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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05131/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di fornitura di 25 locomotive e da una garanzia fideiussoria/polizza rilasciata a favore della società committente per assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni. La società beneficiaria della garanzia escuteva la polizza nei confronti della banca garante per l’importo massimo previsto, ottenendo dapprima decreto ingiuntivo. Le banche opponevano il decreto e chiamavano in causa il fornitore principale e il controgarante, sostenendo tra l’altro che la garanzia fosse stata escussa oltre il termine, che il credito fosse già estinto per compensazione e che la richiesta fosse abusiva, in violazione dell’exceptio doli generalis. La Corte d’appello revocava il decreto ingiuntivo, riteneva scaduto il termine di escussione della garanzia, qualificava l’escussione come abusiva, accertava l’indebito conseguente all’esecuzione forzata e condannava la società beneficiaria alla restituzione di quanto incassato. Nel ricorso per cassazione la società beneficiaria articolava dieci motivi: contestava, in sintesi, la legittimazione processuale della banca a seguito di fusioni societarie; la qualificazione dell’escussione come abusiva; l’erronea applicazione dell’exceptio doli in presenza di una garanzia autonoma a prima richiesta; l’omesso esame dell’inadempimento del fornitore principale; l’interpretazione della disciplina contrattuale sulle due garanzie e sulle penali; l’utilizzo di un preteso giudicato esterno; la revoca del decreto ingiuntivo per compensazione; la condanna alla restituzione delle somme versate in sede esecutiva; e l’asserita omessa pronuncia su varie eccezioni processuali e domande nuove. La Suprema Corte ha esaminato i motivi e li ha ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati, rilevando soprattutto che le censure miravano a ottenere una nuova valutazione del merito e della documentazione, non consentita in sede di legittimità, e che la Corte territoriale aveva motivatamente ricostruito l’abusività dell’escussione e l’estinzione del credito per compensazione già al momento del ricorso monitorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla legittimazione della banca incorporante, sulla qualificazione dell’escussione della garanzia come abusiva, sull’interpretazione delle clausole contrattuali e dell’exceptio doli, sulla dedotta novità o omessa pronuncia di alcune eccezioni processuali, nonché sulla condanna alla restituzione delle somme pagate in esecuzione. Ha inoltre dichiarato inammissibili le doglianze che tendevano a un nuovo esame del materiale probatorio e della ricostruzione fattuale. Conseguentemente, è rimasta ferma la decisione d’appello che aveva revocato il decreto ingiuntivo, accertato la scadenza del termine per l’escussione della garanzia, riconosciuto l’abusività della richiesta di pagamento e condannato la società beneficiaria alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con condanna della ricorrente anche alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato in relazione alla legittimazione processuale e alla successione societaria dopo fusione

  • art. 112 c.p.c.

    evocato per le censure di omessa pronuncia e motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza impugnata era sufficientemente motivata o aveva implicitamente deciso sulle eccezioni

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedurre vizi di motivazione e omessa pronuncia, ritenuti insussistenti

  • art. 1322 c.c.

    richiamato nelle censure sulla garanzia autonoma e sull’autonomia contrattuale; la Corte ha ritenuto corretta la lettura della garanzia e dell’abusività dell’escussione

  • art. 1325 c.c.

    richiamato nelle censure sulla struttura del negozio di garanzia

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l’interpretazione delle clausole contrattuali e della garanzia

  • art. 1374 c.c.

    richiamato per l’integrazione del contratto e la lettura complessiva della garanzia

  • art. 1375 c.c.

    richiamato in tema di buona fede nell’esecuzione e nell’escussione della garanzia

  • art. 1175 c.c.

    richiamato in tema di correttezza e buona fede del creditore nell’uso dello strumento di garanzia

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere probatorio sulle condizioni dell’escussione e sull’abusività

  • art. 2698 c.c.

    richiamato insieme all’onere della prova nelle censure della ricorrente

  • art. 1945 c.c.

    richiamato nelle censure sulla garanzia autonoma e sull’exceptio doli

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione al giudicato esterno e alla sua rilevabilità officiosa

  • art. 2033 c.c.

    richiamato per la ripetizione dell’indebito conseguente all’esecuzione forzata di somme non dovute

  • art. 2041 c.c.

    richiamato in via subordinata per la restituzione delle somme indebitamente percepite

  • art. 2043 c.c.

    richiamato nell’atto di appello e nel ricorso in relazione alla domanda risarcitoria per escussione asseritamente abusiva

  • art. 2330 c.c.

    richiamato con riferimento agli effetti della fusione societaria e alla successione nei rapporti

  • art. 2504 c.c.

    richiamato con riferimento alla fusione per incorporazione e all’estinzione della società incorporata

  • art. 2504-bis c.c.

    richiamato con riferimento agli effetti successori della fusione

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato in tema di decreto ingiuntivo e della sua revoca in opposizione

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato in tema di opposizione a decreto ingiuntivo

  • artt. 645 ss. c.p.c.

    richiamati per la disciplina dell’opposizione a decreto ingiuntivo

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato sul divieto di domande nuove e sulla dedotta novità dell’eccezione di giudicato

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità processuali e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per le memorie depositate in prossimità dell’adunanza

  • art. 190 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla comparsa conclusionale e alla replica

  • art. 494 c.p.c.

    richiamato in tema di versamento al momento dell’esecuzione forzata

  • art. 47 delle Condizioni Generali di Contratto FS

    richiamato come disciplina contrattuale delle obbligazioni del fornitore

  • art. 56 delle Condizioni Generali di Contratto FS

    richiamato come disciplina contrattuale delle obbligazioni del fornitore

  • art. 1490 c.c.

    richiamato nelle condizioni di fornitura relative a vizi e difetti

  • art. 1492 c.c.

    richiamato nelle condizioni di fornitura relative a vizi e difetti

  • art. 1497 c.c.

    richiamato nelle condizioni di fornitura relative a vizi e difetti

  • art. 1512 c.c.

    richiamato nelle condizioni di fornitura e nelle garanzie di buon funzionamento

Massime di principio

  • In presenza di fusione per incorporazione, la legittimazione processuale spetta al solo soggetto incorporante, ma i rapporti processuali già instaurati dal soggetto incorporato possono proseguire nei limiti in cui i rispettivi diritti e obblighi siano stati trasferiti all’incorporante.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove: la contestazione deve investire il ragionamento giuridico della sentenza impugnata, non la ricostruzione del materiale istruttorio.
  • L’exceptio doli generalis può fondare il rifiuto di pagamento o la qualificazione come abusiva dell’escussione di una garanzia quando la richiesta sia oggettivamente anomala e sorretta da elementi di mala fede, come l’azionamento di un credito già estinto o il ricorso alla garanzia per una funzione diversa da quella pattuita.
  • Nell’interpretazione di una garanzia bancaria o assicurativa va valorizzato il testo complessivo dell’impegno assunto, la sequenza temporale delle diverse garanzie e la corrispondenza tra evento garantito, periodo di copertura e documentazione richiesta per l’escussione.
  • Se, al momento dell’introduzione del procedimento monitorio, il credito azionato è già estinto per compensazione o per altra causa, il decreto ingiuntivo è revocabile e l’escussione della garanzia riferita a quel credito può essere qualificata come abusiva.
  • La domanda di restituzione delle somme pagate in forza di un titolo poi caducato non è necessariamente nuova se costituisce sviluppo consequenziale della pretesa di accertamento dell’indebito e dell’opposizione al decreto ingiuntivo, purché rimanga nel perimetro della lite già introdotta.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoCompensazioneImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoAbuso del dirittoGiudicato

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