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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1829

Regolamento (UE) 2024/1829 del Consiglio, del 25 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

Normativa europea32024R1829

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime UE dei contingenti tariffari autonomi per garantire un approvvigionamento sufficiente di prodotti non disponibili in quantità adeguate nell’Unione. Introduce numerosi nuovi contingenti a dazio zero, aumenta il volume di un contingente esistente e chiude o sostituisce alcuni contingenti non più adeguati o non più nell’interesse dell’Unione. Per ragioni di continuità applicativa, le modifiche sostanziali operano dal 1o luglio 2024, pur entrando il regolamento in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica il regolamento (UE) 2021/2283 aggiornando l’elenco dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, con nuove aperture, aumenti di volume, chiusure e rinumerazioni dal 1o luglio 2024.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti agricoli e soprattutto industriali elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2021/2283, come sostituito dal presente regolamento. Riguarda gli operatori economici che importano merci rientranti nei nuovi o modificati contingenti tariffari autonomi, con aliquota dazio ridotta o nulla nei limiti dei volumi contingentali. Alcune voci sono soggette a controllo doganale dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013; per una specifica voce la sospensione non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione. Le modifiche si applicano dal 1o luglio 2024; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Contingenti tariffari autonomi UE per taluni prodotti agricoli e industriali

Il regolamento (UE) 2024/1829 del Consiglio aggiorna il regime dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione previsto dal regolamento (UE) 2021/2283. La finalità è assicurare un approvvigionamento sufficiente di taluni prodotti per i quali la produzione interna dell’Unione è insufficiente, evitando perturbazioni del mercato e consentendo l’importazione a dazio ridotto o nullo nei limiti dei contingenti aperti.

Finalità e contesto della modifica

Il provvedimento interviene su un elenco molto ampio di prodotti industriali e, in misura più limitata, agricoli, in ragione dell’interesse dell’Unione a garantire la disponibilità di merci non fabbricate, o non fabbricate in quantità sufficienti, all’interno del mercato unionale. I considerando chiariscono che alcune voci richiedono nuove aperture a dazio zero, altre un incremento di volume, mentre in altri casi la designazione dei prodotti deve essere aggiornata o il contingente va chiuso perché non più adeguato o non più nell’interesse dell’Unione.

Modifiche all’allegato del regolamento (UE) 2021/2283

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (UE) 2021/2283 con quello allegato al nuovo regolamento. Ciò comporta l’aggiornamento sistematico dei contingenti tariffari autonomi, con indicazione di numero d’ordine, codice NC/TARIC, descrizione della merce, periodo contingentale, volume e dazio contingentale.

Nel dettaglio, il nuovo allegato introduce o conferma numerose voci con dazio contingentale pari allo 0 %, relative a prodotti chimici, intermedi industriali, materie plastiche, additivi, componenti per l’industria automobilistica, tessile, elettronica e metallurgica, nonché ad alcuni prodotti agricoli o agroindustriali. Tra i casi espressamente richiamati nei considerando figurano:

  • l’apertura di nuovi contingenti con numeri d’ordine 09.2544, 09.2545, 09.2546, 09.2547, 09.2548, 09.2549, 09.2550, 09.2551, 09.2552, 09.2553, 09.2554, 09.2555, 09.2556 e 09.2557, tutti a dazio zero;
  • l’aumento del volume del contingente 09.2568;
  • la chiusura dei contingenti 09.2763 e 09.2924 e la loro sostituzione, dal 1o luglio 2024, con i nuovi contingenti 09.2559 e 09.2560;
  • la chiusura del contingente 09.2857 dal 1o luglio 2024.

Tra le nuove o aggiornate voci figurano, a titolo esemplificativo, prodotti chimici di base e intermedi, additivi per mangimi, sostanze per l’industria farmaceutica e agrochimica, polimeri, semilavorati metallici, componenti per cuscinetti, parti per motori e turbocompressori, articoli per biciclette e altri componenti destinati a usi industriali specifici.

