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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1755

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1755 della Commissione, del 25 giugno 2024, relativo all’autorizzazione dell’acido acetico, dell’acetato di calcio e del diacetato di sodio come additivi per mangimi destinati ai pesci

Normativa europea32024R1755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’uso di acido acetico, acetato di calcio e diacetato di sodio come additivi tecnologici, gruppo funzionale conservanti, per i mangimi destinati ai pesci. L’autorizzazione si fonda sulla rivalutazione effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 e sulle conclusioni scientifiche dell’EFSA circa la sicurezza e l’efficacia conservante delle sostanze. Il regolamento fissa condizioni di impiego, misure di protezione per gli operatori e un regime transitorio per le scorte esistenti. L’allegato stabilisce inoltre i tenori massimi autorizzati, le specifiche tecniche, i metodi di analisi e il termine dell’autorizzazione al 16 luglio 2034.

Autorizzazione, per l’alimentazione dei pesci, dell’acido acetico, dell’acetato di calcio e del diacetato di sodio come additivi per mangimi della categoria degli additivi tecnologici, gruppo funzionale conservanti.

Ambito di applicazione

Si applica agli additivi per mangimi destinati ai pesci, nonché alle premiscele, ai mangimi composti e alle materie prime per mangimi che li contengono, nell’ambito della commercializzazione e dell’uso nell’Unione europea. Riguarda gli operatori del settore dei mangimi e gli utilizzatori finali, con prescrizioni specifiche di etichettatura, protezione degli utilizzatori e limiti di impiego. Sono previste misure transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 16 luglio 2024, con scadenze differenziate per additivi/premiscele, mangimi per pesci da produzione alimentare e mangimi per pesci non da produzione alimentare.

Autorizzazione dell’acido acetico, dell’acetato di calcio e del diacetato di sodio come additivi per mangimi destinati ai pesci

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1755 della Commissione autorizza tre sostanze già note nel sistema degli additivi per mangimi - acido acetico, acetato di calcio e diacetato di sodio - limitandone l’impiego ai pesci e qualificandole come additivi tecnologici appartenenti al gruppo funzionale dei conservanti. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 e recepisce le conclusioni scientifiche dell’EFSA sulla sicurezza per i pesci, per i consumatori, per l’ambiente e per gli utilizzatori, nonché sull’idoneità delle sostanze a svolgere funzione conservante.

Contesto normativo e motivazione dell’intervento

La Commissione richiama la disciplina generale degli additivi per mangimi di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e il meccanismo di rivalutazione degli additivi già autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE. Le sostanze in questione erano state in precedenza autorizzate per un periodo illimitato per tutte le specie animali e successivamente iscritte nel registro degli additivi come prodotti esistenti. In base alla domanda di rivalutazione presentata per i pesci, l’EFSA ha espresso un parere favorevole e ha confermato il potenziale conservante dell’acido acetico e dei suoi sali.

Autorizzazione e categoria funzionale

L’articolo 1 dispone l’autorizzazione delle sostanze elencate nell’allegato, che appartengono alla categoria degli additivi tecnologici e al gruppo funzionale conservanti. L’autorizzazione è subordinata alle condizioni dettagliate nell’allegato, che per ciascuna sostanza definisce identificazione, composizione, specifiche chimiche, metodo di produzione, metodi analitici e tenore massimo consentito.

Specie interessate e limiti di utilizzo

L’autorizzazione riguarda esclusivamente i pesci. Per tutte e tre le sostanze il tenore massimo autorizzato è pari a 2 500 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %; per il diacetato di sodio e l’acetato di calcio il limite è espressamente riferito all’equivalente di acido acetico. L’allegato precisa inoltre che la miscela di diverse fonti di acido acetico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi.

