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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/591

Regolamento delegato (UE) 2020/591 della Commissione del 30 aprile 2020 che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all’ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l’importo dell’aiuto

Normativa europea32020R0591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce, in risposta alla pandemia di Covid-19 e alla conseguente perturbazione del mercato dei formaggi, un regime temporaneo di aiuto all’ammasso privato applicabile a tutti i formaggi NC 0406, con esclusione di quelli non idonei a un ulteriore stoccaggio. L’aiuto è determinato in anticipo e il regime è limitato nel tempo, con finestre precise per la presentazione delle domande e con un periodo minimo e massimo di ammasso. Sono inoltre previste deroghe ai controlli in loco per tener conto delle restrizioni operative causate dalle misure anti-Covid.

Regime eccezionale e temporaneo di aiuto all’ammasso privato per taluni formaggi, con importi dell’aiuto fissati anticipatamente e deroghe mirate ai controlli a causa della pandemia di Covid-19.

Ambito di applicazione

Si applica ai formaggi classificati al codice NC 0406, salvo quelli che non si prestano a un ulteriore ammasso oltre il periodo di maturazione di cui all’articolo 2. Il regime opera in tutti gli Stati membri, con un volume massimo assegnato a ciascuno secondo l’allegato; gli Stati membri devono disporre di un sistema oggettivo e non discriminatorio per evitare il superamento dei quantitativi assegnati. Si applica alle domande presentate dal 7 maggio 2020 al 30 giugno 2020 e ai periodi di ammasso contrattuale compresi tra 60 e 180 giorni. Si applicano mutatis mutandis, salvo deroghe, le regole del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 relative all’ammasso privato dei formaggi DOP/IGP.

Regime eccezionale e temporaneo di aiuto all’ammasso privato per taluni formaggi

Il regolamento istituisce una misura straordinaria e limitata nel tempo per sostenere il mercato dei formaggi colpito dalla pandemia di Covid-19. Dai considerando emerge che le restrizioni alla circolazione, la chiusura di esercizi ricettivi e la contrazione degli scambi interni ed esterni hanno determinato un forte squilibrio tra offerta e domanda, con pressione al ribasso sui prezzi dei formaggi nell’Unione. La Commissione ritiene quindi opportuno intervenire con un regime unico di aiuto all’ammasso privato, esteso a tutti i formaggi idonei e non solo a quelli DOP/IGP.

Contesto e finalità della misura

La misura è giustificata dall’urgenza di stabilizzare il mercato lattiero-caseario, in particolare del comparto caseario, che non può essere pienamente assorbito dagli strumenti ordinari previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Il regolamento parte dall’osservazione che molti produttori non sono in grado di riconvertire rapidamente la produzione verso altri prodotti più facilmente stoccabili, come burro o latte scremato in polvere, e devono quindi continuare a produrre formaggi in un contesto di domanda eccezionalmente ridotta. L’aiuto all’ammasso privato è scelto come strumento idoneo a ritirare temporaneamente prodotto dal mercato e alleggerire la pressione sui prezzi.

Ambito di applicazione e prodotti ammissibili

L’articolo 1 istituisce il regime per i formaggi del codice NC 0406, con esclusione dei prodotti che non si prestano a un ulteriore ammasso oltre il periodo di maturazione. Il regime copre tutti i tipi di formaggi, in deroga alla più limitata disciplina ordinaria dell’aiuto all’ammasso privato prevista per i soli prodotti DOP/IGP. L’articolo 2 richiede che i formaggi siano di qualità sana, leale e mercantile e originari dell’Unione; inoltre devono, alla data di inizio dell’ammasso contrattuale, avere un’età minima pari al periodo di maturazione previsto dal disciplinare per i formaggi DOP/IGP oppure, per gli altri formaggi, un normale periodo di maturazione fissato dagli Stati membri.

Quantitativi massimi per Stato membro

Il regime è soggetto a un tetto quantitativo complessivo ripartito tra gli Stati membri nell’allegato. Gli Stati membri devono garantire un sistema basato su criteri oggettivi e non discriminatori per evitare che siano superati i quantitativi assegnati. Per l’Italia il quantitativo massimo è pari a 12 654 tonnellate. La ripartizione per Stato membro è un elemento centrale della gestione del regime, finalizzato a controllare l’impatto della misura sul mercato e a distribuire l’intervento in modo coerente con le produzioni nazionali.

Presentazione delle domande

L’articolo 3 consente la presentazione delle domande dal 7 maggio 2020 al 30 giugno 2020. Le domande devono riguardare prodotti già conferiti all’ammasso, quindi non sono ammesse richieste preventive rispetto allo stoccaggio effettivo. È inoltre previsto un quantitativo minimo per domanda pari a 0,5 tonnellate, soluzione che risponde a esigenze di semplificazione amministrativa e di efficienza operativa.

