Cassazione Penale, Sentenza n. 31301/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il condannato aveva chiesto in sede esecutiva l'estinzione per prescrizione della pena detentiva ex art. 172 c.p. con riferimento a due condanne incluse in un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza e poi l'opposizione, ritenendo: da un lato, che il termine di prescrizione della pena, in presenza di sospensione condizionale poi revocata, decorresse dalla irrevocabilità della sentenza che costituisce presupposto della revoca; dall'altro, che la recidiva non fosse esclusa. Con il ricorso per cassazione furono dedotti due motivi: 1) violazione dell'art. 172, commi 1 e 4, c.p. e vizio di motivazione, sostenendosi che il termine di prescrizione sarebbe decorso solo dal momento in cui è divenuta definitiva la decisione di revoca del beneficio della sospensione condizionale, e che nel caso concreto la sentenza di appello era irrevocabile solo dal 12 aprile 2012; 2) violazione dell'art. 172, comma 7, c.p. e vizio di motivazione, deducendosi che nella sentenza di cognizione non vi era un formale riconoscimento della recidiva ex art. 99 c.p., sicché non poteva ritenersi operante la preclusione alla prescrizione della pena sulla base della sola contestazione nel capo di imputazione. Il Procuratore generale concludeva per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: la preclusione alla prescrizione della pena, quando intervenga una condanna per delitto della stessa indole dopo l'irrevocabilità della prima sentenza ma nel periodo in cui la pena era sospesa e non ancora eseguibile, opera comunque, perché il termine di prescrizione non era ancora decorso. La Corte ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: il giudice dell'esecuzione non aveva adeguatamente verificato se la recidiva fosse stata effettivamente accertata e riconosciuta nel giudizio di cognizione, essendo insufficiente la sola contestazione. Per questo l'ordinanza è stata annullata limitatamente alla richiesta di estinzione della pena riferita alla sentenza della Corte d'appello di Bologna, con rinvio al Tribunale di Rimini per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 172 c.p.
disciplina l'estinzione della pena per decorso del tempo; il termine decorre dalla irrevocabilità della condanna e la preclusione opera per i recidivi qualificati, per i delinquenti abituali/professionali/per tendenza e in caso di nuova condanna alla reclusione per delitto della stessa indole nel tempo necessario all'estinzione.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
richiamato come parametro per denunciare erronea applicazione della legge penale.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
richiamato come parametro per denunciare il vizio di motivazione.
art. 99 c.p.
richiamato in relazione alla recidiva, la cui effettiva applicazione deve risultare da una statuizione del giudice e non dalla sola contestazione.
art. 172, comma 1, c.p.
la pena della reclusione si estingue col decorso del tempo previsto dalla norma.
art. 172, comma 4, c.p.
il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dalla sottrazione volontaria all'esecuzione già iniziata.
art. 172, comma 7, c.p.
esclude l'estinzione della pena in presenza delle condizioni tipizzate, tra cui la recidiva qualificata.
Massime di principio
- Ai fini dell'estinzione della pena ex art. 172 c.p., quando la pena è stata sospesa condizionalmente e la sospensione viene meno per effetto di una successiva condanna, la verifica del decorso del termine va compiuta tenendo conto della nuova situazione esecutiva e della disciplina della preclusione prevista dal comma 7.
- La preclusione alla prescrizione della pena opera non solo quando la recidiva qualificata sia stata accertata nella sentenza che infligge la pena da prescrivere, ma anche quando sia stata accertata da una sentenza successiva divenuta irrevocabile entro il termine di maturazione della prescrizione.
- La sola contestazione della recidiva nel capo di imputazione non basta: occorre una statuizione del giudice di cognizione che la riconosca, anche eventualmente in forma implicita ma comunque desumibile da una specifica valutazione; in mancanza, non può ritenersi operante la preclusione prevista dall'art. 172, comma 7, c.p.
- In sede esecutiva il giudice deve verificare in modo effettivo se la recidiva sia stata realmente applicata nel giudizio di cognizione; l'omessa verifica integra vizio censurabile in cassazione.
- Quando una successiva condanna per delitto della stessa indole interviene dopo l'irrevocabilità della prima sentenza ma prima dell'inizio del decorso del termine di prescrizione della pena sospesa, la preclusione può operare perché la pena, al momento del fatto successivo, era ancora non eseguibile e il termine non era ancora iniziato a decorrere.
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