere applicata anche se non è contestato il reato associativo (art.74 T.U. Stup.): è sufficiente provare che un gruppo criminale organizzato transnazionale abbia dato un apporto causale (determinante o anche solo agevolante) alla commissione del reato.
  • Non è necessario identificare nominativamente tutti i componenti del gruppo o dimostrare ruoli formalmente definiti: elementi indiziari e la complessità e scala dell'operazione (es. quantità elevata di droga, tecniche di occultamento, spedizione internazionale) possono legittimare la conclusione dell'esistenza di una struttura organizzata.
  • Per il giudice sono rilevanti i contatti e i rapporti tra soggetti operanti in differenti Stati; documentare comunicazioni o relazioni con soggetti esteri rafforza la prova della transnazionalità.
  • La difesa che contesta l'aggravante dovrebbe puntare a dimostrare l'assenza di apporto causale del presunto gruppo (es. provare che l'operazione poteva essere realizzata autonomamente dall'imputato), l'assenza di contatti transnazionali significativi o di elementi organizzativi concreti.
  • La prova può essere essenzialmente indiziaria ma deve essere valutata nel suo complesso e con coerenza logico-giuridica: la gravità e la sistematicità delle modalità operative sono indici rilevanti di organizzazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.