Regolamento (UE) 2020/595
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/595 della Commissione del 30 aprile 2020 relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di carni ovine e caprine e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce, in risposta alla perturbazione del mercato causata dalle restrizioni connesse alla pandemia di Covid-19, un aiuto all’ammasso privato per determinate carni ovine e caprine. Stabilisce i prodotti ammissibili, gli importi dell’aiuto per periodi di 90, 120 o 150 giorni, il quantitativo minimo per domanda e la cauzione da prestare. Prevede inoltre deroghe temporanee alle modalità di controllo e di comunicazione previste dalla disciplina generale sull’ammasso privato, per garantire flessibilità operativa agli Stati membri.
Istituisce un aiuto all’ammasso privato per carni ovine e caprine fresche o refrigerate di animali di età inferiore a dodici mesi, fissandone importi, condizioni di ammissibilità, cauzione e deroghe procedurali connesse al Covid-19.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di aiuto presentate nell’Unione per l’ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello e di capra di età inferiore a dodici mesi, fresche o refrigerate, originarie dell’Unione e conformi ai requisiti di qualità sana, leale e mercantile. Si applica, salvo diverse disposizioni del regolamento, alle procedure previste dal regolamento delegato (UE) 2016/1238 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. Sono escluse le carni già conferite all’ammasso al momento della domanda; il regime è attivabile per domande dal 7 maggio 2020 e opera in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/595: aiuto all’ammasso privato di carni ovine e caprine
Il regolamento interviene in un contesto di forte perturbazione del mercato delle carni ovine e caprine causata dalle restrizioni alla circolazione adottate per contrastare la pandemia di Covid-19. La Commissione ritiene che il calo della domanda, in particolare da parte del settore alberghiero e della ristorazione, e le difficoltà logistiche e operative del comparto giustifichino un sostegno temporaneo all’ammasso privato per attenuare la pressione sui prezzi e stabilizzare il mercato.
Contesto e base giuridica
Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013, sul regolamento (UE) n. 1370/2013 e sul regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché sulle norme attuative già vigenti in materia di aiuto all’ammasso privato, in particolare il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. I considerando chiariscono che l’obiettivo è assorbire dal mercato prodotti che, in condizioni ordinarie, sarebbero stati collocati nel canale HoReCa, così da ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda.
Oggetto e ambito di applicazione
L’articolo 1 istituisce l’aiuto per carni fresche o refrigerate di animali della specie ovina e caprina di età inferiore a dodici mesi. Il regime riguarda i prodotti identificati nell’allegato e si applica, salvo deroghe espresse, alla disciplina generale dell’ammasso privato contenuta nei regolamenti delegato e di esecuzione del 2016. Il regolamento opera in tutti gli Stati membri e le domande sono presentabili dal 7 maggio 2020.
Prodotti ammissibili e requisiti sostanziali
Ai sensi dell’articolo 2, sono ammissibili le carcasse e le mezzene di agnello di età inferiore a dodici mesi, fresche o refrigerate, e le carcasse e le mezzene di capra di età inferiore a dodici mesi, fresche o refrigerate, come specificato nell’allegato mediante i codici NC ex 0204 10 00 ed ex 0204 50 11. Le carni devono essere di qualità sana, leale e mercantile, originarie dell’Unione e conformi ai requisiti della sezione III dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238. Il sostegno è limitato ai quantitativi non ancora conferiti all’ammasso al momento della domanda.
Domande, quantitativi minimi e periodi di ammasso
L’articolo 3 consente la presentazione delle domande a partire dal 7 maggio 2020. Ogni domanda deve indicare il codice NC del prodotto e riguardare almeno 5 tonnellate. L’articolo 4 prevede periodi di ammasso di 90, 120 o 150 giorni; l’ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall’ammasso.
