Regolamento (UE) 2020/592
Regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione del 30 aprile 2020 recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di Covid-19 e dalle misure ad essa legate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce misure straordinarie e temporanee per fronteggiare la grave turbativa dei mercati ortofrutticolo e vitivinicolo provocata dalla pandemia di Covid-19. Nel settore ortofrutticolo elimina per il 2020 il limite di un terzo della spesa destinabile alle misure di prevenzione e gestione delle crisi; nel settore vino consente il finanziamento di distillazione di crisi e ammasso di crisi e aumenta temporaneamente il sostegno per talune misure dei programmi nazionali. Le deroghe mirano a dare liquidità, ridurre le eccedenze e sostenere i produttori senza modificare in modo permanente il regolamento (UE) n. 1308/2013.
Misure eccezionali e temporanee in deroga al regolamento (UE) n. 1308/2013 per sostenere i settori ortofrutticolo e vitivinicolo colpiti dalla pandemia di Covid-19.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione europea, in tutti gli Stati membri, ai regimi di aiuto del settore ortofrutticolo e ai programmi di sostegno del settore vitivinicolo previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Riguarda in particolare organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, aziende vitivinicole, organizzazioni interprofessionali, distillatori e, per talune misure, produttori di vino e beneficiari di fondi di mutualizzazione o di assicurazione del raccolto. Le deroghe operano per il 2020 e, per alcune misure del settore vino, si applicano alle operazioni individuate dalle autorità competenti a decorrere dalla data di entrata in vigore e non oltre il 15 ottobre 2020. Il regolamento non modifica in via permanente il quadro normativo, ma introduce flessibilità temporanee legate alla turbativa di mercato causata dalla pandemia e dalle misure restrittive connesse.
Misure eccezionali per i settori ortofrutticolo e vitivinicolo
Il regolamento delegato (UE) 2020/592 adotta misure temporanee e urgenti per attenuare la grave turbativa del mercato causata dalla pandemia di Covid-19 nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo. La Commissione interviene in deroga a diverse disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013, richiamando le difficoltà di commercializzazione, logistica, raccolta, manodopera e liquidità che hanno colpito gli operatori in tutti gli Stati membri.
Ambito di applicazione
Il provvedimento riguarda i regimi di aiuto del settore ortofrutticolo e i programmi di sostegno del settore vitivinicolo disciplinati dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Le misure si rivolgono, a seconda del caso, a organizzazioni di produttori, associazioni di produttori, aziende vitivinicole, organizzazioni interprofessionali e distillatori, nonché ai beneficiari di fondi di mutualizzazione e di assicurazione del raccolto.
Le deroghe hanno carattere temporaneo: in generale si applicano al 2020; per alcune misure del vino valgono per operazioni individuate dalle autorità competenti degli Stati membri dalla data di entrata in vigore del regolamento e non oltre il 15 ottobre 2020.
Settore ortofrutticolo
L’articolo 1 deroga all’articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per il 2020 non trova applicazione il limite per cui le misure di prevenzione e gestione delle crisi non possono superare un terzo della spesa del programma operativo. La ratio è consentire alle organizzazioni di produttori di destinare maggiori risorse alla gestione della crisi generata dal Covid-19.
Distillazione di vino in caso di crisi
L’articolo 2 consente di finanziare, nell’esercizio 2020, le misure di cui agli articoli 3 e 4 nell’ambito dei programmi di sostegno per il settore vitivinicolo.
L’articolo 3 disciplina la distillazione di vino in caso di crisi:
- il sostegno è possibile ed è proporzionato;
- l’alcole ottenuto può essere impiegato esclusivamente per fini industriali, in particolare per disinfettanti e farmaci, oppure per fini energetici;
- i beneficiari comprendono aziende vitivinicole, organizzazioni di produttori di vino, associazioni di due o più produttori, organizzazioni interprofessionali e distillatori;
- sono ammissibili solo i costi di fornitura del vino ai distillatori e della distillazione;
- gli Stati membri possono fissare criteri di priorità nel programma di sostegno, purché oggettivi e non discriminatori;
- gli Stati membri definiscono le procedure di domanda, inclusi soggetti legittimati, termini, istruttoria, selezione, notifica degli esiti, verifica dei requisiti, ponderazione dei criteri di priorità, anticipi e cauzioni;
- l’importo del sostegno è determinato dagli Stati membri sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori;
- è ammesso, in deroga, il pagamento di fondi nazionali nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato;
- si applicano mutatis mutandis alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1149 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150.
Aiuti all’ammasso di vino in caso di crisi
L’articolo 4 consente la concessione di aiuti all’ammasso di vino in caso di crisi. Per evitare duplicazioni di sostegno, i beneficiari non possono ricevere, per lo stesso quantitativo di vino, né aiuti alla distillazione in caso di crisi né pagamenti nazionali per la distillazione di crisi ai sensi dell’articolo 216 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Anche per questa misura:
- i beneficiari includono aziende vitivinicole, organizzazioni di produttori, associazioni di due o più produttori e organizzazioni interprofessionali;
- gli Stati membri disciplinano procedure di domanda, requisiti, criteri di priorità, selezione, anticipi e cauzioni;
- gli Stati membri possono dare priorità a taluni beneficiari secondo criteri oggettivi e non discriminatori inseriti nel programma di sostegno;
- il richiedente deve presentare una descrizione dettagliata delle azioni proposte e dei relativi tempi di attuazione;
- è possibile erogare pagamenti nazionali nel rispetto delle norme UE sugli aiuti di Stato;
- si applicano mutatis mutandis le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1149 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 richiamate dall’articolo.
