Regolamento (UE) 2020/593
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/593 della Commissione del 30 aprile 2020 che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti le misure di stabilizzazione del mercato nel settore delle patate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento, adottato in risposta alla perturbazione del mercato causata dalla pandemia di Covid-19, consente per sei mesi accordi e decisioni collettive nel settore delle patate destinate alla trasformazione. L’obiettivo è facilitare il riequilibrio di un mercato caratterizzato da forte e improvviso squilibrio, calo della domanda, accumulo di scorte e rischio di distruzione o dispersione delle eccedenze. L’autorizzazione è limitata a misure espressamente indicate e subordinata alla condizione che non sia compromesso il funzionamento del mercato interno e che le intese siano finalizzate esclusivamente alla stabilizzazione del settore.
Autorizza, in via temporanea, accordi e decisioni comuni nel settore delle patate destinate alla trasformazione per stabilizzare il mercato durante la crisi Covid-19.
Ambito di applicazione
Si applica agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori, alle associazioni di tali associazioni, alle organizzazioni di produttori riconosciute, alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e alle organizzazioni interprofessionali riconosciute che operano nel settore delle patate destinate alla trasformazione. L’autorizzazione riguarda misure di ritiro dal mercato e distribuzione gratuita, trasformazione e trattamento, ammasso, promozione comune e pianificazione temporanea della produzione. L’ambito geografico è l’intero territorio dell’Unione europea. L’autorizzazione opera per sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Restano fermi i limiti e le condizioni degli articoli 152, paragrafo 1 bis, 209, paragrafo 1, e 210, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché l’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE se le condizioni non sono rispettate.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/593: autorizzazione di accordi e decisioni nel settore delle patate destinate alla trasformazione
Il regolamento interviene in risposta alla grave perturbazione del mercato delle patate destinate alla trasformazione determinata dalla pandemia di Covid-19. Dai considerando emerge un quadro di forte contrazione della domanda, difficoltà logistiche e di liquidità, accumulo di ingenti scorte della campagna 2019 e rischio di distruzione impropria delle eccedenze, con possibili effetti ambientali e fitosanitari. La Commissione qualifica tali circostanze come un periodo di grave squilibrio del mercato e, facendo uso dell’articolo 222 del regolamento (UE) n. 1308/2013, introduce una autorizzazione temporanea e circoscritta per intese collettive finalizzate alla stabilizzazione del settore.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento si inserisce nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli. La base giuridica richiamata è l’articolo 222 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che consente, in situazioni di grave squilibrio di mercato, determinate intese tra operatori del settore agricolo, purché non sia compromesso il mercato interno e le misure siano orientate esclusivamente alla stabilizzazione del mercato.
I considerando sottolineano che il settore delle patate è distinto tra patate fresche e patate destinate alla trasformazione; la crisi ha colpito in particolare queste ultime, anche per la chiusura del canale horeca e la riduzione degli scambi internazionali. Il regolamento mira quindi a offrire uno strumento temporaneo per gestire scorte, prezzi e volumi produttivi in un periodo critico.
Soggetti e ambito di applicazione
L’autorizzazione riguarda:
- agricoltori;
- associazioni di agricoltori;
- associazioni di tali associazioni;
- organizzazioni di produttori riconosciute;
- associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute;
- organizzazioni interprofessionali riconosciute.
L’oggetto delle intese è limitato alle patate destinate alla trasformazione e alle misure connesse alla loro gestione. Restano escluse, per impostazione sistematica, le patate fresche non destinate alla trasformazione e, più in generale, ogni intesa che non rientri nelle finalità di stabilizzazione o che comprometta il mercato interno.
L’ambito geografico è l’intera Unione europea.
Contenuto dell’autorizzazione
L’articolo 1 consente, per sei mesi dalla data di entrata in vigore, accordi e decisioni comuni relativi a:
- ritiri dal mercato e distribuzione gratuita;
- trasformazione e trattamento;
- ammasso;
- promozione comune;
- pianificazione temporanea della produzione.
