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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35299/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto che ha confermato la confisca di prevenzione disposta nei confronti di Di Lorenzo Giuseppe (ai sensi dell'art. 1 lett. b) d.lgs. n.159/2011) e applicata anche a beni intestati alla moglie e ai figli. Le censure principali: eccessiva estensione temporale della pericolosità attribuita al proposto (inclusione di periodi di lunga detenzione), applicazione apodittica della presunzione di illecito accumulo anche per acquisti effettuati durante la detenzione o in momenti nei quali non risultano condanne; omessa o insufficiente verifica della correlazione tra singoli acquisti e attività illecite; ingiustificata svalutazione delle prove offerte dai familiari circa l'origine lecita della provvista per gli acquisti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che, nel giudizio di legittimità sulle misure di prevenzione, il sindacato è limitato alla verifica della violazione di legge e non consente una rivisitazione estesa della motivazione di merito; i terzi interessati possono contestare solo la fittizietà dell'intestazione e non l'insussistenza dei presupposti della misura nei confronti del proposto; la Corte territoriale ha adeguatamente analizzato i flussi reddituali del nucleo familiare e ha legittimamente ritenuto la correlazione tra gli accumuli ritenuti illeciti e gli investimenti anche nei periodi di detenzione, specie alla luce della reiterazione della pericolosità dopo la detenzione. Sono state dunque confermate le valutazioni di merito e rigettate le doglianze sui singoli acquisti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1 lett. b)

    Definisce la pericolosità sociale quale presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione; in particolare la Corte ha applicato la disciplina della confisca di prevenzione e la presunzione relativa di illecito accumulo dei beni acquisiti nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità

  • codice di procedura penale, art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e il pagamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 in applicazione di tale disposizione

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 33 del 2018 (giurisprudenza citata)

    Principio di ragionevolezza temporale nell'individuazione del periodo di operatività della pericolosità sociale; la Corte ha ritenuto che tale principio non sia stato violato nel caso concreto perché la valutazione dei flussi reddituali e la reiterazione della pericolosità giustificano l'estensione temporale adottata

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sulle misure di prevenzione la Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato alla verifica di violazioni di legge: non è ammessa una rinnovata valutazione estesa della motivazione di merito
  • I terzi (familari, intestatari formali) possono contestare principalmente la fittizietà dell'intestazione dei beni; non possono, nella loro qualità di terzi interessati, sollevare in via principale l'insussistenza dei presupposti della misura nei confronti del proposto
  • La pericolosità sociale determina la "misura temporale" della confisca: sono confiscabili i beni acquisiti in un arco temporale ragionevolmente correlato alla manifestazione della pericolosità, e la presunzione relativa di illecito accumulo può operare anche se la pericolosità si è manifestata in maniera intermittente, purché l'analisi complessiva renda plausibile l'origine illecita delle risorse
  • Per contrastare una confisca di prevenzione, è necessario fornire prove specifiche e circostanziate sull'origine lecita della provvista per ciascun bene; censure generiche o non circostanziate sui periodi temporali o sulla motivazione sono difficilmente ammissibili
  • Se i ricorsi sono dichiarati inammissibili nella fase di legittimità, i ricorrenti possono essere condannati alle spese e a pagamenti alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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