Cassazione Civile, Ordinanza n. 10844/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IRPEF con cui l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2007, aveva rideterminato sinteticamente il reddito complessivo sulla base di elementi di capacità contributiva individuati in due autovetture, abitazione principale e acquisto di un'ulteriore autovettura. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il ricorrente ha proposto quattro motivi di cassazione: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dei decreti ministeriali sul redditometro, sostenendo che l'accertamento fosse fondato sul mero scostamento tra reddito dichiarato e reddito calcolato automaticamente con coefficienti ministeriali, senza ulteriori elementi, in particolare quanto all'abitazione e alle rate di mutuo; 2) violazione delle norme processuali per omessa pronuncia e/o omessa motivazione sulla domanda di disapplicazione dei coefficienti ministeriali in relazione all'abitazione e al mutuo; 3) omesso esame di fatti decisivi, deducendo che la documentazione prodotta dimostrasse la disponibilità di somme sul conto corrente e di prestiti da parenti idonei a vincere la presunzione accertativa; 4) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e della normativa sul nuovo redditometro, assumendone la retroattiva applicabilità agli anni precedenti perché di natura procedurale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo motivo, confermando la legittimità dell'accertamento sintetico basato sui beni indice e precisando che i decreti ministeriali integrano direttamente l'art. 38 e non possono essere disapplicati dal giudice se gli elementi indicatori di capacità contributiva sono effettivamente accertati; il quarto motivo, perché il nuovo redditometro si applica solo ai redditi dal 2009 in poi, in forza di espressa disciplina transitoria, con irrilevanza del favor rei e del principio tempus regit actum; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché cumulava in modo contraddittorio omessa pronuncia e omessa motivazione sulla medesima questione; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per la preclusione derivante dalla doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., non essendo state indicate le differenti ragioni di fatto delle due decisioni di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento sintetico del reddito mediante indici di capacità contributiva; i parametri ministeriali integrano la norma e, accertata l'effettività degli elementi indicatori, il giudice non può disapplicarli sic et simpliciter ma solo valutare la prova contraria del contribuente sulla provenienza non reddituale delle somme.
D.M. 10 settembre 1992
contiene i beni-indice del vecchio redditometro e integra direttamente la previsione dell'art. 38, costituendo norma giuridica applicabile dal giudice tributario.
D.M. 19 novembre 1992
concorre alla disciplina del redditometro applicabile al caso; non è disapplicabile dal giudice una volta accertati i relativi indici di capacità contributiva.
art. 36 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro del vizio motivazionale dedotto, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per cumulo incongruo dei vizi.
art. 132 cod. proc. civ.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per la contemporanea deduzione di vizi incompatibili.
art. 112 cod. proc. civ.
il vizio di omessa pronuncia va fatto valere esclusivamente come nullità processuale e non cumulato con il vizio di motivazione sul medesimo punto.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
invocato per le doglianze di violazione di legge sostanziale; la Corte esamina e rigetta i motivi fondati su tale parametro quando l'interpretazione della norma è corretta.
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.
richiamati per i vizi processuali e motivazionali; la Corte ribadisce che non possono essere cumulati nello stesso motivo in relazione alla stessa questione.
art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo indicazione delle diverse rationes decidendi di primo e secondo grado.
art. 348-ter c.p.c.
in presenza di doppia conforme, preclude la deducibilità in cassazione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., salvo dimostrazione che le ragioni di fatto delle decisioni di merito siano diverse.
art. 22 D.L. 31 maggio 2010, n. 78
la disciplina del nuovo redditometro ha effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, dunque per i redditi dal 2009 in avanti.
D.M. 24 dicembre 2012
il nuovo redditometro non si applica retroattivamente agli anni d'imposta anteriori al 2009.
art. 5 D.M. 24 dicembre 2012
stabilisce espressamente l'applicazione del nuovo redditometro ai redditi e maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2009.
art. 53 Cost.
il metodo redditometrico è ritenuto conforme al principio di capacità contributiva perché fondato su presunzioni relative ancorate a elementi dimostrati e idonei a esprimere capacità contributiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'accertamento sintetico del reddito basato su beni e indici di capacità contributiva è legittimo quando gli elementi fattuali posti a base dell'accertamento siano effettivamente dimostrati; il contribuente può superare la presunzione solo offrendo prova della disponibilità di risorse non imponibili idonee a sostenere le spese e il possesso dei beni.
- I decreti ministeriali che disciplinano il redditometro integrano direttamente l'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e costituiscono norme giuridiche applicabili dal giudice tributario, che non può disapplicarle liberamente.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito cumulare nello stesso motivo, sulla medesima questione, il vizio di omessa pronuncia e quello di omessa motivazione, perché si tratta di censure ontologicamente distinte e processualmente veicolate da diversi numeri dell'art. 360 c.p.c.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La disciplina del nuovo redditometro non si applica agli anni d'imposta anteriori al 2009, perché il legislatore ha previsto una chiara regola transitoria che prevale sui criteri generali di diritto intertemporale e rende irrilevante il favor rei, trattandosi di norme sull'accertamento e non di norme sanzionatorie.
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