Regolamento (UE) 2020/596
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 della Commissione del 30 aprile 2020 relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di carni fresche e refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un aiuto all’ammasso privato per alcune carni bovine fresche o refrigerate, in risposta alla perturbazione del mercato causata dalla pandemia di Covid-19 e dal forte calo della domanda, in particolare nel canale horeca. Fissa in anticipo gli importi dell’aiuto per periodi di 90, 120 o 150 giorni, disciplina condizioni di ammissibilità, quantitativi minimi e cauzione. Introduce inoltre deroghe operative sui controlli e una frequenza di comunicazione più intensa verso la Commissione.
Concessione di aiuti all’ammasso privato per carni fresche o refrigerate di bovini di età non inferiore a otto mesi e fissazione anticipata degli importi dell’aiuto.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che presentano domande di aiuto per l’ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi, limitatamente ai prodotti ammissibili elencati nell’allegato. Il regime riguarda prodotti originari dell’Unione, in qualità sana, leale e mercantile, conformi ai requisiti della sezione III dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238. Le domande possono essere presentate a decorrere dal 7 maggio 2020. Salvo deroghe espresse, si applicano anche il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. Sono previste deroghe temporanee alle regole sui controlli e sulle comunicazioni per tenere conto delle misure Covid-19.
Aiuto all’ammasso privato di carni bovine fresche o refrigerate
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 della Commissione è adottato in un contesto di forte perturbazione del mercato delle carni bovine dovuta alla pandemia di Covid-19. I considerando evidenziano il crollo della domanda, soprattutto per i quarti posteriori destinati al settore alberghiero e della ristorazione, le difficoltà logistiche e di capacità produttiva nei macelli e la conseguente pressione al ribasso sui prezzi.
Finalità della misura
La misura mira ad attenuare lo squilibrio tra offerta e domanda nel mercato delle carni bovine e a stabilizzare i prezzi mediante un sostegno all’ammasso privato. Il regolamento fissa inoltre anticipatamente gli importi dell’aiuto, così da rendere il meccanismo rapido e operativo, sulla base delle spese di ammasso e di altri elementi di mercato rilevanti.
Ambito di applicazione e disciplina di riferimento
L’articolo 1 istituisce un aiuto all’ammasso privato per carni fresche o refrigerate di bovini di età non inferiore a otto mesi, ai sensi dell’articolo 17, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Salvo deroghe specifiche contenute nel regolamento stesso, trovano applicazione il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, che costituiscono il quadro generale delle modalità applicative dell’aiuto all’ammasso privato.
Prodotti ammissibili e condizioni sostanziali
L’articolo 2 rinvia all’allegato per l’elenco dei prodotti ammessi, che nell’allegato riguarda il quarto posteriore di bovino classificato con i codici NC indicati. Per accedere all’aiuto, le carni devono essere originarie dell’Unione e presentare qualità sana, leale e mercantile; inoltre devono rispettare i requisiti tecnici previsti dalla sezione III dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238. La misura è limitata a prodotti che non siano ancora stati conferiti all’ammasso al momento della domanda.
Presentazione delle domande
Le domande possono essere presentate a decorrere dal 7 maggio 2020. Ogni domanda deve riferirsi a prodotti inclusi nell’allegato e deve indicare la relativa classe di conformazione. Il quantitativo minimo ammissibile per ciascuna domanda è pari a 10 tonnellate, scelta che il regolamento collega a esigenze di efficienza amministrativa e semplificazione.
Importi dell’aiuto, periodi di ammasso e cauzione
L’aiuto è fissato anticipatamente per tre possibili periodi di ammasso: 90, 120 o 150 giorni. Gli importi sono indicati nell’allegato e, per il prodotto ammesso, risultano pari a 1.008 EUR/t per 90 giorni, 1.033 EUR/t per 120 giorni e 1.058 EUR/t per 150 giorni. L’ammasso contrattuale termina il giorno precedente lo svincolo dall’ammasso. Al momento della domanda è richiesta una cauzione di 100 EUR/tonnellata, ai sensi dell’articolo 5 e dell’articolo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/1238.
Controlli e deroghe operative per l’emergenza Covid-19
L’articolo 6 introduce deroghe alle regole sui controlli del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. Se, a causa delle misure adottate per contrastare la pandemia, l’organismo pagatore non riesce a effettuare tempestivamente i controlli in entrata all’ammasso, lo Stato membro può prorogare il termine per l’esecuzione fino a 30 giorni dopo la fine delle misure oppure sostituire i controlli con prove pertinenti, come fotografie geolocalizzate o altre prove elettroniche. Inoltre, durante il periodo di applicazione delle misure non è richiesto svolgere controlli senza preavviso.
Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione
Per assicurare trasparenza e gestione efficace del regime, l’articolo 7 impone una frequenza di comunicazione più elevata rispetto alla disciplina ordinaria. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, entro le ore 12.00 di ogni lunedì, i quantitativi oggetto di domande ammissibili presentate il giovedì e il venerdì della settimana precedente; entro le ore 12.00 di ogni giovedì, i quantitativi oggetto di domande presentate il lunedì, martedì e mercoledì della stessa settimana.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione dell’aiuto e rinvio alla disciplina generale
L’articolo 1 istituisce un aiuto all’ammasso privato per carni fresche o refrigerate di bovini di età non inferiore a otto mesi, ai sensi dell’articolo 17, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Salvo disposizioni contrarie del regolamento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.
Prodotti ammissibili e requisiti di qualità
L’articolo 2 rinvia all’allegato per l’elenco dei prodotti ammissibili. Le carni devono essere originarie dell’Unione e di qualità sana, leale e mercantile; devono inoltre rispettare i requisiti della sezione III dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238. L’aiuto è concesso solo per quantitativi che non siano ancora stati conferiti all’ammasso.
Presentazione delle domande e quantitativo minimo
Ai sensi dell’articolo 3, le domande possono essere presentate dal 7 maggio 2020. Ogni domanda deve riguardare prodotti indicati nell’allegato e specificare la classe di conformazione. Il quantitativo minimo ammissibile per ciascuna domanda è pari a 10 tonnellate.
Importi dell’aiuto e durata dell’ammasso
L’articolo 4 prevede che gli importi dell’aiuto per ciascun periodo di ammasso siano quelli riportati nell’allegato. Il periodo di ammasso può essere di 90, 120 o 150 giorni; l’ammasso contrattuale termina il giorno precedente lo svincolo dall’ammasso.
Cauzione
L’articolo 5 stabilisce che la cauzione richiesta, ai sensi dell’articolo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/1238, è pari a 100 EUR per tonnellata al momento della presentazione della domanda.
Deroghe sui controlli in ragione delle misure Covid-19
L’articolo 6 deroga all’articolo 60, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. Se l’organismo pagatore non può effettuare tempestivamente i controlli a causa delle misure adottate contro la pandemia, lo Stato membro può prorogare il termine per i controlli fino a 30 giorni dopo la fine delle misure oppure sostituire i controlli con prove pertinenti, come fotografie geolocalizzate o altre prove elettroniche. Inoltre, non sono richiesti controlli senza preavviso durante il periodo di applicazione delle misure.
Comunicazioni più frequenti alla Commissione
L’articolo 7 deroga all’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 e impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione, con cadenza bisettimanale, i quantitativi oggetto di domande ammissibili: entro le ore 12.00 di ogni lunedì per le domande di giovedì e venerdì della settimana precedente, ed entro le ore 12.00 di ogni giovedì per le domande di lunedì, martedì e mercoledì della stessa settimana.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 8 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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