Regolamento (UE) 2024/1851
Regolamento (UE) 2024/1851 del Consiglio, del 25 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per taluni prodotti agricoli e industriali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco dei prodotti beneficiari della sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune previsto dal regolamento (UE) 2021/2278. Vengono soppressa una serie di voci, modificate alcune descrizioni e aliquote, e aggiunte numerose nuove sospensioni, per garantire approvvigionamenti adeguati alle industrie dell’Unione e sostenere filiere industriali strategiche, in particolare quella delle batterie e dei veicoli elettrici. L’efficacia è retrodatata al 1o luglio 2024 per evitare interruzioni nell’applicazione del regime.
Modifica il regolamento (UE) 2021/2278 aggiornando l’elenco dei prodotti agricoli e industriali per i quali sono sospesi i dazi della tariffa doganale comune.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione dei prodotti elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2021/2278, come modificato dal presente regolamento. Incide su operatori economici importatori, industrie utilizzatrici e autorità doganali degli Stati membri; riguarda in particolare prodotti agricoli, chimici, industriali e componenti per batterie, veicoli, elettronica, magneti e altri beni intermedi. Alcune sospensioni sono soggette a controllo doganale dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Le modifiche si applicano dal 1o luglio 2024; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento (UE) 2021/2278 sulle sospensioni dei dazi TDC
Il regolamento interviene sul sistema delle sospensioni autonome dei dazi della tariffa doganale comune già disciplinato dal regolamento (UE) 2021/2278. La finalità, richiamata nei considerando, è assicurare un approvvigionamento sufficiente di prodotti non prodotti in quantità adeguate nell’Unione, evitare perturbazioni di mercato e sostenere specifiche filiere industriali, in particolare quella delle batterie.
Finalità e contesto economico
Secondo il preambolo, alcune merci non figuranti nell’elenco originario del regolamento 2021/2278 non sono fabbricate in quantità sufficienti nell’Unione per soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici. In tali casi il Consiglio ritiene opportuno concedere sospensioni complete dei dazi TDC; per alcuni prodotti connessi alla produzione di batterie viene invece prevista una sospensione parziale, con riesame obbligatorio anticipato al 31 dicembre 2024, per tenere conto dell’evoluzione a breve termine del settore.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda gli operatori che importano nell’Unione i prodotti elencati nell’allegato del regolamento 2021/2278 come modificato, nonché le autorità doganali chiamate ad applicare le sospensioni e, ove previsto, il controllo dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. L’oggetto materiale comprende un’ampia gamma di beni agricoli e industriali: sostanze chimiche, intermedi farmaceutici, componenti per batterie, motori elettrici, magneti permanenti, materiali tecnici, parti per veicoli e moduli industriali complessi.
Modifiche all’allegato: soppressioni e sostituzioni
L’allegato del regolamento 2021/2278 è modificato in tre modi principali:
- vengono soppresse numerose voci identificate da specifici numeri di serie;
- alcune voci esistenti sono sostituite con nuove descrizioni e nuovi riferimenti NC/TARIC, con aggiornamento di caratteristiche tecniche, unità supplementari, aliquote e date di riesame;
- vengono aggiunte nuove voci secondo l’ordine numerico dei codici NC e TARIC.
Tra le sostituzioni, il regolamento conferma per molte voci l’aliquota dello 0%, ma in altri casi introduce sospensioni parziali, ad esempio al 1,3% o al 3,2%. In più punti la descrizione tecnica è dettagliata in modo stringente, così da delimitare con precisione il prodotto agevolato.
Nuove voci e settori interessati
Le nuove sospensioni riguardano in particolare:
- intermedi e prodotti chimici ad alta purezza;
- materie prime e componenti per celle, moduli e pacchi batteria, anche per veicoli elettrici e ibridi;
- magneti permanenti e articoli in leghe di neodimio o ferrite;
- componenti per motori elettrici, strumenti elettrici e applicazioni automotive;
- materiali tecnici come film, membrane, pannelli isolanti, guarnizioni e additivi lubrificanti;
- moduli e impianti preassemblati di cracking di etano e altri complessi industriali.
Molte di queste voci sono destinate a usi finali specifici, come la fabbricazione di batterie, veicoli elettrici, biciclette elettriche, frigoriferi, pannelli solari, utensili elettrici, tagliaerba e altre apparecchiature industriali o domestiche.
Date di riesame, aliquote e applicazione dell’uso finale
L’allegato indica per ciascuna voce una data prevista per il riesame obbligatorio, frequentemente fissata al 31 dicembre 2028, ma con numerose eccezioni più ravvicinate, tra cui 30 giugno 2025, 31 dicembre 2024, 31 dicembre 2025, 31 dicembre 2026 e 31 dicembre 2027. Le aliquote dei dazi autonomi variano tra 0% e alcune sospensioni parziali. Le voci contrassegnate con le note (1) e (2) sono sottoposte a controllo doganale dell’uso finale ex articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e decorrenza
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma l’applicazione sostanziale decorre dal 1o luglio 2024. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, assicurando uniformità di trattamento doganale in tutta l’Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato del regolamento 2021/2278
L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento (UE) 2021/2278 sia modificato secondo l’allegato del nuovo regolamento. In pratica, l’elenco dei prodotti con dazio sospeso viene riorganizzato mediante soppressioni, sostituzioni e nuove inclusioni.
Soppressione di numerose voci
L’allegato sopprime le voci identificate dai numeri di serie indicati nel punto 1 dell’allegato. Per tali prodotti la sospensione non è più mantenuta a decorrere dal 1o luglio 2024, perché non sarebbe più nell’interesse dell’Unione conservarla.
Sostituzione e revisione di voci esistenti
Alcune voci già presenti nell’allegato del regolamento 2021/2278 sono sostituite con nuove descrizioni, codici NC/TARIC, aliquote e/o date di riesame. Le modifiche tengono conto dell’evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato. In diversi casi è confermata l’aliquota dello 0%, mentre per taluni prodotti è prevista una sospensione parziale (ad esempio 1,3% o 3,2%).
Nuove sospensioni tariffarie autonome
Il punto 3 dell’allegato introduce numerose nuove voci, relative soprattutto a intermedi chimici, materiali per batterie, componenti per veicoli elettrici e ibridi, magneti, additivi, pellami/fogli tecnici e moduli industriali complessi. Per queste nuove sospensioni è fissata una data prevista per il riesame obbligatorio, in gran parte al 31 dicembre 2028, con alcune eccezioni (ad esempio 30 giugno 2025 o 31 dicembre 2025/2026/2027).
Riesame obbligatorio e date di applicazione
Per alcune nuove sospensioni è previsto un riesame obbligatorio alla data indicata nell’allegato, così da valutare l’evoluzione del mercato e della capacità produttiva dell’Unione. Il regolamento si applica dal 1o luglio 2024, ma alcune voci dell’allegato riportano date di riesame differenziate fino al 31 dicembre 2028.
Uso finale e controllo doganale
Le note (1) e (2) dell’allegato precisano che, per le voci contrassegnate, la sospensione è soggetta al controllo doganale dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Ciò implica che il beneficio tariffario è vincolato alla destinazione finale dichiarata e controllabile dalle autorità doganali.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o luglio 2024. Il legislatore giustifica l’urgenza con l’esigenza di evitare interruzioni nel regime di sospensioni tariffarie autonome.
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