Sentenza n. 3891/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari del Decreto Dirigenziale n. M_D -OMISSIS-REG2023 -OMISSIS-del 17.05.2023, notificato in data 28.05.2023, con il quale il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare ha decretato “…la sanzione della perdita del grado per rimozione all''esito di procedimento disciplinare, ai sensi degli articoli 861, comma 1, lett. d); 865; 867, comma 1; 923, comma 3 e 1357, lettera d), del Codice dell''Ordinamento Militare”; nonché del verbale redatto dalla Commissione di Disciplina con il quale l''interessato è stato ritenuto “non meritevole di conservare il grado”, nonché ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguenziale, prodromico e collegato al presente ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di perdita del grado per rimozione, unitamente al verbale della Commissione di disciplina e agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale con cui, all’esito di un procedimento disciplinare di stato, gli è stata inflitta la perdita del grado per rimozione, in relazione alla gestione di buoni pasto M.O.S. Egli ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 1392 e 1393 del Codice dell’ordinamento militare, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto attendere la definizione del procedimento penale, che il procedimento disciplinare sarebbe stato avviato oltre il termine perentorio di sessanta giorni dagli accertamenti preliminari, che vi sarebbe stata un’ingiustificata inattività procedimentale e che la sospensione dal servizio sarebbe stata illegittima. Ha inoltre lamentato la violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza, correttezza e tempestività dell’azione amministrativa. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere, travisamento dei fatti, difetto assoluto di motivazione, carenza istruttoria e irragionevolezza della sanzione. In particolare, ha sostenuto che il provvedimento si sarebbe fondato sul mero riepilogo della notizia di reato, senza adeguata prova degli addebiti; che non sarebbe stato considerato il contenuto delle relazioni della Commissione Ticket Restaurant e del Capo del Servizio amministrativo; che non vi sarebbe stato danno erariale; che la contestazione non avrebbe rappresentato la reale gravità dell’addebito poi sanzionato con la misura più severa; e che sarebbe stato violato il principio di gradualità della sanzione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alle censure procedimentali, ha ritenuto applicabile la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 919, commi 1 e 3, 917, comma 1, e 1393, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare. Alla scadenza del quinquennio massimo di sospensione precauzionale connessa al procedimento penale, l’Amministrazione poteva, in presenza di fatti di eccezionale gravità e previa valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della condotta, avviare il procedimento disciplinare, disporne contestualmente la sospensione e adottare una nuova sospensione precauzionale connessa al procedimento disciplinare. Il procedimento è stato quindi legittimamente riassunto dopo la definizione del procedimento penale mediante archiviazione per prescrizione, con rinnovo della contestazione e invito a nominare un difensore. Le doglianze fondate sugli artt. 1392 e 1393 del Codice dell’ordinamento militare sono state ritenute non fondate perché riferite a una sequenza procedimentale diversa da quella concretamente seguita dall’Amministrazione. Quanto ai vizi sostanziali, il giudice ha ricordato che la valutazione della gravità dell’infrazione e la scelta della sanzione disciplinare militare esprimono ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto in presenza di travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità, palese irrazionalità, illogicità o incoerenza rispetto all’istruttoria. Nel caso concreto, la relazione finale dell’inchiesta formale aveva esaminato le memorie difensive e indicato specificamente i fatti contestati: il militare aveva ordinato autonomamente un rilevante numero di buoni pasto, senza autorizzazione, sostituendosi alle figure direttive, e una parte dei ticket non risultava distribuita o recuperata. Tali risultanze trovavano conferma nella relazione del Capo del Servizio amministrativo e nelle verifiche sulla contabilità, dalle quali emergevano ordini effettuati senza informare la gerarchia, distribuzioni solo parziali e occultamento di alcune fatture. L’assenza di danno erariale non è stata ritenuta decisiva, poiché l’Amministrazione ne aveva spiegato l’irrilevanza ai fini disciplinari e la condotta era autonomamente lesiva dei doveri connessi allo status militare. Il TAR ha quindi escluso difetto di istruttoria, travisamento, carenza motivazionale e manifesta irragionevolezza della sanzione, anche considerando che l’archiviazione per prescrizione non aveva natura assolutoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.305,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1392 d.lgs. 66/2010
Il giudice ha escluso la violazione della disciplina richiamata, ritenendo che la fattispecie fosse regolata dalla diversa sequenza procedimentale prevista per la sospensione del procedimento disciplinare connessa alla pendenza di un procedimento penale.
art. 1393 d.lgs. 66/2010
La disposizione consente, nella sequenza considerata, la sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione del procedimento penale; il procedimento può essere riassunto dopo la conoscenza della definizione del processo penale.
art. 919, commi 1 e 3, d.lgs. 66/2010
Alla scadenza del limite massimo della sospensione precauzionale connessa al procedimento penale, l’Amministrazione può, per fatti di eccezionale gravità e previa valutazione della condotta, avviare e contestualmente sospendere il procedimento disciplinare e disporre una nuova sospensione precauzionale connessa al procedimento disciplinare.
art. 917, comma 1, d.lgs. 66/2010
Costituisce la base normativa della sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego connessa a un procedimento disciplinare per fatti di particolare gravità.
art. 861, comma 1, lett. d), d.lgs. 66/2010
È richiamato quale fondamento normativo della sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione.
art. 865 d.lgs. 66/2010
È richiamato nel provvedimento sanzionatorio quale disposizione applicata nell’ambito della perdita del grado per rimozione.
art. 867, comma 1, d.lgs. 66/2010
È richiamato quale ulteriore disposizione normativa posta a fondamento della sanzione disciplinare.
art. 923, comma 3, d.lgs. 66/2010
È richiamato quale disposizione applicata per la sanzione disciplinare oggetto di giudizio.
art. 1357, lett. d), d.lgs. 66/2010
È richiamato quale fondamento normativo della sanzione disciplinare inflitta.
art. 1378 d.lgs. 66/2010
È richiamato con riferimento all’avvio del procedimento disciplinare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Alla scadenza del termine massimo della sospensione precauzionale dall’impiego disposta per la pendenza di un procedimento penale, l’Amministrazione militare può, quando permanga un procedimento penale relativo a fatti di eccezionale gravità e previa valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della condotta, avviare il procedimento disciplinare, disporne contestualmente la sospensione fino alla definizione del procedimento penale e adottare una nuova sospensione precauzionale connessa al procedimento disciplinare.
- La riassunzione del procedimento disciplinare sospeso ai sensi dell’art. 1393 del Codice dell’ordinamento militare dopo la definizione del procedimento penale è legittima quando sia accompagnata dal rinnovo della contestazione degli addebiti e dall’invito all’interessato a nominare un difensore per la prosecuzione dell’inchiesta formale.
- La valutazione della gravità dei fatti e la scelta della sanzione nell’ambito della potestà disciplinare militare costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, salvo che emergano travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità, palese irrazionalità, illogicità o incoerenza rispetto alle risultanze istruttorie.
- L’assenza di un danno erariale non esclude di per sé la rilevanza disciplinare della condotta del militare quando l’addebito riguardi l’autonoma assunzione di attività amministrative non autorizzate, la violazione della catena gerarchica e degli obblighi di correttezza e responsabilità connessi allo status militare.
- Una relazione finale che esamini puntualmente le memorie difensive, descriva i fatti contestati, valuti le risultanze documentali e indichi le ragioni della rilevanza disciplinare della condotta è idonea a escludere i vizi di difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e carenza di motivazione.
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