Importi dell’aiuto
L’allegato fissa gli importi per tonnellata in funzione della durata dell’ammasso. Per le carcasse e mezzene di agnello di età inferiore a dodici mesi l’aiuto è pari a 866 EUR/t per 90 giorni, 890 EUR/t per 120 giorni e 915 EUR/t per 150 giorni. Il testo allegato richiama anche la categoria delle carcasse e mezzene di capra di età inferiore a dodici mesi, fresche o refrigerate, quale prodotto ammissibile, ma nel testo fornito non sono visibili i relativi importi nella parte riportata.
Cauzione e affidabilità della domanda
L’articolo 5 stabilisce una cauzione di 100 EUR per tonnellata, richiesta al momento della domanda in applicazione dell’articolo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/1238. La cauzione serve a garantire l’affidabilità della domanda e il corretto funzionamento della misura.
Controlli e flessibilità per le misure anti-Covid
L’articolo 6 introduce deroghe alle norme ordinarie sui controlli in loco dell’articolo 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. Se, a causa delle misure anti-Covid, l’organismo pagatore non riesce a effettuare tempestivamente i controlli, lo Stato membro può prorogare il termine fino a 30 giorni dopo la fine delle misure oppure sostituire i controlli con prove pertinenti, come fotografie geolocalizzate o prove elettroniche. Per il periodo di applicazione delle misure non sono richiesti controlli senza preavviso.
Comunicazioni alla Commissione
L’articolo 7 modifica, per questa misura, la periodicità delle comunicazioni di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i quantitativi oggetto di domanda ammissibile due volte a settimana: entro le ore 12:00 di ogni lunedì per le domande presentate il giovedì e il venerdì precedenti, ed entro le ore 12:00 di ogni giovedì per le domande presentate dal lunedì al mercoledì della stessa settimana.
Entrata in vigore
L’articolo 8 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione dell’aiuto e norme applicabili
L’articolo 1 istituisce un aiuto all’ammasso privato per carni fresche o refrigerate di animali della specie ovina e caprina di età inferiore a dodici mesi, richiamando l’articolo 17, primo comma, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.
Prodotti ammissibili e requisiti qualitativi
L’articolo 2 rinvia all’allegato per l’elenco dei prodotti ammissibili. Le carni devono essere di qualità sana, leale e mercantile, originarie dell’Unione e conformi alla sezione III dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238. L’aiuto è concesso solo per quantitativi non ancora conferiti all’ammasso.
Presentazione delle domande e quantitativo minimo
L’articolo 3 consente la presentazione delle domande a decorrere dal 7 maggio 2020. Ogni domanda deve riferirsi a prodotti elencati nell’allegato e indicare il relativo codice NC. Il quantitativo minimo ammissibile per ciascuna domanda è di 5 tonnellate.
Importo dell’aiuto e durata dell’ammasso
L’articolo 4 stabilisce che gli importi dell’aiuto per ciascun periodo di ammasso sono quelli indicati nell’allegato. L’ammasso contrattuale termina il giorno precedente lo svincolo dall’ammasso. Il periodo di ammasso ammesso è di 90, 120 o 150 giorni.
Cauzione
L’articolo 5 fissa la cauzione, richiesta al momento della domanda ai sensi dell’articolo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/1238, in 100 EUR per tonnellata.
Deroghe ai controlli in loco
L’articolo 6 prevede, in deroga all’articolo 60, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, che se le misure anti-Covid impediscono i controlli tempestivi, lo Stato membro possa prorogare il termine per effettuarli fino a 30 giorni dopo la fine delle misure oppure sostituirli con altre prove pertinenti, come fotografie geolocalizzate o prove elettroniche. Inoltre, durante il periodo di applicazione delle misure, non è richiesto lo svolgimento di controlli senza preavviso.
Comunicazioni alla Commissione
L’articolo 7 deroga all’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 e impone agli Stati membri comunicazioni più frequenti alla Commissione: entro le ore 12:00 di ogni lunedì per le domande ammissibili presentate il giovedì e il venerdì della settimana precedente, ed entro le ore 12:00 di ogni giovedì per quelle presentate il lunedì, martedì e mercoledì della stessa settimana.
Entrata in vigore
L’articolo 8 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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