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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04211/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un investitore aveva convenuto in giudizio la banca cessionaria e la banca originaria in liquidazione coatta amministrativa per ottenere la declaratoria di nullità dei contratti quadro di investimento e, di riflesso, degli acquisti di azioni della banca emittente, con conseguente restituzione della somma di euro 250.000,00 versata in esecuzione di tali operazioni, oltre accessori. Il tribunale aveva respinto le domande; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo inammissibili le domande verso la banca cessionaria per difetto di legittimazione passiva e improcedibili quelle verso l'interventore ai sensi dell'art. 83 t.u.b. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.l. 25 giugno 2017 n. 99, dell'art. 2741 c.c. e dell'art. 23 TUF, sostenendo l'erroneità del difetto di legittimazione passiva della banca cessionaria; con il secondo motivo ha censurato la condanna alle spese in favore della banca in liquidazione, invocando l'art. 92 c.p.c. La Corte ha rilevato che la banca cessionaria non era cessionaria in concreto del credito restitutorio azionato, poiché il contratto di cessione d'azienda del 26 giugno 2017, in attuazione dell'art. 3, lett. b), d.l. n. 99/2017, escludeva le pretese connesse alla sottoscrizione di azioni o obbligazioni della banca in liquidazione; ha inoltre richiamato il principio secondo cui il credito alla restituzione di quanto versato per acquisti di prodotti finanziari nulli è escluso dai rapporti trasferiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.l. n. 99/2017, poiché il credito trae origine da un fatto anteriore alla cessione. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta l'applicazione del principio di soccombenza nella regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condiviso la ricostruzione della corte territoriale sulla esclusione, dal perimetro della cessione d'azienda disciplinata dall'art. 3 d.l. n. 99/2017, delle pretese restitutorie collegate alla sottoscrizione di azioni o obbligazioni della banca in liquidazione, osservando che si tratta di un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo relativo alle spese, perché il giudice di merito aveva correttamente applicato il principio della soccombenza. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., e al versamento dell'ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 25 giugno 2017 n. 99

    la cessione d'azienda bancaria in favore dell'ente cessionario non comprende le pretese connesse alla sottoscrizione di azioni o obbligazioni della banca in liquidazione, né i correlati crediti restitutori dell'investitore, anche se azionati successivamente, quando il fatto generatore è anteriore alla cessione

  • art. 2741 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa responsabilità della banca cessionaria, ma non ritenuto idoneo a superare l'esclusione del credito dal perimetro della cessione

  • art. 23 TUF

    richiamato dal ricorrente in relazione ai contratti di investimento, senza che la censura sia stata accolta

  • art. 83 t.u.b.

    richiamato con riferimento alla declaratoria di improcedibilità delle domande nei confronti dell'interventore in primo grado

  • art. 92 c.p.c.

    invocato per contestare la regolazione delle spese, ma la censura è stata ritenuta inammissibile poiché il giudice ha applicato il principio di soccombenza

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    la Corte, definendo il giudizio in conformità alla proposta, ha condannato la parte istante al pagamento di una somma equitativa e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • Cass., Sez. Un., n. 898/2018

    richiamata per escludere che la pretesa nullità del contratto c.d. monofirma potesse incidere sulla clausola di esclusione dalla cessione

  • Cass. 22 dicembre 2023, n. 35820

    richiamata per affermare che il credito restitutorio dell'investitore, pur azionato in un giudizio successivo, trae origine da un fatto anteriore alla cessione e resta escluso dai rapporti trasferiti

  • Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2023, n. 28540

    richiamata in tema di condanna ex art. 96 c.p.c. quando il giudizio è definito in conformità alla proposta del relatore

Massime di principio

  • Nei trasferimenti d'azienda bancaria disciplinati dal d.l. n. 99/2017, il perimetro dei rapporti trasferiti va determinato in base al contenuto del contratto di cessione e alle esclusioni espressamente previste; le pretese dell'investitore connesse alla sottoscrizione di azioni o obbligazioni della banca in liquidazione possono restare fuori dal trasferimento.
  • Il credito alla restituzione delle somme versate per l'acquisto di prodotti finanziari nulli non è trasferito al cessionario quando il fatto genetico della pretesa è anteriore alla cessione, anche se la domanda giudiziale sia proposta successivamente.
  • La deduzione della nullità del contratto quadro o della 'monofirma' non è sufficiente, di per sé, a superare un accertamento di merito sulla non riferibilità del credito al soggetto cessionario, ove la clausola di esclusione del trasferimento risulti omnicomprensiva.
  • In sede di legittimità non è sindacabile l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla ricostruzione del perimetro della cessione e sulla conseguente carenza di legittimazione passiva del convenuto, salvo specifici vizi di legittimità.
  • La censura sulla regolazione delle spese è inammissibile quando il giudice di merito abbia applicato correttamente il principio della soccombenza.
  • Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta di definizione, può operare la condanna della parte istante ex art. 96 c.p.c., oltre agli ulteriori oneri processuali previsti dal testo unico sulle spese di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaSpese di liteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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