Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3681/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Mesiano impugna l'ordinanza del 28/06/2023 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati connessi alla 'ndrangheta (art. 416-bis c.p. e reati connessi), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene che il Tribunale ha assunto l'esistenza di una 'ndrina Calabrò-Mileto inesistente e ha dato eccessivo peso a dichiarazioni di collaboratori che non lo indicano come partecipe della 'ndrangheta (ove talvolta risulta assolto in altri procedimenti). Denuncia l'inutilizzabilità, o la genericità, delle dichiarazioni di Alberto Pititto (parzialmente oscurate da omissis) e di altri collaboratori (Arena, Patania), nonché l'erronea valorizzazione di circostanze quali la morte del padre o l'attribuzione della "custodia" di armi come indici di appartenenza. Inoltre chiede che, avendo lo stesso Tribunale ritenuto insufficienti gli elementi per alcuni capi (66 e 67), ciò comporti l'annullamento della misura per tali capi.

La decisione

La Corte ha respinto in gran parte il ricorso: ha ritenuto infondato il motivo che impugnava la sussistenza di gravi indizi per i capi relativi all'associazione mafiosa e per molte delle imputazioni, ritenendo congrua la valutazione del Tribunale che ha considerato le dichiarazioni dei collaboratori (Iannello, Moscato, Mantella, Arena, Patania) unitamente alle intercettazioni come elementi corroboranti. Tuttavia la Corte ha accolto il ricorso limitatamente ai capi 66 e 67, perché le dichiarazioni di Pititto sono considerate de relato e prive di riscontri nei restanti elementi di indagine; ne è conseguita l'annullamento dell'ordinanza e dell'analogo provvedimento del GIP per quei soli capi e la formale scarcerazione di Mesiano limitatamente ai capi 66 e 67, mentre il ricorso è stato rigettato per il resto.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis codice penale

    Norma sull'associazione di tipo mafioso. Nel caso è stata interpretata dalla Corte come applicabile in presenza di valutazione unitaria di dichiarazioni di collaboratori e conversazioni intercettate che, se corroborate, costituiscono gravi indizi di partecipazione alla 'ndrangheta.

  • art. 110 codice penale

    Concorso di persone nel reato. Citato in connessione alle imputazioni con più soggetti coinvolti.

  • legge 2 ottobre 1967 n. 895 (artt. 1, 2, 4)

    Norme relative al controllo e all'importazione/traffico di armi. Nel provvedimento tali articoli sono stati richiamati per reati connessi al traffico di armi; la Corte ha però ritenuto insufficienti le prove specifiche di effettivo possesso per i capi 66 e 67.

  • art. 626 codice di procedura penale

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti relativi alla scarcerazione formale disposta dalla Corte per i capi annullati.

Massime di principio

  • La valutazione della sussistenza di gravi indizi per reati di tipo mafioso si effettua con giudizio unitario: dichiarazioni dei collaboratori possono essere valorizzate se corroborate da altri elementi (intercettazioni, riscontri oggettivi).
  • Dichiarazioni 'de relato' prive di riscontri concreti e non corroborate non sono sufficienti, da sole, a sostenere la gravità indiziaria per specifici reati (es. traffico o possesso di armi).
  • La genericità o parziale incertezza nelle dichiarazioni dei collaboratori può essere compensata da elementi investigativi ulteriori; in assenza di questi, la misura cautelare può essere annullata solo per le posizioni non suffragate da riscontri.
  • Un precedente proscioglimento o assoluzione in altri procedimenti non impedisce automaticamente il riconoscimento di gravi indizi in un procedimento diverso, ma costituisce elemento da considerare nella valutazione complessiva.
  • È possibile una decisione 'mista': annullamento della custodia cautelare solo per alcuni capi quando emergano specifiche carenze probatorie, con mantenimento della misura per gli altri capi adeguatamente motivati.
  • Le contestazioni difensive circa l'inutilizzabilità di dichiarazioni per omissis o oscuramento devono essere valutate concretamente: se le omissioni impediscono la verifica sostanziale delle affermazioni, quelle dichiarazioni rischiano di perdere efficacia probatoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.