Cassazione Penale, Ordinanza n. 38072/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico e privo del necessario confronto puntuale con la motivazione della decisione di merito. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un tentativo di furto aggravato. L'unico motivo dedotto denunciava, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., un vizio di motivazione in relazione alla ritenuta eccessività della pena irrogata. Secondo la Corte di cassazione, però, il motivo era formulato in modo generico e non si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare il dissenso sulla misura della pena senza indicare ragioni di diritto ed elementi di fatto idonei a sostenerlo.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato come norma integrante il titolo del reato contestato, quale tentativo di furto.
art. 624 c.p.
richiamato come norma incriminatrice del furto oggetto di condanna.
art. 625 c.p.
richiamato per le aggravanti contestate al reato di furto.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
norma invocata per denunciare il vizio di motivazione sulla misura della pena.
art. 581 c.p.p.
richiamato per il principio secondo cui i motivi di impugnazione devono indicare specificamente ragioni di diritto ed elementi di fatto.
art. 591 c.p.p.
richiamato a fondamento dell'inammissibilità dei motivi non specifici.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica al provvedimento impugnato, con puntuale confronto con la motivazione resa dal giudice di merito.
- La mera deduzione della eccessività della pena, se non accompagnata dall'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che la renderebbero illegittima o incongrua, integra un motivo generico e quindi inammissibile.
- L'inammissibilità per genericità discende quando il motivo di ricorso non si confronta con le rationes decidendi della sentenza impugnata, venendo meno la funzione propria dell'impugnazione.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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