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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1485/2020 del 23/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento emesso dalla società ricorrente per il pagamento della TIA relativa agli anni 2006, 2007 e 2008. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo illegittima la deliberazione comunale n. 44 del 2006 sulla cui base era stata emessa la fattura; la Commissione tributaria regionale aveva confermato tale decisione, considerando che, dopo la soppressione della TIA 1 da parte del D.Lgs. n. 152 del 2006, il Comune non potesse istituire nuovamente un regime tariffario non più vigente. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, trattati congiuntamente: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 238, comma 11, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e l'erronea valutazione della legittimità della deliberazione comunale; con il secondo ha dedotto violazione di legge e omesso esame di un punto decisivo, lamentando che la CTR non avesse considerato l'indirizzo espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4756/2013.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi, esaminati congiuntamente perché riferiti al medesimo profilo normativo. Ha stabilito che dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, era soppressa la TIA 1 istituita dal D.Lgs. n. 22 del 1997 e cessava il regime transitorio previsto dal D.P.R. n. 158 del 1999. Le clausole di salvaguardia consentivano soltanto la prosecuzione delle discipline regolamentari già vigenti e dei provvedimenti attuativi già adottati, ma non autorizzavano i Comuni che applicavano ancora la TARSU a passare alla TIA 1 dopo la sua soppressione. La deliberazione comunale del 30 maggio 2006, istitutiva della TIA 1 in via sperimentale, era quindi illegittima. La Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità per le obiettive incertezze normative e giurisprudenziali e ha dato atto dei presupposti processuali per l'eventuale versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 238, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006

    “La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.”

    La TIA 1 è stata soppressa dal 29 aprile 2006, salva la limitata ultrattività prevista dal comma 11 per le discipline regolamentari già vigenti.

  • art. 238, comma 11, D.Lgs. n. 152/2006

    “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”

    La disposizione conserva le discipline regolamentari già vigenti durante il passaggio al nuovo sistema, ma non permette di istituire dopo la soppressione della TIA 1 una tariffa non più prevista.

  • art. 264, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 152/2006

    “Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 cit., continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto”

    La continuità normativa è assicurata mantenendo applicabili i provvedimenti attuativi già adottati, non consentendo l'adozione di nuovi atti istitutivi della TIA 1 dopo la sua soppressione.

  • art. 49, D.Lgs. n. 22/1997

    “il Regolamento adottato con la delib. cons. com. del 30/5/2006, istitutiva della TIA 1 “in via sperimentale” nel Comune di Latina, si colloca temporalmente in una fase della trasformazione della disciplina fiscale in cui, stante la mancata adozione del regolamento attuativo di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 6, i Comuni che già erano passati dalla TARSU alla TIA 1 potevano continuare ad applicarla, essendo tale sistema tariffario destinato ad operare sino alla adozione della disciplina attuativa prevista dal Codice dell’Ambiente, così come i Comuni che tale opzione non avevano effettuato, potevano continuare ad applicare la TARSU – i cui criteri di determinazione sono stati peraltro estesi alla TIA – ma era loro precluso di passare alla “tariffa” prevista dal Decreto Ronchi, ormai destinata ad essere sostituita dalla “tariffa” del Codice dell’Ambiente, intesa come “corrispettivo” del servizio prestato e, pertanto, necessitante di un’apposta regolamentazione (mai intervenuta)”

    Dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, i Comuni già passati alla TIA 1 potevano proseguirne l'applicazione nelle more della nuova disciplina attuativa; quelli rimasti in regime TARSU potevano continuare ad applicare la TARSU, ma non potevano passare ex novo alla TIA 1.

  • art. 11, D.P.R. n. 158/1999

    “Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, cit.), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i). cit.); laddove, allora, – ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), – alcun regime transitorio (qual correlato all’istituzione della TIA 1; D.Lgs. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già “vigenti” ed i “provvedimenti attuativi” già adottati) all’indomani della soppressione di quella stessa tassa (la TIA 1).”

    Il regime transitorio previsto dal D.P.R. n. 158 del 1999 è cessato con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006; non residua un regime transitorio che consenta l'istituzione della TIA 1 oltre la salvaguardia dei regolamenti e dei provvedimenti attuativi già vigenti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    “va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.”

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    “va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.”

    La disposizione è richiamata quale parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    “va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.”

    La norma ha inserito la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.

Massime di principio

  • Dalla soppressione della TIA 1 disposta dall'art. 238, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006, con effetto dal 29 aprile 2006, consegue la cessazione del regime transitorio relativo alla sua istituzione, salvo la prosecuzione delle discipline regolamentari già vigenti e dei provvedimenti attuativi già adottati.
  • Nelle more dell'adozione della disciplina attuativa della nuova tariffa prevista dal Codice dell'ambiente, i Comuni che avevano già adottato la TIA 1 potevano continuare ad applicare la disciplina vigente; i Comuni che applicavano ancora la TARSU potevano proseguire con tale regime, ma non potevano passare ex novo alla TIA 1 dopo la sua soppressione.
  • Le clausole di salvaguardia dirette a evitare soluzioni di continuità normativa conservano gli atti regolamentari e attuativi già esistenti, ma non comportano l'ultrattività della norma istitutiva soppressa né consentono l'adozione di nuovi atti istitutivi del regime non più vigente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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