Cassazione Penale, Sentenza n. 20463/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto del Tribunale di Matera che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione dell'esecuzione della pena. La condanna riguarda furti in abitazione commessi in continuazione (art. 624-bis c.p.). Il motivo unico denunciava violazione di legge: parte dei reati era stata commessa prima dell'entrata in vigore della norma (decreto-legge n. 92/2008) che ha inserito l'art. 624-bis tra i "reati ostativi" alla sospensione dell'ordine di esecuzione, quindi i difensori sostenevano che la nuova disciplina non poteva ostare alla sospensione per le condotte anteriori alla novella.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha rilevato che il criterio per individuare la normativa applicabile è il tempus commissi delicti (momento consumativo del singolo reato): per Goman tutte le condotte rilevanti sono successive alla modifica normativa e l'ostatività è quindi applicabile; per Longiaric la continuazione comprende anche reati anteriori alla novella, ma non è ammesso frazionare l'esecuzione al momento dell'avvio: vige il principio di unicità del rapporto esecutivo e lo scioglimento del cumulo può avvenire solo in corso di esecuzione per valutare i benefici. Ne consegue l'inammissibilità dei ricorsi, la condanna delle ricorrenti alle spese processuali e il pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza citata.
Norme richiamate
art. 656 cod. proc. pen.
comma 5 e comma 9, lett. a
Disciplina la procedura speciale per la sospensione dell'ordine di esecuzione (comma 5) e le deroghe relative ai reati ostativi (comma 9); la Corte applica questa lettura per escludere la sospensione in presenza di reati ostativi.
art. 624-bis cod. pen.
fattispecie penale (furto in abitazione)
Inserito nel catalogo dei reati ostativi dal d.l. n. 92/2008; la sua presenza come reato ostativo impedisce la sospensione dell'ordine di esecuzione se il fatto è commesso dopo l'entrata in vigore della novella.
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92
Ha inserito l'art. 624-bis nel catalogo dei reati ostativi; la Corte valuta la data del fatto per verificarne l'applicabilità.
Corte costituzionale, sentenza 2 marzo 2018, n. 41
Richiamata per la lettura della speciale procedura di cui all'art. 656, comma 5, in relazione all'ambito applicativo e alle tutele procedurali connesse.
Corte costituzionale, pronuncia n. 32/2020
Enuncia il principio di irretroattività delle norme, anche processuali, che incidono sull'esecuzione della pena; la Corte lo utilizza per precisare che si guarda al tempus commissi delicti.
Giurisprudenza della Cassazione richiamata
Sez. 1, n. 17203 del 28/02/2020 (POSOCCO); Sez. 1, n. 39984 del 09/04/2019 (DI BARTOLOMEO); Sez. U, n. 14 del 30/06/1999 (Ronga); Sez. 1, n. 23882 del 05/05/2021 (M.)
Richiami giurisprudenziali relativi ai principi di irretroattività, al criterio del momento consumativo e al principio di unicità del rapporto esecutivo, nonché sul divieto di scioglimento del cumulo al momento dell'inizio dell'esecuzione per le ragioni indicate.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte la applica per condannare le ricorrenti alle spese.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Per verificare se una norma ostativa alla concessione di benefici si applica si deve guardare al tempus commissi delicti (momento consumativo di ciascun reato).
- Se la continuazione comprende reati commessi sia prima sia dopo una novella che ha introdotto un reato ostativo, l'esecuzione non può essere frazionata al momento dell'avvio: vige il principio di unicità del rapporto esecutivo.
- Lo scioglimento del cumulo per consentire valutazioni diverse rispetto ai benefici può avvenire solo nel corso dell'esecuzione, non al momento di emettere l'ordine di esecuzione.
- Le norme processuali o sostanziali che rendono più gravosa l'esecuzione sono soggette al principio di irretroattività; tuttavia l'applicabilità si valuta caso per caso con riferimento alla data di consumazione dei singoli reati.
- In Cassazione i ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili con condanna alle spese e, in presenza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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