I considerando specificano la portata pratica di tali misure. I ritiri possono essere finalizzati alla distruzione ordinata del prodotto o alla distribuzione gratuita a banchi alimentari o enti pubblici. La trasformazione può avvenire per usi diversi dall’alimentazione umana diretta, ad esempio mangimi o metanizzazione. L’ammasso comprende la creazione e l’individuazione di capacità di magazzinaggio e la preparazione delle patate per periodi più lunghi. La promozione comune mira a sostenere il consumo di prodotti trasformati a base di patate. La pianificazione della produzione può comprendere misure per ridurre i volumi futuri e adeguare i contratti in essere per la campagna 2020.
Limiti di concorrenza e condizioni di validità
Il regolamento non costituisce una liberalizzazione generale delle intese nel settore agricolo. L’articolo 2 impone agli Stati membri di vigilare affinché gli accordi e le decisioni autorizzati non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e siano esclusivamente diretti a stabilizzare il settore.
I considerando chiariscono che questa autorizzazione non può coprire accordi o decisioni che comportino, direttamente o indirettamente:
- compartimentazione dei mercati;
- discriminazione fondata sulla nazionalità;
- fissazione dei prezzi.
Se tali condizioni non sono rispettate o cessano di esserlo, torna applicabile l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
Obblighi di notifica e flussi informativi
L’articolo 4 introduce obblighi informativi articolati.
Gli operatori interessati devono comunicare immediatamente dopo la conclusione dell’accordo o l’adozione della decisione all’autorità competente dello Stato membro che presenta la più alta percentuale del volume stimato di produzione disciplinata dall’intesa, indicando:
- il volume di produzione stimato oggetto dell’accordo o della decisione;
- il periodo di attuazione previsto.
Entro 25 giorni dalla fine del periodo di sei mesi, gli stessi soggetti devono comunicare il volume effettivamente contemplato dagli accordi o dalle decisioni.
Gli Stati membri, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, devono poi notificare alla Commissione:
- entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese, gli accordi e le decisioni di cui hanno ricevuto comunicazione nel corso di quel mese;
- entro 30 giorni dalla fine del periodo di sei mesi, un riepilogo degli accordi e delle decisioni attuati nel periodo di autorizzazione.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua efficacia sostanziale è limitata a un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore, coerentemente con la natura emergenziale e transitoria dell’intervento.
Rilievi operativi per i professionisti
Per gli operatori del settore e per i consulenti, il regolamento consente una cooperazione tra imprese agricolo-industriali normalmente molto sensibile sotto il profilo antitrust, ma solo entro confini rigorosi. Occorre quindi verificare caso per caso:
- l’effettiva riconducibilità della misura alle patate destinate alla trasformazione;
- la compatibilità della misura con la finalità esclusiva di stabilizzazione del mercato;
- il rispetto degli obblighi di notifica e dei termini previsti;
- l’assenza di effetti di compartimentazione, discriminazione o fissazione dei prezzi.
In assenza di tali presupposti, le intese non beneficiano dell’autorizzazione e possono ricadere nel divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
Disposizioni principali
Autorizzazione temporanea delle intese nel settore delle patate
L’articolo 1 autorizza, in deroga alle ordinarie regole applicabili, agricoltori e organizzazioni riconosciute a concludere accordi e adottare decisioni comuni sulle patate destinate alla trasformazione, limitatamente a ritiri dal mercato e distribuzione gratuita, trasformazione e trattamento, ammasso, promozione comune e pianificazione temporanea della produzione. La durata è di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento.
Condizioni sostanziali di legittimità
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché gli accordi e le decisioni autorizzati non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore delle patate. I considerando precisano che, se tali condizioni non sono rispettate o cessano di esserlo, si applica l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
Ambito territoriale
L’articolo 3 estende l’autorizzazione a tutto il territorio dell’Unione, in considerazione del carattere diffuso dello squilibrio di mercato.
Obblighi di comunicazione verso le autorità nazionali e la Commissione
L’articolo 4 prevede una doppia fase di notifica. I soggetti interessati devono comunicare subito dopo la conclusione degli accordi o l’adozione delle decisioni all’autorità competente dello Stato membro con la più alta percentuale del volume stimato di produzione interessato, indicando il volume stimato e il periodo di attuazione. Entro 25 giorni dalla fine del periodo di sei mesi devono comunicare il volume effettivamente contemplato. Gli Stati membri, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, informano la Commissione entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese sugli accordi e le decisioni notificati nel corso del mese e, entro 30 giorni dalla fine del periodo di sei mesi, trasmettono un riepilogo degli accordi e delle decisioni attuati.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 5 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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