Ordinanza n. 64/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto ministeriale n. -OMISSIS- datato 16/12/2025 e notificato il 30/12/2025, con il quale è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio di -OMISSIS- ai sensi dell’art. 6, 19, 20 e 21 DPR 737/81; - della delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina del 17/10/2025; - della relazione istruttoria del funzionario istruttore - Questura di Reggio Emilia datata 12/09/2025; - nonché di ogni ulteriore atto connesso, consequenziale e presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di sospensione dal servizio, unitamente agli atti disciplinari presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di appartenenza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, un decreto ministeriale del 16 dicembre 2025, notificato il 30 dicembre 2025, con cui gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ai sensi degli articoli 6, 19, 20 e 21 del d.P.R. 737/1981. Sono stati inoltre impugnati la deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina del 17 ottobre 2025, la relazione istruttoria del funzionario istruttore della Questura di Reggio Emilia del 12 settembre 2025 e ogni atto connesso, consequenziale e presupposto. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti né le specifiche contestazioni disciplinari.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze del ricorrente fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, senza procedere all'esame sostanziale della fondatezza dei motivi o alla sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Ai sensi dell'articolo 55, comma 10, c.p.a., ha fissato la trattazione del ricorso alla pubblica udienza del 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Quando le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice può fissare la trattazione della causa nel merito in luogo di concedere la misura cautelare.
art. 6 d.P.R. 737/1981
Richiamato quale base normativa della sanzione disciplinare impugnata; il testo non precisa il contenuto applicato.
art. 19 d.P.R. 737/1981
Richiamato quale base normativa della sanzione disciplinare impugnata; il testo non precisa il contenuto applicato.
art. 20 d.P.R. 737/1981
Richiamato quale base normativa della sanzione disciplinare impugnata; il testo non precisa il contenuto applicato.
art. 21 d.P.R. 737/1981
Richiamato quale base normativa della sanzione disciplinare impugnata; il testo non precisa il contenuto applicato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le esigenze del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice può utilizzare il meccanismo di cui all'articolo 55, comma 10, c.p.a. e non concedere la sospensione dell'atto impugnato.
- La fissazione della trattazione del merito ai sensi dell'articolo 55, comma 10, c.p.a. non comporta, di per sé, una valutazione definitiva sulla fondatezza o infondatezza dei motivi di ricorso.
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