Deroghe specifiche alle misure di sostegno del vino
L’articolo 5 riguarda i fondi di mutualizzazione. Per il 2020 il sostegno può essere concesso anche per spese sostenute prima della presentazione dei progetti di programmi di sostegno, con riferimento alle operazioni che nel 2019 hanno completato il terzo anno di attuazione. Il sostegno alle spese amministrative dei fondi è inoltre non decrescente ed è pari al finanziamento concesso nel terzo anno di attuazione.
L’articolo 6 aumenta il contributo dell’Unione per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti: massimo 60 %, elevato all’80 % nelle regioni meno sviluppate.
L’articolo 7 modifica la vendemmia verde per il 2020, consentendo la distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora maturi sull’intera azienda o su parte di essa, purché su intere particelle. Il sostegno non può superare il 60 % dei costi diretti della distruzione/eliminazione e della connessa perdita di reddito.
L’articolo 8 estende l’assicurazione del raccolto alle perdite causate da pandemie umane, oltre a quelle già previste per condizioni climatiche avverse, animali, fitopatie e infestazioni parassitarie. Il contributo UE non supera il 60 % del costo dei premi assicurativi.
L’articolo 9 aumenta temporaneamente le intensità massime di aiuto per gli investimenti: 60 % nelle regioni meno sviluppate, 50 % nelle altre regioni, 80 % nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 TFUE e 75 % nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013.
Applicazione temporale e urgenza
L’articolo 10 stabilisce che le deroghe degli articoli 6, 7, paragrafo 2, 8 e 9 si applicano alle operazioni individuate dalle autorità competenti degli Stati membri dalla data di entrata in vigore del regolamento e, in ogni caso, non oltre il 15 ottobre 2020.
La disciplina è adottata in procedura d’urgenza ai sensi dell’articolo 228 del regolamento (UE) n. 1308/2013, con entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Deroga per il settore ortofrutticolo
Per il 2020 non si applica il limite di un terzo della spesa previsto dall’articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per le misure di prevenzione e gestione delle crisi nei programmi operativi del settore ortofrutticolo.
Finanziamento di distillazione e ammasso di crisi nel settore vitivinicolo
Le misure di distillazione di vino in caso di crisi e di aiuti all’ammasso di vino in caso di crisi possono essere finanziate nel corso dell’esercizio 2020 a titolo dei programmi di sostegno per il settore vitivinicolo. Per l’ammasso di crisi è escluso il cumulo con aiuti alla distillazione di crisi o pagamenti nazionali per la distillazione per lo stesso quantitativo di vino.
Distillazione di vino in caso di crisi
Il sostegno è proporzionato e riguarda i costi di fornitura del vino ai distillatori e della distillazione. L’alcole ottenuto può essere utilizzato solo per fini industriali, in particolare per disinfettanti e farmaci, o per fini energetici. I beneficiari possono essere aziende vitivinicole, organizzazioni di produttori di vino, associazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e distillatori. Gli Stati membri possono stabilire criteri di priorità, procedure di domanda, anticipi e cauzioni; possono inoltre erogare pagamenti nazionali nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato.
Aiuti all’ammasso di vino in caso di crisi
Gli aiuti sono concessi secondo condizioni specifiche, con procedura nazionale di domanda e selezione. I beneficiari sono aziende vitivinicole, organizzazioni di produttori, associazioni di due o più produttori e organizzazioni interprofessionali. Sono previsti criteri di priorità facoltativi, regole su domande, verifica delle condizioni, anticipi e cauzioni. Anche per questa misura gli Stati membri possono erogare pagamenti nazionali nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato.
Fondi di mutualizzazione
In deroga all’articolo 44, paragrafo 2, per il 2020 è ammessa la spesa sostenuta prima della presentazione del progetto di programma di sostegno, per operazioni che nel 2019 hanno completato il terzo anno di attuazione. In deroga all’articolo 48, paragrafo 2, il sostegno alle spese amministrative dei fondi è non decrescente e pari al finanziamento concesso nel terzo anno di attuazione.
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti
Il contributo dell’Unione ai costi effettivi non può superare il 60 %, elevato all’80 % nelle regioni meno sviluppate.
Vendemmia verde
Nel 2020 la vendemmia verde può consistere nella distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora maturi sull’intera azienda o su parte di essa, purché su intere particelle. Il sostegno non supera il 60 % della somma dei costi diretti e della perdita di reddito connessa.
Assicurazione del raccolto
Il contributo finanziario dell’Unione non supera il 60 % del costo dei premi assicurativi e copre, oltre alle perdite già previste per condizioni climatiche avverse, anche quelle causate da animali, fitopatie, infestazioni parassitarie e pandemie umane.
Investimenti nel settore vitivinicolo
Per i costi di investimento ammissibili si applicano intensità massime di aiuto pari al 60 % nelle regioni meno sviluppate, 50 % nelle altre regioni, 80 % nelle regioni ultraperiferiche e 75 % nelle isole minori del Mar Egeo.
Periodo di applicazione delle deroghe
Le misure di cui agli articoli 6, 7, paragrafo 2, 8 e 9 si applicano alle operazioni individuate dalle autorità competenti degli Stati membri dalla data di entrata in vigore del regolamento e comunque non oltre il 15 ottobre 2020.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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