Regolamento (UE) 2024/1756
Regolamento (UE) 2024/1756 della Commissione, del 25 giugno 2024, che modifica e rettifica il regolamento (UE) 2023/915 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna e rettifica varie voci dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/915, principalmente per rendere più chiari i tenori massimi applicabili a specifici alimenti e per allineare il testo a nuove norme di campionamento e analisi già adottate nel 2023. Interviene su sclerozi della Claviceps spp., tossine T-2 e HT-2, alcaloidi tropanici, acido cianidrico, ocratossina A, deossinivalenolo, zearalenone, fumonisine, diossine e PCB, nonché IPA in alcuni prodotti destinati alla prima infanzia. Il regolamento contiene sia modifiche sostanziali sia rettifiche redazionali e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Regolamento della Commissione che modifica e rettifica l'allegato I del regolamento (UE) 2023/915 sui tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, chiarendo e aggiornando diverse voci relative a micotossine, tossine vegetali, contaminanti organici persistenti e contaminanti da processo.
Ambito di applicazione
Si applica agli alimenti e ai mangimi/alimenti del settore alimentare disciplinati dal regolamento (UE) 2023/915, con impatto particolare su cereali non trasformati, prodotti a base di cereali, alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia, alimenti a fini medici speciali per tali soggetti, semi di lino, prodotti di origine animale e formule per lattanti/proseguimento. Incide sui tenori massimi e sulle relative osservazioni/definizioni operative nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/915, con efficacia in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Alcune modifiche chiariscono anche le esclusioni per prodotti a base di riso, per chicchi destinati unicamente alla molitura ad umido e per taluni casi di alimenti contenenti meno del 2 % di grassi.
Regolamento (UE) 2024/1756 della Commissione: modifica e rettifica del regolamento (UE) 2023/915 sui tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti
Il regolamento interviene sull'allegato I del regolamento (UE) 2023/915, che fissa i tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, con finalità di chiarimento, allineamento tecnico e correzione di varie formulazioni non più coerenti con la disciplina successiva. I considerando richiamano, in particolare, l'esperienza applicativa maturata dopo l'entrata in vigore del regolamento del 2023 e la necessità di coordinamento con i regolamenti di esecuzione (UE) 2023/2782 e 2023/2783 sui metodi di campionamento e analisi.
Ambito e logica dell'intervento
L'intervento riguarda essenzialmente la tabella dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/915, con effetti su diverse categorie di alimenti. La Commissione evidenzia che alcune voci risultavano poco chiare o incoerenti nella formulazione, soprattutto per quanto concerne: campionamento e analisi di sclerozi della Claviceps spp. e alcaloidi tropanici; delimitazione dei prodotti a base di avena e riso; applicazione dei limiti ai prodotti destinati al consumatore finale; e distinzione tra prodotti in polvere e liquidi per gli IPA nei prodotti per lattanti e bambini nella prima infanzia.
Micotossine: sclerozi della Claviceps spp., ocratossina A, deossinivalenolo, zearalenone e fumonisine
Per gli sclerozi della Claviceps spp. il punto 1.8.1 è sostituito: il tenore massimo si applica ai chicchi di cereali non trasformati immessi sul mercato per la prima trasformazione; se occorre la spazzolatura in presenza di sclerozi, i cereali devono essere prima sottoposti a una fase di pulizia. Il riferimento al regolamento (CE) n. 401/2006 viene eliminato, poiché le norme di campionamento e analisi sono ora disciplinate dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2782.
Per l'ocratossina A, i punti 1.2.9 e 1.2.10 sono rettificati per chiarire che, nel caso dei cereali, la locuzione "immessi sul mercato per il consumatore finale" si riferisce solo ai cereali e non ai prodotti derivati da chicchi di cereali non trasformati. Inoltre, per l'avena, i chicchi sono indicati come "chicchi con tegumento" ai fini dell'applicazione del limite.
Per il deossinivalenolo, vengono precisate le esclusioni e i riferimenti ai prodotti a base di riso. Il punto 1.4.7 riguarda prodotti da forno, merende a base di cereali e cereali da colazione, con limite di 400 e inclusione dei piccoli prodotti da forno, salvo i prodotti a base di riso. I punti 1.4.9 e 1.4.10 fissano il limite di 150 per alimenti per la prima infanzia e alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, con applicazione alla materia secca.
