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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/595

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/595 della Commissione del 30 aprile 2020 relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di carni ovine e caprine e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto

Normativa europea32020R0595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce, in risposta alla perturbazione del mercato causata dalle restrizioni connesse alla pandemia di Covid-19, un aiuto all’ammasso privato per determinate carni ovine e caprine. Stabilisce i prodotti ammissibili, gli importi dell’aiuto per periodi di 90, 120 o 150 giorni, il quantitativo minimo per domanda e la cauzione da prestare. Prevede inoltre deroghe temporanee alle modalità di controllo e di comunicazione previste dalla disciplina generale sull’ammasso privato, per garantire flessibilità operativa agli Stati membri.

Istituisce un aiuto all’ammasso privato per carni ovine e caprine fresche o refrigerate di animali di età inferiore a dodici mesi, fissandone importi, condizioni di ammissibilità, cauzione e deroghe procedurali connesse al Covid-19.

Ambito di applicazione

Si applica alle domande di aiuto presentate nell’Unione per l’ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello e di capra di età inferiore a dodici mesi, fresche o refrigerate, originarie dell’Unione e conformi ai requisiti di qualità sana, leale e mercantile. Si applica, salvo diverse disposizioni del regolamento, alle procedure previste dal regolamento delegato (UE) 2016/1238 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. Sono escluse le carni già conferite all’ammasso al momento della domanda; il regime è attivabile per domande dal 7 maggio 2020 e opera in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/595: aiuto all’ammasso privato di carni ovine e caprine

Il regolamento interviene in un contesto di forte perturbazione del mercato delle carni ovine e caprine causata dalle restrizioni alla circolazione adottate per contrastare la pandemia di Covid-19. La Commissione ritiene che il calo della domanda, in particolare da parte del settore alberghiero e della ristorazione, e le difficoltà logistiche e operative del comparto giustifichino un sostegno temporaneo all’ammasso privato per attenuare la pressione sui prezzi e stabilizzare il mercato.

Contesto e base giuridica

Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013, sul regolamento (UE) n. 1370/2013 e sul regolamento (UE) n. 1306/2013, nonché sulle norme attuative già vigenti in materia di aiuto all’ammasso privato, in particolare il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. I considerando chiariscono che l’obiettivo è assorbire dal mercato prodotti che, in condizioni ordinarie, sarebbero stati collocati nel canale HoReCa, così da ridurre lo squilibrio tra offerta e domanda.

Oggetto e ambito di applicazione

L’articolo 1 istituisce l’aiuto per carni fresche o refrigerate di animali della specie ovina e caprina di età inferiore a dodici mesi. Il regime riguarda i prodotti identificati nell’allegato e si applica, salvo deroghe espresse, alla disciplina generale dell’ammasso privato contenuta nei regolamenti delegato e di esecuzione del 2016. Il regolamento opera in tutti gli Stati membri e le domande sono presentabili dal 7 maggio 2020.

Prodotti ammissibili e requisiti sostanziali

Ai sensi dell’articolo 2, sono ammissibili le carcasse e le mezzene di agnello di età inferiore a dodici mesi, fresche o refrigerate, e le carcasse e le mezzene di capra di età inferiore a dodici mesi, fresche o refrigerate, come specificato nell’allegato mediante i codici NC ex 0204 10 00 ed ex 0204 50 11. Le carni devono essere di qualità sana, leale e mercantile, originarie dell’Unione e conformi ai requisiti della sezione III dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238. Il sostegno è limitato ai quantitativi non ancora conferiti all’ammasso al momento della domanda.

Domande, quantitativi minimi e periodi di ammasso

L’articolo 3 consente la presentazione delle domande a partire dal 7 maggio 2020. Ogni domanda deve indicare il codice NC del prodotto e riguardare almeno 5 tonnellate. L’articolo 4 prevede periodi di ammasso di 90, 120 o 150 giorni; l’ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall’ammasso.