Specifiche tecniche e controlli analitici

L’allegato stabilisce per ciascun additivo le caratteristiche di purezza e le modalità di produzione. L’acido acetico deve avere purezza almeno pari al 99,8 %; il diacetato di sodio almeno pari al 97 %; l’acetato di calcio almeno pari al 98,7 %. Sono indicati anche i limiti per acqua, sostanze non volatili e sostanze ossidabili. Per il controllo ufficiale e la verifica di conformità, il regolamento richiama metodi di analisi specifici: cromatografia ionica con rilevamento della conduttività (IC-CD) EN 17294 per la determinazione dell’acido acetico totale e, per il sodio o il calcio, i metodi EN ISO 6869 (AAS) ed EN 15510 (ICP-AES).

Tutela della salute degli utilizzatori

La Commissione recepisce le osservazioni dell’EFSA sui rischi per gli utilizzatori, che dipendono in particolare dalla concentrazione delle sostanze e possono comprendere irritazione cutanea, oculare e delle vie respiratorie, o corrosione per l’acido acetico in concentrazioni elevate. Per questo motivo, l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative adeguate; qualora i rischi non possano essere eliminati in tal modo, l’additivo e le premiscele devono essere manipolati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Etichettatura e avvertenze obbligatorie

Le istruzioni per l’uso dell’additivo, delle premiscele e dei mangimi devono riportare una specifica avvertenza: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato». Si tratta di un obbligo finalizzato a prevenire sovradosaggi o combinazioni non appropriate di acidificanti.

Misure transitorie

L’articolo 2 introduce un regime transitorio per consentire agli operatori di adeguarsi alle nuove condizioni di autorizzazione. Gli additivi e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 16 gennaio 2025 secondo le norme precedenti possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte, se destinati ai pesci. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati a pesci da produzione alimentare, il termine è il 16 luglio 2025; per quelli destinati a pesci non da produzione alimentare, il termine è il 16 luglio 2026. Anche in questo caso, la commercializzazione e l’uso sono consentiti fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore

L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 16 luglio 2034. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione degli additivi

L’articolo 1 autorizza le sostanze indicate nell’allegato, classificate nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale conservanti, come additivi per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni riportate nell’allegato stesso.

Valutazione scientifica e presupposti dell’autorizzazione

Il regolamento richiama la rivalutazione prevista dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e il parere EFSA del 6 luglio 2023. La Commissione conclude che le sostanze soddisfano le condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e che sono opportune misure di protezione per gli utilizzatori.

Condizioni tecniche di impiego

Per tutte e tre le sostanze l’allegato prevede un tenore massimo di 2 500 mg/kg di mangime completo con tasso di umidità del 12 %; per il diacetato di sodio e l’acetato di calcio il valore è espresso anche, rispettivamente, come acido acetico. È stabilito che la miscela di diverse fonti di acido acetico non deve superare il tenore massimo consentito nei mangimi completi.

Misure di tutela per gli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso degli additivi e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Obblighi di etichettatura

Le istruzioni per l’uso di additivo, premiscele e mangimi devono riportare la dicitura: «L’uso simultaneo di diversi acidi organici è controindicato se uno o più di essi sono utilizzati in una quantità corrispondente o vicina al tenore massimo autorizzato.».

Misure transitorie

L’articolo 2 consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento scorte di: additivi e premiscele prodotti ed etichettati prima del 16 gennaio 2025 secondo la disciplina previgente; mangimi composti e materie prime per mangimi destinati a pesci da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima del 16 luglio 2025; mangimi composti e materie prime destinati a pesci non da produzione alimentare prodotti ed etichettati prima del 16 luglio 2026.

Specifiche, metodi di analisi e durata dell’autorizzazione

L’allegato indica per ciascun additivo composizione, formula chimica, forma fisica, criteri di purezza e metodi analitici di controllo (IC-CD EN 17294; EN ISO 6869; EN 15510). Il periodo di autorizzazione termina il 16 luglio 2034.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimenti per animaliadditivi per mangimisicurezza alimentareetichettaturatutela della salute degli utilizzatori

Testo integrale

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