Regole di utilizzazione, volumi e aliquote

I contingenti sono in linea generale annuali, con periodo contingentale 1.1.-31.12., salvo alcune voci con decorrenza dal 1.7.-31.12. nei casi di nuovi contingenti aperti in corso d’anno. I volumi contingentali variano sensibilmente a seconda del prodotto e sono indicati in tonnellate, chilogrammi, metri quadrati, pezzi o unità equivalenti; il dazio contingentale è normalmente fissato allo 0 %, con alcune eccezioni esplicitamente previste nell’allegato, come il contingente 09.2664 al 10 % e il contingente 09.2585 al 2 %.

L’accesso al beneficio è subordinato al rispetto della classificazione doganale indicata e, per le voci che lo prevedono, di specifiche caratteristiche tecniche, purezza, composizione, uso finale o destinazione produttiva. In diversi casi il contingente è infatti riservato a merci destinate alla fabbricazione di determinati prodotti, come medicinali, integratori alimentari, oli lubrificanti, pezzi per veicoli o componenti industriali.

Controllo doganale dell’uso finale e esclusioni

La nota (1) dell’allegato prevede che la sospensione dei dazi sia soggetta al controllo doganale dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Ciò implica che l’operatore deve poter dimostrare la destinazione dichiarata della merce e l’amministrazione doganale può vigilare sul rispetto dell’uso consentito.

La nota (2) stabilisce inoltre una specifica esclusione: per il contingente relativo ai funghi Auricularia polytricha, la sospensione dei dazi non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

Entrata in vigore e decorrenza

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o luglio 2024. La scelta di una decorrenza differita, pur con entrata in vigore immediata, è motivata dall’esigenza di evitare interruzioni nell’applicazione del regime contingentale.

Implicazioni operative per gli operatori

Per imprese importatrici, spedizionieri e consulenti doganali, il regolamento comporta la necessità di verificare, dal 1o luglio 2024, se le merci importate rientrino in uno dei contingenti aggiornati e se siano rispettate le condizioni tecniche e di destinazione previste. Occorre inoltre considerare che alcuni contingenti sono stati chiusi e sostituiti con nuovi numeri d’ordine, per cui la corretta qualificazione doganale e la corretta individuazione del contingente applicabile diventano essenziali per ottenere il dazio agevolato o nullo.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato del regolamento (UE) 2021/2283

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento (UE) 2021/2283 con il testo allegato al presente regolamento, aggiornando l’elenco dei contingenti tariffari autonomi, i codici NC/TARIC, le designazioni delle merci, i periodi contingentali, i volumi e i dazi contingentali.

Nuovi contingenti tariffari autonomi a dazio zero

Sono aperti numerosi nuovi contingenti con dazio contingentale pari allo 0 %, tra cui i numeri d’ordine 09.2544, 09.2545, 09.2546, 09.2547, 09.2548, 09.2549, 09.2550, 09.2551, 09.2552, 09.2553, 09.2554, 09.2555, 09.2556 e 09.2557, per quantitativi e categorie di merci industriali specificate nell’allegato.

Aumento del volume di un contingente esistente

Il regolamento aumenta il volume del contingente con numero d’ordine 09.2568, relativo a una miscela in forma di pellet contenente bis[3(trietossisilil)propil] polisolfuri e nerofumo, mantenendo il dazio contingentale allo 0 %.

Chiusura e sostituzione di contingenti non più adeguati

I contingenti con numeri d’ordine 09.2763 e 09.2924 vengono chiusi con effetto dal 1o luglio 2024 e sostituiti da nuovi contingenti con numeri d’ordine 09.2559 e 09.2560, a decorrere dalla stessa data, per adeguare la designazione dei prodotti alle esigenze degli operatori economici dell’Unione.

Chiusura di un contingente non più nell’interesse dell’Unione

Il contingente con numero d’ordine 09.2857 è chiuso a decorrere dal 1o luglio 2024 perché non più ritenuto nell’interesse dell’Unione.

Decorrenza e urgenza di applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o luglio 2024 per evitare interruzioni nell’applicazione del regime contingentale e in coerenza con gli orientamenti della comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2011 sulle sospensioni e sui contingenti tariffari autonomi.

Controllo doganale dell’uso finale e limitazioni settoriali

Per le merci contrassegnate nella nuova tabella, la sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale dell’uso finale ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Inoltre, per una specifica voce del contingente, la sospensione non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeunione doganaledazi doganaliimportazioniindustria

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