Regolamento (UE) 2020/594
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/594 della Commissione del 30 aprile 2020 che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti le misure di stabilizzazione del mercato nel settore degli alberi vivi e altre piante, bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, in via eccezionale e temporanea, alcuni operatori del settore florovivaistico a concludere accordi e adottare decisioni comuni per fronteggiare un grave squilibrio di mercato causato dalla pandemia di Covid-19. Le misure ammesse riguardano ritiri dal mercato o distribuzione gratuita, promozione comune e pianificazione temporanea della produzione. L’autorizzazione è limitata a sei mesi, si applica in tutta l’Unione e resta subordinata al rispetto delle condizioni previste dalla normativa OCM e dei principi di corretto funzionamento del mercato interno.
Autorizzazione temporanea di accordi e decisioni comuni nel settore florovivaistico per stabilizzare il mercato durante la grave perturbazione causata dalla pandemia di Covid-19.
Ambito di applicazione
Si applica agli agricoltori, alle associazioni di agricoltori, alle associazioni di tali associazioni, alle organizzazioni di produttori riconosciute, alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e alle organizzazioni interprofessionali riconosciute operanti nel settore degli alberi vivi e altre piante, bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale. L’autorizzazione copre l’intero territorio dell’Unione europea e vale per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento. Restano ferme le condizioni e i limiti degli articoli 152, paragrafo 1 bis, 209, paragrafo 1, e 210, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013; se le condizioni non sono rispettate, torna applicabile l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
Autorizzazione di misure di stabilizzazione nel settore florovivaistico
Il regolamento interviene in un contesto di grave perturbazione del mercato del settore florovivaistico, determinata dalla pandemia di Covid-19, dalle restrizioni alla circolazione, dalla chiusura di mercati e punti vendita e dalle difficoltà logistiche e di domanda. La Commissione, richiamando l’articolo 222 del regolamento (UE) n. 1308/2013, consente in via temporanea forme di cooperazione tra operatori del settore per attenuare lo squilibrio tra offerta e domanda e favorire il riequilibrio del mercato.
Contesto e motivazione dell’intervento
I considerando descrivono un settore caratterizzato da forte stagionalità, deperibilità dei prodotti, stretta interconnessione della filiera e rilevante esposizione al mercato interno. La pandemia ha prodotto un crollo della domanda, cancellazioni di contratti, problemi di esportazione e chiusure di aste e mercati all’ingrosso, con conseguenti riduzioni di fatturato e di prezzo che la Commissione qualifica come "grave squilibrio del mercato".
Soggetti beneficiari e durata dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda gli agricoltori, le loro associazioni, le associazioni di tali associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute operanti nel settore degli alberi vivi e altre piante, bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale. La misura vale per sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, periodo scelto perché coincidente con la fase in cui si concentra la maggior parte della raccolta e commercializzazione.
Misure consentite
Gli accordi e le decisioni autorizzati possono riguardare esclusivamente:
- ritiri dal mercato o distribuzione gratuita;
- promozione comune dei prodotti florovivaistici;
- pianificazione temporanea della produzione.
I considerando chiariscono che tali strumenti possono includere, in concreto, ritiri collettivi per la distruzione ordinata dei prodotti, iniziative di promozione volte a stimolare l’acquisto e coordinamento collettivo degli impianti in vista della futura revoca delle restrizioni.
Limiti sostanziali e rapporto con il diritto della concorrenza
L’autorizzazione opera solo se gli accordi e le decisioni non compromettono il funzionamento del mercato interno e sono diretti esclusivamente alla stabilizzazione del settore. Restano quindi escluse intese che comportino, direttamente o indirettamente, compartimentazione dei mercati, discriminazione in base alla nazionalità o fissazione dei prezzi. Se le condizioni non sono o non sono più rispettate, si applica l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Il regolamento richiama inoltre i limiti già previsti dagli articoli 152, paragrafo 1 bis, 209, paragrafo 1, e 210, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Ambito territoriale
L’autorizzazione ha portata unionale: si applica all’intero territorio dell’Unione, poiché il grave squilibrio di mercato riguarda tutti gli Stati membri.
Obblighi informativi e controlli
Gli operatori interessati devono comunicare gli accordi o le decisioni all’autorità competente dello Stato membro che presenta la più alta percentuale di volume stimato di produzione interessato, indicando il volume stimato e il periodo di attuazione. Entro 25 giorni dalla fine del semestre autorizzato, devono poi indicare il volume effettivamente coperto.
Gli Stati membri, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, trasmettono alla Commissione:
- entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese, gli accordi e le decisioni di cui hanno ricevuto comunicazione nel corso di quel mese;
- entro 30 giorni dalla fine del periodo di sei mesi, un riepilogo degli accordi e delle decisioni attuati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione temporanea agli accordi e alle decisioni comuni
L’articolo 1 autorizza, per sei mesi dalla data di entrata in vigore, gli operatori elencati nel regolamento a concludere accordi e adottare decisioni comuni nel settore florovivaistico. Le misure consentite sono: ritiri dal mercato e distribuzione gratuita, promozione comune e pianificazione temporanea della produzione.
Condizione di compatibilità con il mercato interno e finalità di stabilizzazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che gli accordi e le decisioni autorizzati non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e siano finalizzati esclusivamente alla stabilizzazione del settore florovivaistico.
Ambito geografico
L’articolo 3 precisa che l’autorizzazione ha portata unionale e si applica al territorio dell’Unione.
Obblighi di comunicazione degli operatori e degli Stati membri
L’articolo 4 prevede che gli operatori comunichino senza indugio gli accordi o le decisioni concluse all’autorità competente dello Stato membro con la più alta percentuale di volume stimato di produzione interessato, indicando il volume di produzione stimato e il periodo di attuazione. Entro 25 giorni dalla fine dei sei mesi, gli stessi soggetti devono comunicare il volume effettivamente coperto. Gli Stati membri, secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, informano la Commissione entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese sugli accordi/decisioni comunicati nel periodo e, entro 30 giorni dalla fine del semestre, trasmettono un riepilogo degli accordi e decisioni attuati.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 5 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
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