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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1739

Regolamento (UE) 2024/1739 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Normativa europea32024R1739

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul quadro sanzionatorio UE relativo all’Ucraina aggiornando il regolamento (UE) n. 269/2014. Introduce due nuove deroghe per consentire, a determinate condizioni, lo svincolo di fondi o pagamenti congelati in relazione a trasferimenti dalla Federazione russa all’Unione, chiarisce in senso più ampio il divieto di partecipazione a pratiche elusorie e riconosce un diritto al risarcimento in favore di determinati soggetti dell’Unione in caso di danni collegati a contenziosi in paesi terzi. Rafforza inoltre gli obblighi degli Stati membri in materia di sanzioni, confisca dei proventi, segnalazione delle violazioni e segreto professionale su documenti e proposte connesse all’esecuzione delle misure restrittive.

Modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 sulle misure restrittive relative all’Ucraina, introducendo nuove deroghe allo svincolo di fondi/pagamenti, precisando il divieto di elusione, prevedendo un diritto al risarcimento in casi connessi a contenziosi in paesi terzi e rafforzando regole su sanzioni, reporting e riservatezza.

Ambito di applicazione

Si applica nell’Unione europea, in tutti gli Stati membri, alle misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 269/2014 nei confronti di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato I, nonché ai soggetti e alle operazioni coinvolti in trasferimenti di fondi o pagamenti dalla Federazione russa all’Unione, in attività di elusione dei divieti e nei procedimenti di risarcimento collegati a controversie connesse all’applicazione delle sanzioni. Le nuove deroghe non si applicano ai fondi o alle risorse economiche congelati detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014. Il regolamento è direttamente applicabile e in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento (UE) 2024/1739 del Consiglio: modifica del regolamento (UE) n. 269/2014 sulle misure restrittive relative all’Ucraina

Il regolamento si inserisce nel quadro delle misure restrittive dell’Unione contro le azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Esso dà attuazione, sul piano del diritto dell’Unione, alla decisione (PESC) 2024/1738, aggiornando il regolamento (UE) n. 269/2014 e rafforzandone l’efficacia operativa, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e della direttiva (UE) 2024/1226.

Ambito e finalità delle modifiche

Le modifiche riguardano in particolare lo svincolo di fondi o pagamenti congelati, il divieto di elusione, i rimedi risarcitori, il reporting sulle violazioni, le sanzioni nazionali e la riservatezza dei documenti connessi all’esecuzione delle misure restrittive. I considerando evidenziano l’esigenza di consentire, in casi mirati e controllati, il rilascio di taluni fondi o pagamenti congelati, di chiarire il livello di diligenza richiesto agli operatori e di evitare che la divulgazione di documenti sensibili comprometta l’efficacia delle sanzioni.

Nuove deroghe per lo svincolo di fondi e pagamenti

L’articolo 1, punto 1, introduce due nuovi paragrafi nell’articolo 6 ter del regolamento (UE) n. 269/2014.

  • Il paragrafo 5 nonies consente alle autorità competenti di autorizzare lo svincolo di taluni fondi congelati dalla Federazione russa all’Unione se il congelamento deriva dal coinvolgimento, in qualità di banca intermediaria, di un soggetto elencato nell’allegato I.
  • La deroga è subordinata alla verifica che il trasferimento avvenga tra due soggetti non inseriti in elenco, tramite conti presso enti creditizi o istituti non elencati, e senza violare l’articolo 2, paragrafo 2, o l’articolo 9.
  • Il paragrafo non si applica ai fondi o alle risorse economiche congelati detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014.

Il paragrafo 5 decies introduce una deroga simile per i pagamenti congelati a seguito di trasferimenti dalla Federazione russa all’Unione avviati mediante o da un soggetto elencato.

