Sentenza n. 1132/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza al giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4819/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 26.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1769/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 08.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4819/2024, relativa all'accredito di euro 2.500,00 sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 4819/2024, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con accredito complessivo di euro 2.500,00. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione l'8 ottobre 2024 e il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 18 novembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia ministeriale e ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza contestare l'inadempimento né svolgere difese specifiche.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, poiché proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, e ammissibile, in quanto diretto all'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e corredato dalla copia autentica del titolo e dall'attestazione del passaggio in giudicato, come richiesto dall'art. 114, comma 2, c.p.a. Nel merito, ha accertato l'inadempimento del Ministero e ha ordinato di dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, mediante accredito di euro 2.500,00 sulla Carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dall'insediamento per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, compresa, se occorrente, l'allocazione in bilancio e il reperimento delle somme. L'esaurimento degli stanziamenti o la carenza di cassa non sono stati ritenuti cause legittime di impedimento all'esecuzione del giudicato. Il TAR ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, ritenendola compatibile anche con una condanna al pagamento di somme di denaro, poiché ha funzione coercitiva e sanzionatoria, non risarcitoria. La penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulla sorte capitale di euro 2.500,00, per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento, con limite massimo complessivo del 10% della sorte capitale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario recanti un obbligo di conformazione a carico della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Impone, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per ottemperanza, il deposito della copia autentica del titolo da eseguire e della relativa attestazione di passaggio in giudicato.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva del comando giudiziale rimasto ineseguito.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative
Consente di fissare una penalità di mora per incentivare l'adempimento spontaneo; la misura è compatibile anche con condanne al pagamento di somme di denaro e può essere parametrata agli interessi legali, salvo manifesta iniquità o altre ragioni ostative.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione si applica anche al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo quando si tratta di obbligazioni pecuniarie derivanti da una decisione giudiziale.
artt. 21 e 114, comma 4, c.p.a.
Fondano il potere del giudice dell'ottemperanza di avvalersi del commissario ad acta, quale ausiliario del giudice e non organo straordinario dell'amministrazione.
artt. 24, 103 e 113 Cost.
I principi di effettività della tutela giurisdizionale impongono alla pubblica amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione, purché siano depositati il titolo in copia autentica e l'attestazione del passaggio in giudicato.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 si applica anche prima della proposizione del giudizio amministrativo di ottemperanza quando il titolo giudiziale contiene un'obbligazione pecuniaria a carico della pubblica amministrazione.
- L'accertata inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un giudicato impone al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'integrale adempimento entro un termine determinato, in attuazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
- In caso di persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta quale ausiliario del giudice, incaricato di agire in via sostitutiva per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato; l'esaurimento delle disponibilità di bilancio o di cassa non costituisce, di per sé, legittimo impedimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche per assicurare l'esecuzione di condanne al pagamento di somme di denaro, avendo natura coercitiva e sanzionatoria e non risarcitoria; in assenza di manifesta iniquità o altre ragioni ostative può essere fissata in misura pari agli interessi legali, con un limite massimo determinato dal giudice.
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