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Sentenza

Sentenza del 03/12/2019 n. 31474 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il rimborso di somme versate a titolo di IRPEG e ILOR per il 1986. La società sosteneva di avere erroneamente considerato, nel calcolo previsto dal D.L. n. 791/1984, gli interessi attivi esenti derivanti da titoli di Stato detenuti tramite la società di persone Finsabaudia e C. S.a.s., della quale era socia accomandataria e controllante al 100%. L'Agenzia delle Entrate ha contestato sia l'insufficiente motivazione della sentenza sulla prospettata elusione fiscale, sia l'errata interpretazione della disciplina sulla deducibilità degli interessi passivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo sufficientemente motivata, seppur sinteticamente, la decisione della Commissione Tributaria Centrale sull'assenza di prova dell'elusione fiscale. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che gli interessi attivi esenti prodotti dalla società di persone partecipata al 100% devono essere imputati per trasparenza alla società socia e devono concorrere a limitare la deducibilità degli interessi passivi. La sentenza impugnata è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a pagare all'Agenzia delle Entrate 10.300 euro per il giudizio di cassazione, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. 28 novembre 1984, n. 791, art. 1, convertito dalla L. 25 gennaio 1985, n. 6

    Nella determinazione del reddito delle società... gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione sino a concorrenza dell'ammontare degli interessi... esenti da imposta delle obbligazioni pubbliche di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 31, e delle altre obbligazioni esenti

    Gli interessi passivi relativi all'acquisto di obbligazioni esenti sono indeducibili fino a concorrenza degli interessi attivi esenti. La limitazione opera anche quando gli interessi esenti sono conseguiti tramite una società di persone partecipata e imputati al socio per trasparenza.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 5

    Il reddito delle società di persone è imputato per trasparenza ai soci. Tale imputazione conserva le caratteristiche proprie del reddito, comprese l'esenzione e le limitazioni fiscali collegate al suo possesso.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 31

    Individua gli interessi derivanti da determinate obbligazioni pubbliche come esenti da imposta; tali interessi rilevano ai fini della limitazione della deducibilità degli interessi passivi prevista dal D.L. n. 791/1984.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 63, comma 1

    Gli interessi passivi inerenti all'attività d'impresa sono, in linea generale, deducibili secondo le regole fiscali applicabili, ma la deducibilità è limitata dalla disciplina speciale quando le disponibilità finanziarie sono impiegate nell'acquisto di obbligazioni produttive di interessi esenti.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    Norma applicata nei precedenti gradi in relazione alla richiesta di rimborso delle imposte versate.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61

    La motivazione della sentenza tributaria deve consentire di individuare il tema della decisione e le ragioni poste a fondamento del dispositivo; una motivazione sintetica è sufficiente se rende comprensibile la ratio decidendi.

Massime di principio

  • Nel regime di trasparenza delle società di persone, il reddito imputato al socio mantiene le proprie caratteristiche fiscali: l'esenzione e le relative limitazioni si trasferiscono al socio insieme al reddito.
  • Gli interessi attivi esenti su obbligazioni pubbliche devono essere considerati anche quando sono conseguiti indirettamente tramite una società di persone partecipata, e riducono la quota di interessi passivi deducibili.
  • Per applicare la limitazione non è necessario dimostrare un intento elusivo o fraudolento: è sufficiente l'acquisto di obbligazioni produttive di interessi esenti e la conseguente imputazione del reddito.
  • La deducibilità degli interessi passivi può essere limitata anche se il debito finanziario non è stato contratto specificamente per acquistare i titoli esenti; rileva la scelta di detenere tali titoli e il conseguimento dei relativi interessi.
  • Una motivazione giudiziaria breve non è necessariamente nulla, purché indichi chiaramente la questione esaminata e la ragione essenziale della decisione.

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