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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1757

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1757 della Commissione, del 25 giugno 2024, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Lentilactobacillus buchneri NCIMB 30139 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 96/2013

Normativa europea32024R1757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova per dieci anni l’autorizzazione di un preparato di Lentilactobacillus buchneri NCIMB 30139 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, confermandone l’inquadramento tra gli additivi tecnologici, gruppo funzionale additivi per l’insilaggio. La Commissione recepisce il parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente, e prevede misure di protezione per gli utilizzatori. Contestualmente, sopprime la corrispondente voce dal regolamento di esecuzione (UE) n. 96/2013 e introduce un periodo transitorio per i prodotti già immessi sul mercato.

Rinnovo dell’autorizzazione, come additivo per mangimi per tutte le specie animali, di un preparato di Lentilactobacillus buchneri NCIMB 30139 e conseguente aggiornamento dell’elenco nel regolamento di esecuzione (UE) n. 96/2013.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai produttori e utilizzatori del preparato di Lentilactobacillus buchneri NCIMB 30139 e dei mangimi/premiscele che lo contengono, per l’impiego in tutte le specie animali nell’ambito degli additivi tecnologici, gruppo funzionale additivi per l’insilaggio. L’autorizzazione è rinnovata alle condizioni dell’allegato; sono previste misure transitorie per i prodotti fabbricati ed ეტichettati prima del 16 luglio 2025 in conformità alla normativa previgente, che possono restare sul mercato e essere utilizzati fino a esaurimento scorte. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Rinnovo dell’autorizzazione di Lentilactobacillus buchneri NCIMB 30139 come additivo per mangimi

Il regolamento rinnova l’autorizzazione di un preparato di Lentilactobacillus buchneri NCIMB 30139, già autorizzato per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 96/2013 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. La misura si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce il parere favorevole dell’EFSA del 6 dicembre 2023, che conferma la sicurezza del prodotto alle condizioni d’uso già autorizzate.

Contesto normativo e motivazioni

Secondo i considerando, il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina autorizzazione e rinnovo degli additivi per mangimi. La domanda di rinnovo è stata presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, ed era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 14, paragrafo 2. L’EFSA ha concluso che il preparato resta sicuro per animali, consumatori e ambiente; ha inoltre rilevato che l’additivo non è irritante per la pelle, ma può sensibilizzare le vie respiratorie. La Commissione, ritenendo soddisfatte le condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, dispone il rinnovo e richiede misure di protezione per gli utilizzatori.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda il preparato di Lentilactobacillus buchneri NCIMB 30139 in forma solida, classificato come additivo tecnologico e, più precisamente, come additivo per l’insilaggio. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e l’impiego nel materiale fresco facile da insilare, con specifiche condizioni tecniche e di sicurezza riportate in allegato. Restano rilevanti le regole transitorie per i prodotti già fabbricati ed etichettati prima del 16 luglio 2025 secondo la disciplina previgente.

Condizioni di autorizzazione e requisiti tecnici

L’allegato fissa che il preparato deve contenere almeno 5 × 10^10 CFU/g di additivo. È previsto che:

  • nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione;
  • l’additivo sia utilizzato soltanto nel materiale fresco facile da insilare;
  • la dose minima, quando non impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio, sia pari a 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco.

Il metodo di analisi comprende il conteggio nell’additivo mediante metodo di diffusione su piastra con agar MRS (EN 15787) e l’identificazione tramite elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) - CEN/TS 17697 o metodi di sequenziamento del DNA.

Misure di tutela per gli utilizzatori

Il regolamento richiama espressamente la necessità di misure di protezione adeguate per evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie. La Commissione precisa che tali misure non pregiudicano le ulteriori prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori previste dal diritto dell’Unione.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 96/2013

Per effetto del rinnovo, la voce 1k20734 relativa a «Lactobacillus buchneri NCIMB 30139» viene soppressa dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 96/2013. Il nuovo atto sostituisce quindi, sul piano autorizzatorio, la precedente iscrizione, mantenendo però la continuità dell’uso tramite il rinnovo e le misure transitorie.

Regime transitorio ed entrata in vigore

Per evitare interruzioni di mercato non giustificate da ragioni di sicurezza, il regolamento consente che il preparato e i mangimi che lo contengono, se prodotti ed etichettati prima del 16 luglio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 16 luglio 2024, possano essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione del preparato di Lentilactobacillus buchneri NCIMB 30139 è rinnovata ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio, alle condizioni tecniche e d’uso indicate nell’allegato.

Valutazione scientifica e presupposti del rinnovo

La Commissione si fonda sul parere EFSA del 6 dicembre 2023, secondo cui il preparato resta sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente alle condizioni attualmente autorizzate. L’EFSA qualifica l’additivo come non irritante per la pelle, ma sensibilizzante delle vie respiratorie; non ha potuto concludere su irritazione oculare e sensibilizzazione cutanea. Non è stata ritenuta necessaria una nuova valutazione di efficacia, poiché la domanda di rinnovo non modificava le condizioni dell’autorizzazione iniziale.

Metodo di analisi e laboratorio di riferimento

Il laboratorio di riferimento ha ritenuto applicabili alla nuova domanda le precedenti conclusioni e raccomandazioni sul metodo di analisi; pertanto, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 96/2013

Con l’articolo 2 è soppressa nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 96/2013 la voce 1k20734 relativa a «Lactobacillus buchneri NCIMB 30139», in coerenza con il rinnovo autonomamente disciplinato dal nuovo regolamento.

Condizioni d’uso, tenore minimo e misure di protezione

L’allegato prevede che l’additivo sia utilizzato soltanto nel materiale fresco facile da insilare; nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione. La dose minima, se l’additivo non è impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio, è pari a 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Durata dell’autorizzazione

Il periodo di autorizzazione indicato nell’allegato termina il 16 luglio 2034.

Misure transitorie

Il preparato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 16 luglio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 16 luglio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieadditivi per mangimisicurezza alimentarealimentazione animaleetichettatura dei mangimisalute e sicurezza dei lavoratori

Testo integrale

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