Cassazione Penale, Sentenza n. 35299/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto che ha confermato la confisca di prevenzione disposta nei confronti di Di Lorenzo Giuseppe (ai sensi dell'art. 1 lett. b) d.lgs. n.159/2011) e applicata anche a beni intestati alla moglie e ai figli. Le censure principali: eccessiva estensione temporale della pericolosità attribuita al proposto (inclusione di periodi di lunga detenzione), applicazione apodittica della presunzione di illecito accumulo anche per acquisti effettuati durante la detenzione o in momenti nei quali non risultano condanne; omessa o insufficiente verifica della correlazione tra singoli acquisti e attività illecite; ingiustificata svalutazione delle prove offerte dai familiari circa l'origine lecita della provvista per gli acquisti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che, nel giudizio di legittimità sulle misure di prevenzione, il sindacato è limitato alla verifica della violazione di legge e non consente una rivisitazione estesa della motivazione di merito; i terzi interessati possono contestare solo la fittizietà dell'intestazione e non l'insussistenza dei presupposti della misura nei confronti del proposto; la Corte territoriale ha adeguatamente analizzato i flussi reddituali del nucleo familiare e ha legittimamente ritenuto la correlazione tra gli accumuli ritenuti illeciti e gli investimenti anche nei periodi di detenzione, specie alla luce della reiterazione della pericolosità dopo la detenzione. Sono state dunque confermate le valutazioni di merito e rigettate le doglianze sui singoli acquisti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1 lett. b)
Definisce la pericolosità sociale quale presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione; in particolare la Corte ha applicato la disciplina della confisca di prevenzione e la presunzione relativa di illecito accumulo dei beni acquisiti nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità
codice di procedura penale, art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese e il pagamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 in applicazione di tale disposizione
Corte Costituzionale, sentenza n. 33 del 2018 (giurisprudenza citata)
Principio di ragionevolezza temporale nell'individuazione del periodo di operatività della pericolosità sociale; la Corte ha ritenuto che tale principio non sia stato violato nel caso concreto perché la valutazione dei flussi reddituali e la reiterazione della pericolosità giustificano l'estensione temporale adottata
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulle misure di prevenzione la Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato alla verifica di violazioni di legge: non è ammessa una rinnovata valutazione estesa della motivazione di merito
- I terzi (familari, intestatari formali) possono contestare principalmente la fittizietà dell'intestazione dei beni; non possono, nella loro qualità di terzi interessati, sollevare in via principale l'insussistenza dei presupposti della misura nei confronti del proposto
- La pericolosità sociale determina la "misura temporale" della confisca: sono confiscabili i beni acquisiti in un arco temporale ragionevolmente correlato alla manifestazione della pericolosità, e la presunzione relativa di illecito accumulo può operare anche se la pericolosità si è manifestata in maniera intermittente, purché l'analisi complessiva renda plausibile l'origine illecita delle risorse
- Per contrastare una confisca di prevenzione, è necessario fornire prove specifiche e circostanziate sull'origine lecita della provvista per ciascun bene; censure generiche o non circostanziate sui periodi temporali o sulla motivazione sono difficilmente ammissibili
- Se i ricorsi sono dichiarati inammissibili nella fase di legittimità, i ricorrenti possono essere condannati alle spese e a pagamenti alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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