Importo dell’aiuto e durata dell’ammasso contrattuale

L’articolo 4 fissa in anticipo l’importo dell’aiuto, così da garantire rapidità e certezza applicativa. L’aiuto è composto da due voci: 15,57 EUR per tonnellata immagazzinata a copertura delle spese fisse di magazzinaggio e 0,40 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale. L’ammasso contrattuale termina il giorno precedente lo svincolo dall’ammasso e l’aiuto è riconoscibile solo se la durata dell’ammasso è compresa tra 60 e 180 giorni.

Regole di controllo e deroghe operative per Covid-19

L’articolo 5 introduce una disciplina flessibile dei controlli per tener conto delle difficoltà operative determinate dalle misure anti-Covid. Se l’organismo pagatore non è in grado di effettuare in tempo i controlli previsti dall’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, lo Stato membro può prorogare il termine per i controlli fino a 30 giorni dopo la fine delle misure oppure sostituire i controlli con altre prove pertinenti, incluse fotografie geolocalizzate o documentazione elettronica. I controlli fisici sul quantitativo contrattuale devono riguardare almeno il 5 % dei lotti e almeno il 5 % dei quantitativi totali conferiti all’ammasso. Inoltre, durante l’applicazione delle misure, non è obbligatorio effettuare controlli in loco senza preavviso.

Rapporti con la normativa preesistente

Il regolamento rinvia, salvo disposizioni contrarie, al regolamento delegato (UE) 2016/1238 e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, che disciplinano in generale l’intervento pubblico e l’aiuto all’ammasso privato nell’ambito dell’OCM unica. La tecnica del rinvio mutatis mutandis consente di applicare al nuovo regime temporaneo le regole esistenti, adattandole però alla specificità della misura emergenziale per i formaggi.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Per produrre un effetto immediato sul mercato, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione del regime e ambito oggettivo

L’articolo 1 istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all’ammasso privato per i formaggi del codice NC 0406, escludendo i formaggi che non si prestano a un ulteriore ammasso oltre il periodo di maturazione. Per ciascuno Stato membro è fissato un volume massimo nell’allegato, e gli Stati membri devono garantire criteri oggettivi e non discriminatori per non superare i quantitativi assegnati.

Prodotti ammissibili

Ai sensi dell’articolo 2, i formaggi devono essere di qualità sana, leale e mercantile e originari dell’Unione. Alla data di inizio dell’ammasso contrattuale devono avere un’età minima corrispondente al periodo di maturazione previsto dal disciplinare per i formaggi DOP/IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 oppure a un normale periodo di maturazione fissato dagli Stati membri per gli altri formaggi.

Domande: termini, contenuto minimo e requisito di previo ammasso

L’articolo 3 stabilisce che le domande di aiuto possono essere presentate dal 7 maggio 2020 al 30 giugno 2020. Le domande devono riguardare prodotti già conferiti all’ammasso e il quantitativo minimo per domanda è pari a 0,5 tonnellate.

Importo dell’aiuto e durata dell’ammasso

L’articolo 4 fissa anticipatamente l’aiuto in 15,57 EUR per tonnellata immagazzinata per le spese fisse di magazzinaggio e in 0,40 EUR per tonnellata e per giorno di ammasso contrattuale. L’ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall’ammasso e l’aiuto è concedibile solo per periodi compresi tra 60 e 180 giorni.

Deroghe e flessibilità nei controlli

L’articolo 5 introduce deroghe all’articolo 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 qualora, a causa delle misure anti-Covid, l’organismo pagatore non riesca a effettuare tempestivamente i controlli. Lo Stato membro può prorogare fino a 30 giorni dopo la fine delle misure il termine per i controlli, oppure sostituirli durante il periodo di applicazione delle misure con altre prove pertinenti, come fotografie geolocalizzate o prove elettroniche. I controlli fisici sul quantitativo contrattuale devono riguardare almeno un campione statisticamente rappresentativo del 5 % dei lotti, comprendente almeno il 5 % dei quantitativi totali conferiti all’ammasso. Inoltre, nel periodo di applicazione delle misure, non è richiesto lo svolgimento di controlli in loco senza preavviso.

Rapporto con la normativa UE preesistente

Il regolamento prevede l’applicazione mutatis mutandis, salvo disposizioni contrarie, del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, che disciplinano l’aiuto all’ammasso privato nel quadro dell’OCM unica.

Entrata in vigore

L’articolo 6 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiaiuti di stato agricolisettore lattiero-caseariomisure temporanee anticrisi

Testo integrale

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