  • Anche in questo caso l’autorità competente può autorizzare lo svincolo alle condizioni ritenute appropriate, purché il trasferimento avvenga tra soggetti non elencati e non violi l’articolo 2, paragrafo 2, o l’articolo 9.
  • La deroga non si applica ai fondi o alle risorse economiche congelati detenuti da depositari centrali di titoli.
  • I beneficiari del trasferimento possono essere solo cittadini di uno Stato membro, di un paese SEE o della Svizzera, oppure persone fisiche titolari di permesso di soggiorno temporaneo o permanente in tali Stati.
  • È prevista una sola autorizzazione per richiedente.
  • Lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione entro una settimana dal rilascio dell’autorizzazione.

Divieto di elusione e standard di conoscenza/accettazione

L’articolo 9, paragrafo 1, viene riscritto per ampliare e precisare il divieto di partecipare ad attività di elusione.

  • È vietata la partecipazione consapevole e deliberata ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti del regolamento.
  • Il divieto copre anche chi partecipa senza perseguire deliberatamente l’obiettivo o il risultato di elusione, ma sapendo che la propria partecipazione può produrre tale effetto e accettando questa possibilità.

Il considerando richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa C-72/11 e chiarisce che l’elemento soggettivo ricorre anche in presenza di accettazione del rischio di elusione.

Responsabilità, risarcimento e contenzioso in paesi terzi

Il regolamento introduce all’articolo 11 bis un rimedio risarcitorio a favore di determinate persone indicate all’articolo 17, lettere c) o d).

  • Il diritto al risarcimento riguarda il danno subito, comprese le spese legali, come conseguenza di un’azione proposta dinanzi a un giudice di un paese terzo da persone, entità e organismi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b).
  • La pretesa risarcitoria deve riferirsi a contratti o transazioni la cui esecuzione sia stata incisa, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, dalle misure restrittive del regolamento.
  • Il rimedio è esperibile solo se la persona interessata non dispone di accesso effettivo a mezzi di ricorso nella giurisdizione pertinente.
  • La domanda è proposta dinanzi al giudice competente dello Stato membro.

Il considerando precisa che il risarcimento potrà essere richiesto anche da cittadini e società degli Stati membri per danni subiti a causa di persone ed entità russe, quando manchi un effettivo rimedio nella giurisdizione estera rilevante.

Sanzioni, confisca e aggravanti/attenuanti

L’articolo 15, paragrafo 1, impone agli Stati membri di disciplinare le sanzioni per le violazioni del regolamento.

  • Le sanzioni possono includere, ove opportuno, sanzioni penali.
  • Devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
  • Gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione.
  • Il diritto nazionale può considerare l’autodenuncia della violazione come fattore attenuante.
  • Devono essere previste misure appropriate per la confisca dei proventi delle violazioni.

Il considerando richiama inoltre la direttiva (UE) 2024/1226, che disciplina la definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione.

Reporting sulle violazioni e sentenze nazionali

L’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), viene sostituito per includere tra gli elementi oggetto di attenzione e comunicazione i problemi di violazione e di applicazione delle norme, le sanzioni applicate per violazione delle disposizioni del regolamento e le sentenze pronunciate dai giudici nazionali.

Questa modifica mira a rafforzare la tracciabilità dell’enforcement e la conoscenza, a livello dell’Unione, delle modalità con cui gli Stati membri applicano le misure restrittive.

Segretezza dei documenti e uso delle informazioni

L’articolo 16 bis rafforza la tutela delle informazioni sensibili.

  • Le informazioni fornite alla Commissione o da questa ricevute possono essere usate solo per gli scopi per cui sono state fornite o ricevute.
  • I documenti detenuti da Consiglio, Commissione e alto rappresentante, relativi all’esecuzione delle misure o alla prevenzione di violazioni ed elusioni, sono coperti da segreto professionale.
  • La protezione si estende alle proposte congiunte dell’alto rappresentante e della Commissione per modificare il regolamento e ai relativi documenti preparatori.
  • Si presume che la divulgazione di tali documenti o proposte pregiudichi la sicurezza dell’Unione, degli Stati membri o le loro relazioni internazionali.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Nuove deroghe allo svincolo di fondi e pagamenti

