Sentenza del 30/12/2016 n. 27473 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2004, sostenendo innanzitutto la nullità della notificazione, effettuata presso un ufficio periferico privo di personalità giuridica anziché presso la sede centrale del Ministero. Nel merito, ha invocato l'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), sostenendo che gli immobili, adibiti ad alloggi di servizio per il personale, fossero destinati a fini istituzionali. Ha inoltre denunciato l'omessa pronuncia, la violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Quanto alla notificazione, ha ritenuto che l'impugnazione tempestiva dell'avviso da parte del Ministero avesse sanato l'eventuale nullità per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., purché intervenuta entro il termine di decadenza dell'accertamento. Non è stata rilevata alcuna reale incertezza sull'identificazione del Ministero quale soggetto passivo. Le censure relative all'esenzione ICI sono state dichiarate inammissibili, per carenze nella formulazione dei motivi e nella critica alla motivazione della sentenza impugnata; in ogni caso, la Corte ha ribadito che l'esenzione spetta solo quando l'immobile sia direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali. Gli alloggi concessi al personale dietro pagamento di un canone soddisfano invece esigenze abitative private e non integrano tale requisito. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a)
Esenzione ICI per gli immobili posseduti dagli enti indicati dalla norma e "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali".
L'esenzione è di stretta interpretazione e richiede una destinazione diretta e immediata dell'immobile allo svolgimento dei compiti istituzionali. Non è sufficiente una destinazione indiretta o il mero collegamento funzionale con l'attività dell'ente; l'utilizzo per esigenze abitative private, soprattutto se accompagnato dal pagamento di un canone, esclude l'agevolazione.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1
Individua i soggetti passivi dell'ICI in base alla titolarità dei diritti reali sull'immobile.
La titolarità del diritto reale in capo a un Ministero rende l'Amministrazione il soggetto passivo dell'imposta, ma non determina automaticamente l'esenzione: resta necessario provare anche il requisito oggettivo della destinazione esclusiva a fini istituzionali.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione all'individuazione del contribuente e agli adempimenti dell'accertamento; la Corte ha escluso conseguenze invalidanti, rilevando che il Ministero era chiaramente identificabile e aveva tempestivamente impugnato l'atto.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Il richiamo alle norme sulle notificazioni consente di applicare all'avviso di accertamento il regime civilistico delle nullità e delle sanatorie della notificazione.
Codice di procedura civile, art. 112
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la decisione regionale avesse implicitamente superato la questione della notificazione, esaminando il merito dopo aver considerato sanato il vizio.
Codice di procedura civile, art. 156
La nullità della notificazione è sanata quando l'atto raggiunge lo scopo cui è destinato.
La proposizione tempestiva del ricorso contro l'avviso può sanare la nullità della notificazione, purché il raggiungimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza per l'accertamento.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
I motivi di ricorso per cassazione devono confrontarsi specificamente con la decisione impugnata. La mera indicazione delle norme asseritamente violate o di un generico difetto motivazionale non è sufficiente e comporta l'inammissibilità.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 4
Richiede l'esposizione specifica dei motivi di ricorso per cassazione, con l'individuazione puntuale delle affermazioni della sentenza che si assumono errate e delle ragioni del contrasto con la legge.
Massime di principio
- Le esenzioni tributarie, in quanto eccezionali, devono essere interpretate restrittivamente: la proprietà pubblica dell'immobile o la sua generica destinazione a un ente pubblico non bastano.
- Per ottenere l'esenzione ICI prevista per gli immobili destinati a fini istituzionali occorre dimostrare un'utilizzazione diretta e immediata nello svolgimento dei compiti istituzionali; l'uso abitativo del personale costituisce normalmente un'utilizzazione indiretta.
- Il pagamento di un canone per l'alloggio di servizio è un indice significativo del soddisfacimento di esigenze private dell'utilizzatore e tende a escludere l'esenzione.
- Un vizio di notificazione dell'accertamento può essere sanato dalla tempestiva impugnazione dell'atto, se questa avviene prima della scadenza del termine decadenziale e dimostra che l'atto ha raggiunto il proprio scopo.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente richiamare genericamente una norma o contestare la valutazione del giudice di merito: occorre indicare con precisione l'errore giuridico o il fatto decisivo omesso e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata.
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