Importi dell’aiuto

L’allegato fissa gli importi per tonnellata in funzione della durata dell’ammasso. Per le carcasse e mezzene di agnello di età inferiore a dodici mesi l’aiuto è pari a 866 EUR/t per 90 giorni, 890 EUR/t per 120 giorni e 915 EUR/t per 150 giorni. Il testo allegato richiama anche la categoria delle carcasse e mezzene di capra di età inferiore a dodici mesi, fresche o refrigerate, quale prodotto ammissibile, ma nel testo fornito non sono visibili i relativi importi nella parte riportata.

Cauzione e affidabilità della domanda

L’articolo 5 stabilisce una cauzione di 100 EUR per tonnellata, richiesta al momento della domanda in applicazione dell’articolo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/1238. La cauzione serve a garantire l’affidabilità della domanda e il corretto funzionamento della misura.

Controlli e flessibilità per le misure anti-Covid

L’articolo 6 introduce deroghe alle norme ordinarie sui controlli in loco dell’articolo 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. Se, a causa delle misure anti-Covid, l’organismo pagatore non riesce a effettuare tempestivamente i controlli, lo Stato membro può prorogare il termine fino a 30 giorni dopo la fine delle misure oppure sostituire i controlli con prove pertinenti, come fotografie geolocalizzate o prove elettroniche. Per il periodo di applicazione delle misure non sono richiesti controlli senza preavviso.

Comunicazioni alla Commissione

L’articolo 7 modifica, per questa misura, la periodicità delle comunicazioni di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i quantitativi oggetto di domanda ammissibile due volte a settimana: entro le ore 12:00 di ogni lunedì per le domande presentate il giovedì e il venerdì precedenti, ed entro le ore 12:00 di ogni giovedì per le domande presentate dal lunedì al mercoledì della stessa settimana.

Entrata in vigore

L’articolo 8 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione dell’aiuto e norme applicabili

L’articolo 1 istituisce un aiuto all’ammasso privato per carni fresche o refrigerate di animali della specie ovina e caprina di età inferiore a dodici mesi, richiamando l’articolo 17, primo comma, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

Prodotti ammissibili e requisiti qualitativi

L’articolo 2 rinvia all’allegato per l’elenco dei prodotti ammissibili. Le carni devono essere di qualità sana, leale e mercantile, originarie dell’Unione e conformi alla sezione III dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238. L’aiuto è concesso solo per quantitativi non ancora conferiti all’ammasso.

Presentazione delle domande e quantitativo minimo

L’articolo 3 consente la presentazione delle domande a decorrere dal 7 maggio 2020. Ogni domanda deve riferirsi a prodotti elencati nell’allegato e indicare il relativo codice NC. Il quantitativo minimo ammissibile per ciascuna domanda è di 5 tonnellate.

Importo dell’aiuto e durata dell’ammasso

L’articolo 4 stabilisce che gli importi dell’aiuto per ciascun periodo di ammasso sono quelli indicati nell’allegato. L’ammasso contrattuale termina il giorno precedente lo svincolo dall’ammasso. Il periodo di ammasso ammesso è di 90, 120 o 150 giorni.

Cauzione

L’articolo 5 fissa la cauzione, richiesta al momento della domanda ai sensi dell’articolo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/1238, in 100 EUR per tonnellata.

Deroghe ai controlli in loco

L’articolo 6 prevede, in deroga all’articolo 60, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, che se le misure anti-Covid impediscono i controlli tempestivi, lo Stato membro possa prorogare il termine per effettuarli fino a 30 giorni dopo la fine delle misure oppure sostituirli con altre prove pertinenti, come fotografie geolocalizzate o prove elettroniche. Inoltre, durante il periodo di applicazione delle misure, non è richiesto lo svolgimento di controlli senza preavviso.

Comunicazioni alla Commissione

L’articolo 7 deroga all’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 e impone agli Stati membri comunicazioni più frequenti alla Commissione: entro le ore 12:00 di ogni lunedì per le domande ammissibili presentate il giovedì e il venerdì della settimana precedente, ed entro le ore 12:00 di ogni giovedì per quelle presentate il lunedì, martedì e mercoledì della stessa settimana.

Entrata in vigore

L’articolo 8 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiaiuti di stato agricoliammasso privatogestione di mercato

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