All’articolo 6 ter del regolamento (UE) n. 269/2014 sono inseriti i paragrafi 5 nonies e 5 decies. Il paragrafo 5 nonies consente alle autorità competenti degli Stati membri di autorizzare, in deroga all’articolo 2, lo svincolo di taluni fondi congelati dalla Federazione russa all’Unione quando il congelamento è dovuto al coinvolgimento di una persona/entità/organismo elencato come banca intermediaria, purché il trasferimento avvenga tra soggetti non elencati, tramite conti presso enti creditizi o istituti non elencati e senza violare l’articolo 2, paragrafo 2, o l’articolo 9. Il paragrafo 5 decies introduce una deroga analoga per i pagamenti congelati a seguito di un trasferimento avviato mediante o da soggetti elencati; anche qui occorre il rispetto delle condizioni sul trasferimento tra soggetti non elencati e sull’assenza di violazione dell’articolo 2, paragrafo 2, o dell’articolo 9. In entrambi i casi la deroga non si applica ai fondi o risorse economiche detenuti da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014. Per il paragrafo 5 decies sono previsti limiti ulteriori: i beneficiari possono essere solo cittadini UE/SEE/Svizzera o persone fisiche titolari di permesso di soggiorno temporaneo o permanente in tali Stati/aree; è consentita una sola autorizzazione per richiedente; lo Stato membro deve informare gli altri Stati membri e la Commissione entro una settimana dall’autorizzazione.

Divieto di elusione più preciso

L’articolo 9, paragrafo 1, è sostituito per vietare la partecipazione consapevole e deliberata ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti del regolamento. Il testo chiarisce che il divieto copre anche chi partecipa senza perseguire deliberatamente l’obiettivo o il risultato di elusione, ma sapendo che la partecipazione può avere tale effetto e accettando tale possibilità.

Diritto al risarcimento per danni connessi a contenziosi in paesi terzi

È inserito l’articolo 11 bis, che riconosce alla persona di cui all’articolo 17, lettera c) o d), il diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente dello Stato membro, il risarcimento del danno subito, incluse le spese legali, in conseguenza dell’azione proposta dinanzi a un giudice di paese terzo da persone, entità e organismi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) o b). Il diritto opera quando l’azione riguarda contratti o transazioni la cui esecuzione è stata incisa, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, dalle misure restrittive e a condizione che il soggetto danneggiato non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella giurisdizione pertinente.

Monitoraggio di violazioni e applicazione delle norme

All’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), il contenuto è sostituito per includere i problemi di violazione e di applicazione delle norme, le sanzioni applicate per violazione delle disposizioni del regolamento e le sentenze pronunciate dai giudici nazionali. Il considerando richiama anche l’esigenza di maggiore sensibilizzazione sulle attività di esecuzione e di reporting delle sanzioni irrogate dagli Stati membri.

Sanzioni nazionali, autodenuncia e confisca

L’articolo 15, paragrafo 1, è sostituito imponendo agli Stati membri di stabilire norme sanzionatorie per le violazioni del regolamento, incluse ove opportuno sanzioni penali, e di adottare tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; il diritto nazionale può considerare l’autodenuncia come fattore attenuante. Gli Stati membri devono inoltre prevedere misure appropriate per la confisca dei proventi delle violazioni.

Segreto professionale e uso limitato delle informazioni

L’articolo 16 bis è riscritto per stabilire che le informazioni fornite alla Commissione o da questa ricevute sono utilizzate solo per gli scopi per cui sono state fornite o ricevute. Inoltre, tutti i documenti in possesso del Consiglio, della Commissione e dell’alto rappresentante finalizzati all’esecuzione delle misure o alla prevenzione di violazioni/elusioni sono soggetti al segreto professionale e alla protezione prevista dalle norme applicabili alle istituzioni UE; la protezione si estende alle proposte congiunte dell’alto rappresentante e della Commissione per modificare il regolamento e ai relativi documenti preparatori. La divulgazione di tali documenti o proposte si presume pregiudizievole per la sicurezza dell’Unione o degli Stati membri o per le loro relazioni internazionali.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzionidiritto internazionale privatoconformità e antielusione

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