Per lo zearalenone, il punto 1.5.1 riguarda i chicchi di cereali non trasformati, con limite di 100, e include il chiarimento sull'avena con tegumento; il punto 1.5.2 disciplina i chicchi di granturco non trasformati, con limite di 350, salvo quelli destinati unicamente alla molitura ad umido. Il punto 1.5.3 distingue tra cereali, crusca e germe immessi sul mercato per il consumatore finale, da un lato, e farina di cereali e semola, dall'altro, con limite di 75 e specifica esclusione del riso e dei prodotti a base di riso. Il punto 1.5.4 prevede il limite di 50 per pane, prodotti di pasticceria, biscotteria, merende a base di cereali e cereali da colazione.
Per le fumonisine, il punto 1.6.1 fissa il limite di 4 000 per i chicchi di granturco non trasformati, escludendo quelli destinati unicamente alla molitura ad umido.
Tossine vegetali: alcaloidi tropanici e acido cianidrico
Il punto 2.2.1 sugli alcaloidi tropanici viene aggiornato per chiarire che i prodotti derivati da cereali destinati alla prima infanzia si riferiscono a prodotti contenenti almeno l'80 % dei cereali indicati e che il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato. I punti 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4 stabiliscono limiti rispettivamente per chicchi di miglio e sorgo non trasformati (5,0), chicchi di granturco non trasformati (15) e chicchi di grano saraceno non trasformati (10), con esclusioni specifiche per granturco destinato alla molitura ad umido e per pop corn.
Per l'acido cianidrico, il punto 2.3.1 viene rettificato: i semi di lino non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati o tritati, non immessi sul mercato per il consumatore finale, sono soggetti al limite di 250. È chiarito che il limite non si applica ai semi oleosi da sottoporre a pressatura per la produzione di oli vegetali raffinati, a condizione che i residui non siano immessi sul mercato come alimenti; se invece tali residui sono commercializzati come alimenti, si applica il tenore massimo tenendo conto dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2. Il punto 2.3.2, relativo ai semi di lino immessi sul mercato per il consumatore finale, prevede il limite di 150 e chiarisce le ipotesi di esenzione per piccole quantità con avvertenza specifica in etichetta.
Inquinanti organici persistenti alogenati: diossine e PCB
La sezione 4 è modificata per rendere più coerente l'applicazione dei limiti a prodotti di origine animale. Il punto 4.1.1 chiarisce che, per carni e prodotti a base di carne, il tenore massimo espresso in rapporto al grasso non si applica agli alimenti con meno del 2 % di grassi; in tal caso il limite si applica in funzione del prodotto, secondo la formula indicata. Il punto 4.1.1.8 è aggiornato per i cervidi, con riferimento a carne di cervidi e valori espressi in pg/g di grasso.
I punti 4.1.11 e 4.1.12 disciplinano latte crudo e prodotti lattiero-caseari, nonché uova e ovoprodotti, precisando anche qui la regola per gli alimenti con meno del 2 % di grassi e la formula di conversione. Per il latte e i derivati è incluso il grasso del burro; per le uova è fatta salva l'eccezione per le uova di oche.
Contaminanti da processo: IPA in formule e alimenti speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia
La sezione 5 è rettificata per distinguere chiaramente tra prodotti immessi sul mercato in polvere e allo stato liquido. Il punto 5.1.13 riguarda formule per lattanti, formule di proseguimento e formule per bambini nella prima infanzia; il punto 5.1.15 riguarda gli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. In entrambi i casi il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato e i limiti sono indicati separatamente per polvere e liquido.
Nota a piè di pagina 6: nozione di prima trasformazione
La nota 6 è sostituita per definire in modo preciso la "prima trasformazione": essa comprende tutti i trattamenti fisici o termici dei chicchi, diversi dall'essiccazione. Viene chiarito che pulizia, spazzolatura, cernita e essiccazione non sono considerate prima trasformazione se l'intero chicco rimane intatto dopo pulizia e cernita. La nota definisce inoltre la spazzolatura come operazione di pulizia mediante spazzolatura e/o strofinamento vigoroso con rimozione delle polveri, eventualmente seguita da cernita per colore prima della molitura.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/915
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/915 conformemente all'allegato, parte A, del regolamento. Le modifiche incidono sui valori e sulle osservazioni relativi a sclerozi della Claviceps spp., tossine T-2 e HT-2, alcaloidi tropanici, acido cianidrico e altre voci di contaminanti.
Rettifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2023/915
L'articolo 2 rettifica l'allegato I del regolamento (UE) 2023/915 conformemente all'allegato, parte B. Le rettifiche chiariscono l'ambito di applicazione di diverse voci, tra cui ocratossina A, deossinivalenolo, zearalenone, fumonisine, tossine T-2 e HT-2, alcaloidi tropanici, acido cianidrico, diossine e PCB, IPA e la nota a piè di pagina 6.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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