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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/601

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/601 della Commissione del 30 aprile 2020 recante misure di emergenza in deroga agli articoli 62 e 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la validità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli e l’estirpazione in caso di reimpianto anticipato

Normativa europea32020R0601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce, in risposta alla pandemia di Covid-19, una serie di deroghe temporanee per il settore vitivinicolo. Proroga di 12 mesi la validità delle autorizzazioni per nuovi impianti e reimpianti scadute o in scadenza nel 2020 e consente ai viticoltori di rinunciarvi senza sanzioni se comunicato entro il 31 dicembre 2020. Inoltre, permette agli Stati membri di prorogare fino a 12 mesi il termine per l’estirpazione nei casi di reimpianto anticipato, su richiesta motivata e per impossibilità dovuta alla pandemia. Sono previste garanzie contro il doppio finanziamento, con esclusione dal sostegno alla vendemmia verde.

Misure di emergenza Covid-19 per prorogare la validità delle autorizzazioni per nuovi impianti e reimpianti viticoli e per differire l’obbligo di estirpazione nei casi di reimpianto anticipato.

Ambito di applicazione

Si applica ai viticoltori e, per la parte procedurale, alle autorità competenti degli Stati membri dell’UE nel settore vitivinicolo. Riguarda le autorizzazioni per nuovi impianti e per reimpianti di vigneti che sono scadute o scadranno nel 2020, nonché i casi di reimpianto anticipato con obbligo di estirpazione da eseguire al più tardi nel 2020. La disciplina opera in deroga agli articoli 62 e 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore. Sono previste esclusioni funzionali dal sostegno alla vendemmia verde per le superfici interessate dalla proroga dell’estirpazione.

Misure di emergenza in deroga agli articoli 62 e 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per il settore vitivinicolo

Il regolamento adotta misure urgenti e temporanee per fronteggiare gli effetti della pandemia di Covid-19 sul comparto vitivinicolo. I considerando evidenziano le difficoltà eccezionali causate dalle restrizioni alla circolazione, dalla carenza di manodopera e dai problemi logistici, che rendono difficile sia l’impianto dei nuovi vigneti sia l’estirpazione nei casi di reimpianto anticipato.

Contesto e base giuridica

La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ritenendo che la situazione costituisca un problema specifico non adeguatamente affrontabile mediante gli articoli 219 o 220 del medesimo regolamento. Le misure sono dichiarate strettamente limitate nel tempo e nel contenuto, con durata massima di 12 mesi dalla data di entrata in vigore.

Proroga delle autorizzazioni per nuovi impianti

L’articolo 1, paragrafo 1, dispone che le autorizzazioni per nuovi impianti concesse ai sensi degli articoli 62 e 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013, scadute o in scadenza nel 2020, scadono soltanto 12 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. La proroga mira a consentire l’impianto in condizioni climatiche e operative più favorevoli, in particolare nella primavera successiva.

Rinuncia alle autorizzazioni per nuovi impianti senza sanzioni

L’articolo 1, paragrafo 2, prevede una via di uscita per i viticoltori che non intendono più utilizzare l’autorizzazione. Se entro il 31 dicembre 2020 comunicano alle autorità competenti di non voler avvalersi dell’autorizzazione e di non voler beneficiare della proroga, non sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui all’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Proroga delle autorizzazioni per reimpianto

L’articolo 1, paragrafi 3 e 4, estende il medesimo regime alle autorizzazioni per reimpianto rilasciate ai sensi degli articoli 62 e 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Anche tali autorizzazioni, se scadute o in scadenza nel 2020, restano valide fino a 12 mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento; in caso di rinuncia comunicata entro il 31 dicembre 2020, non si applicano le sanzioni previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013.

Reimpianto anticipato ed estirpazione: proroga del termine

L’articolo 2 introduce una deroga all’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Quando gli Stati membri hanno concesso autorizzazioni per il reimpianto anticipato e l’estirpazione doveva avvenire entro il 2020, essi possono prorogare il termine fino a 12 mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento, purché l’impossibilità di procedere all’estirpazione sia dovuta alla pandemia di Covid-19 e vi sia una richiesta debitamente motivata del viticoltore.

Procedura e decisione degli Stati membri

Gli Stati membri devono decidere sulla domanda di proroga entro 2 mesi dalla presentazione. In caso di rigetto, il richiedente deve essere informato dei motivi. Se l’estirpazione non è effettuata entro il termine prorogato, si applica l’articolo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273, con le conseguenti sanzioni.

Divieto di cumulo con il sostegno alla vendemmia verde

Per evitare un doppio finanziamento, i viticoltori che beneficiano della proroga per l’estirpazione non possono accedere al sostegno alla vendemmia verde di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 né per la superficie di nuovo impianto né per quella da estirpare.

Entrata in vigore, durata e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica per 12 mesi dalla data di entrata in vigore. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Proroga della validità delle autorizzazioni per nuovi impianti

In deroga all’articolo 62, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le autorizzazioni per nuovi impianti concesse ai sensi degli articoli 62 e 64, scadute o in scadenza nel 2020, restano valide fino a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento.

Rinuncia alle autorizzazioni per nuovi impianti senza sanzioni

I viticoltori titolari di autorizzazioni per impianto scadute o in scadenza nel 2020 non sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui all’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 se comunicano alle autorità competenti, entro il 31 dicembre 2020, di non voler utilizzare l’autorizzazione né beneficiare della proroga.

Proroga della validità delle autorizzazioni per reimpianto

In deroga all’articolo 62, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le autorizzazioni per reimpianto concesse ai sensi degli articoli 62 e 66, paragrafo 1, scadute o in scadenza nel 2020, restano valide fino a 12 mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento.

Rinuncia alle autorizzazioni per reimpianto senza sanzioni

I viticoltori titolari di autorizzazioni per reimpianto scadute o in scadenza nel 2020 non incorrono nelle sanzioni amministrative di cui all’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 se comunicano entro il 31 dicembre 2020 che non intendono avvalersi dell’autorizzazione né della proroga.

Proroga del termine per l’estirpazione nel reimpianto anticipato

In deroga all’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono prorogare fino a 12 mesi dopo l’entrata in vigore il termine per l’estirpazione quando l’autorizzazione di reimpianto anticipato richiedeva l’estirpazione entro il 2020 e questa è stata impossibile per motivi legati alla pandemia di Covid-19, su richiesta debitamente motivata del viticoltore.

Procedura decisionale degli Stati membri sul differimento dell’estirpazione

Gli Stati membri devono comunicare la decisione sulla domanda di proroga entro 2 mesi dalla presentazione. In caso di rigetto, devono informare il richiedente dei motivi della decisione.

Conseguenze della mancata estirpazione entro il termine prorogato

Se l’estirpazione non è effettuata entro la fine del periodo di proroga, si applica l’articolo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/273, con le relative sanzioni.

Esclusione dal sostegno per la vendemmia verde

I viticoltori che beneficiano della proroga per l’estirpazione non possono ricevere il sostegno a favore della vendemmia verde di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, né per la superficie di nuovo impianto né per la superficie da estirpare, al fine di evitare il doppio finanziamento.

Durata e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica per 12 mesi dalla data di entrata in vigore. È adottato come misura di emergenza limitata nel tempo e nello scopo, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatisettore vitivinicoloaiuti e sanzioni agricolemisure di emergenza

Testo integrale

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