Regolamento (UE) 2024/1821
Regolamento (UE) 2024/1821 della Commissione, del 25 giugno 2024, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato II della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il caseinato di ferro del latte aggiunto agli alimenti e utilizzato nella fabbricazione di integratori alimentari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna due allegati tecnici dell’Unione per consentire l’uso del caseinato di ferro del latte come nuova forma di ferro negli alimenti e negli integratori alimentari. La modifica si fonda sul parere scientifico favorevole dell’EFSA e sull’autorizzazione già concessa come nuovo alimento dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/949. L’atto ha portata direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Modifica gli elenchi delle forme di ferro ammesse negli alimenti e negli integratori alimentari, inserendo il caseinato di ferro del latte come nuova forma autorizzata.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che immettono sul mercato alimenti cui si aggiungono vitamine e minerali ai sensi del regolamento (CE) n. 1925/2006 e agli operatori che fabbricano integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE. L’intervento riguarda in particolare l’inserimento di una nuova forma di ferro negli allegati II dei due atti, con riferimento al caseinato di ferro del latte, autorizzato come nuovo alimento dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/949 e iscritto nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La nuova forma non è destinata all’uso per lattanti e bambini nella prima infanzia, secondo il contesto richiamato nei considerando.
Modifica degli elenchi delle forme di ferro ammesse negli alimenti e negli integratori alimentari
Il regolamento interviene sugli allegati tecnici del regime UE relativo agli alimenti fortificati e agli integratori alimentari, al fine di inserire il caseinato di ferro del latte come nuova forma di ferro autorizzata. L’operazione si fonda sul parere scientifico favorevole dell’EFSA e sull’avvenuta autorizzazione della sostanza come nuovo alimento ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/949.
Contesto normativo e presupposti scientifici
La Commissione richiama, nei considerando, che gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1925/2006 e della direttiva 2002/46/CE disciplinano rispettivamente le vitamine, i minerali e le loro forme utilizzabili negli alimenti e negli integratori alimentari. Il caseinato di ferro del latte è stato autorizzato come nuovo alimento in alcuni prodotti dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/949 e successivamente inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’EFSA, nel parere del 4 agosto 2022, ha concluso che la sostanza è sicura alle condizioni d’uso proposte e che il ferro da essa derivante è biodisponibile.
Modifica del regolamento (CE) n. 1925/2006
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006. Nell’allegato II, punto 2, viene inserita la voce "caseinato di ferro del latte" tra "ferro elementare (carbonile + elettrolitico + riduzione con idrogeno)" e "carbonato di rame". La nota associata chiarisce che la sostanza deve corrispondere a quella figurante nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Modifica della direttiva 2002/46/CE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II della direttiva 2002/46/CE. Nell’allegato II, punto B, la voce "Caseinato di ferro del latte" è inserita tra "Sodio ferrico EDTA" e "Ferro (II) taurato". Anche in questo caso la nota a piè di voce rinvia all’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Portata pratica per gli operatori
La modifica amplia le forme di ferro ammissibili nei due ambiti regolati: alimenti ai quali sono aggiunti vitamine e minerali e integratori alimentari. Il testo del considerando precisa tuttavia che l’uso del caseinato di ferro del latte è escluso per lattanti e bambini nella prima infanzia, circostanza rilevante per la valutazione della conformità dei prodotti e delle formulazioni.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base scientifica e motivazione dell’inserimento
La Commissione richiama il parere dell’EFSA del 4 agosto 2022, che ha concluso che il caseinato di ferro del latte è sicuro alle condizioni d’uso proposte ed è una fonte biodisponibile di ferro. Sulla base di tale valutazione e dell’autorizzazione come nuovo alimento ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/949, la sostanza viene considerata idonea a essere inserita tra le forme di ferro ammesse.
Modifica del regolamento (CE) n. 1925/2006
L’allegato II, punto 2, del regolamento (CE) n. 1925/2006 è modificato inserendo, tra "ferro elementare (carbonile + elettrolitico + riduzione con idrogeno)" e "carbonato di rame", la voce "caseinato di ferro del latte". La nota a piè di voce specifica che la sostanza figura nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Modifica della direttiva 2002/46/CE
L’allegato II, punto B, della direttiva 2002/46/CE è modificato inserendo, tra "Sodio ferrico EDTA" e "Ferro (II) taurato", la voce "Caseinato di ferro del latte". Anche qui è inserita una nota che rinvia all’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Ambito materiale della nuova autorizzazione
La nuova forma di ferro può essere utilizzata negli alimenti e negli integratori alimentari nei limiti degli atti modificati e del quadro autorizzatorio dei nuovi alimenti. Il considerando richiama espressamente che l’uso è escluso per lattanti e bambini nella prima infanzia.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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